SOMMARIO
TITOLO I FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI CAPO I FINALITA’ Art. 1 Scopo Art. 2 Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni CAPO II PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE Art. 3 Pianificazione territoriale ed urbanistica Art. 4 Funzioni e compiti amministrativi Art. 5 Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale Art. 6 Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica TITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CAPO I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE Art. 7 Pianificazione territoriale regionale Art. 8 Strumenti della pianificazione territoriale regionale Art. 9 Contenuti del PTRG Art. 10 Formazione ed adozione del PTRG Art. 11 Aggiornamento e variazione del PTRG Art. 12 Piani regionali di settore Art. 13 Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore Art. 14 Particolare efficacia del PTRG Art. 15 Relazione sullo stato della pianificazione Art. 16 Comitato regionale per il territorio Art. 17 Sistema informativo territoriale regionale CAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE Art. 18 Pianificazione territoriale provinciale Art. 19 Strumenti della pianificazione territoriale provinciale Art. 20 Contenuti del PTPG Art. 20 bis Conferenza di pianificazione Art. 21 Adozione e verifica del PTPG Art. 22 Aggiornamenti e variazioni del PTPG Art. 23 Piani provinciali di settore Art. 24 Efficacia del PTPG Art. 25 Misure di salvaguardia Art. 26 Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA Art. 27 Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma TITOLO III PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE CAPO I STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE Art. 28 Strumenti della pianificazione urbanistica comunale Art. 29 Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali Art. 30 Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche Art. 31 Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche Art. 32 Conferenza di pianificazione Art. 33 Adozione e verifica del PUCG Art. 34 Aggiornamento e variazione del PUCG Art. 35 Efficacia del PUCG Art. 36 Misure di salvaguardia Art. 37 Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli Art. 38 PUCG in forma associata CAPO II PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI Art. 39 Contenuti del PUOC Art. 40 Divieto di PUOC in variante Art. 41 Soggetti abilitati a redigere il PUOC Art. 42 Formazione ed adozione dei PUOC Art. 43 Efficacia del PUOC Art. 44 Contenuti e particolare efficacia dei PUOC Art. 45 Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale CAPO III ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA Art. 46 Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili Art. 47 Società di trasformazione urbana Art. 48 Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori Art. 49 Accordi di programma
Art. 49bis Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma Art. 50 Decadenza dei vincoli Art. 50 bis Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità TITOLO IV TUTELA E DISCIPLINA DELL’USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO CAPO I INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI Art. 51 Finalità Art. 52 Piano agricolo regionale
Art. 52bis Indirizzi per la pianificazione urbanistica dei comuni Art. 53 Indirizzi per la redazione dei PUCG [ABROGATO] Art. 53 bis Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi CAPO II EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA Art. 54 Trasformazioni urbanistiche in zona agricola Art. 55 Edificazione in zona agricola Art. 56 Insediamenti residenziali estensivi Art. 57 Piani di utilizzazione aziendale Art. 57 bis PUA per le attività multimprenditoriali
Art. 57ter Definizione di edifici legittimi esistenti [dichiarato illegittimo] Art. 58 Atti d'obbligo e convenzioni TITOLO V TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI CAPO I FINALITA’ Art. 59 Finalità Art. 60 Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali CAPO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE Art. 61 Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 62 Primo PTRG Art. 63 Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti Art. 63 bis Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG Art. 64 Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma Art. 65 Termini per l’adozione dei PUCG Art. 65 bis Disposizioni transitorie per le zone agricole Art. 66 Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche Art. 66 bis Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma
Art. 66ter Istruttoria per l'approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi Art. 67 Disposizioni transitorie per il comitato CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 68 Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale Art. 69 Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali Art. 70 Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi Art. 71 Regolamenti edilizi Art. 72 Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni Art. 73 Sportello urbanistico Art. 74 Poteri sostitutivi Art. 75 Collaborazione fra le strutture tecniche Art. 76 Convenzioni tra enti pubblici e privati Art. 77 Disposizione finale Art. 78 Abrogazioni Art. 79 Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica Art. 80 Dichiarazione d'urgenza
TITOLO I FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
CAPO I FINALITÀ
Art. 1 (Scopo)
1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partecipazione. 2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge: a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica; b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale; c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze; d) definisce, nel rispetto delle competenze degli enti pubblici territoriali subregionali, gli strumenti della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei soggetti comunque interessati alla loro formazione; e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.
Art. 2 (Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni)
1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed all’eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile della Regione. 2. Ai fini della presente legge: a) per tutela dell’integrità fisica del territorio si intende la considerazione dei connotati materiali essenziali dell’insieme del territorio e delle sue singole componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti; b) per tutela dell’identità culturale del territorio si intende il mantenimento dei connotati conferiti all’insieme del territorio e alle sue componenti, dalla vicenda storica, naturale ed antropica; c) per sistema insediativo si intende il complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare, con una corretta integrazione, le esigenze abitative, produttive, ricreative, di mobilità e di relazioni intersoggettive; d) per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.
CAPO II PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE Art. 3 (Pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. 2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire: a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio; b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse; c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall’articolo 60 ed il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato; d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale. 3. La pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in: a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata; b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali. 4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli strumenti economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l’assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore. 5. Gli atti della Regione e degli enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dal titolo IV, capo II della l.r. 14/1999. L'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 non disciplinate dalla presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 204 della l.r. 14/1999.
Art. 5 (Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale)
1. Nell'ambito dei procedimenti per l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla l.r. 14/1999. 2. La Regione e gli enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1. 3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso. 4. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 17. 5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge, garantendo, in particolare: a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso; b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento, soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata frammentazione istituzionale od urbanistica.
Art. 6 (Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono: a) alla Regione; b) alle province ed alla Città metropolitana di Roma; c) ai comuni e loro associazioni.
TITOLO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CAPO I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 7 (Pianificazione territoriale regionale)
1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale. 2. La Regione procede alla pianificazione territoriale regionale dettando, in via prioritaria, le disposizioni volte alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed indicando: a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; b) i sistemi di tutela e di salvaguardia dettati dalle amministrazioni statali competenti, nonché le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente; c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; d) gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la cooperazione istituzionale.
Art. 8 (Strumenti della pianificazione territoriale regionale)
1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG). 2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.
Art. 9 (Contenuti del PTRG)
1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all’uso ed all’assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche. 2. In particolare, le disposizioni strutturali del PTRG: a) definiscono il quadro generale della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come definite dall’articolo 2; b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale; c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali; d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di attrezzature e servizi; e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici comunali generali da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/1999; f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti piani della Città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale. 3. Le disposizioni programmatiche del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed individuano in particolare: a) gli interventi da realizzare prioritariamente; b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti; c) i termini per l’adozione o l’adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della Città metropolitana di Roma.
Art. 10 (Formazione ed adozione del PTRG)
1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente all’adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla Città metropolitana di Roma e da altri enti interessati. 2. La Giunta regionale adotta, sulla base delle risultanze della conferenza di cui al comma 1 e previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, lo schema di PTRG. 3. Lo schema di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'adozione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e dell’avvenuta adozione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (GU) e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella regione. Contestualmente alla pubblicazione, copia dello schema è trasmessa alle province ed alla Città metropolitana di Roma, che provvedono al relativo deposito. 4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di PTRG, le province, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, indicono una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva contenente le osservazioni e le eventuali proposte di modifica allo schema di PTRG, che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni. 5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Regione provvede alle consultazioni con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello regionale, anche nell’ambito del comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali di cui all’articolo 22 della l.r. 14/1999. 6. Scaduti i termini di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, adotta la proposta di PTRG, tenendo conto delle proposte di modifica eventualmente pervenute e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione, unitamente alle relazioni trasmesse dalle province ed al parere del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16. 7. Il PTRG adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR e dell’adozione è data notizia sulla GU e su quattro quotidiani a diffusione nella regione. Il PTRG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 11 (Aggiornamento e variazione del PTRG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale statale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTRG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTRG, la Giunta regionale provvede all’aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute nel PTRG con le procedure previste dall’articolo 10, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.
Art. 12 (Piani regionali di settore)
1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti. 2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall’articolo 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere. 3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTRG, costituiscono variazione al PTRG e pertanto sono approvati con le procedure di cui all'articolo 11.
Art. 13 (Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore)
1. Il PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all’articolo 11. 2. Il PTRG ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti, anche se approvati con legge. 3. Le province e la Città metropolitana di Roma provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali generali alle disposizioni del PTRG entro il termine fissato dal PTRG stesso ed in conformità alle linee di riordino territoriale complessivo, ai sensi della l. 142/1990, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 14 (Particolare efficacia del PTRG)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, allorquando contenga una specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.
Art. 15 (Relazione sullo stato della pianificazione)
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, pubblicata sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni. 2. In relazione a quanto previsto al comma 1 ed ai sensi della l.r. 14/1999, le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, entro il mese di ottobre di ciascun anno, forniscono all’assessorato regionale competente in materia urbanistica, attraverso una scheda appositamente predisposta dall’assessorato stesso, dati ed informazioni sui relativi processi di pianificazione territoriale, nonché indicazioni e valutazioni di coerenza e sostenibilità socio-economica ed ambientale utili all'adeguamento della pianificazione regionale alle necessità locali.
Art. 16 (Comitato regionale per il territorio)
1. E’ istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime pareri su: a) il PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale; b) i piani territoriali paesistici; c) [i piani territoriali provinciali generali ed i piani settoriali provinciali contenenti disposizioni di rilevanza territoriale]; (3) d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; e) (3a); f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale; g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali. 2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. (4) 3. Il comitato è composto: a) dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica, che lo presiede; b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione, nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni; (5) c) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed urbanistica, da due funzionari della direzione regionale territorio ed urbanistica di pluriennale e comprovata esperienza in materia di pianificazione urbanistica, nominati dal Presidente della Regione. (6) 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente da esprimersi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere, indica criteri per l'adozione da parte del comitato di un regolamento interno, con il quale sono definiti: a) le modalità di funzionamento del comitato; b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni; c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al comitato e per l'emissione dei relativi pareri; d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano. 6. Ai membri del comitato esterni alla Regione è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell’articolo 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1. (7) 7. Per i servizi di segreteria è costituita, ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, una struttura di supporto all’attività del comitato.
Art. 17 (Sistema informativo territoriale regionale)
1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale. 2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale. 3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. 4. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l’ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l’individuazione dei beni di cui all’articolo 1 della l. 431/1985.
CAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
Art. 18 (8) (Pianificazione territoriale provinciale)
1. Le funzioni di pianificazione territoriale esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, sono limitate alle sole funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 2. Le funzioni diverse da quelle di cui al comma 1 conferite alle province nella materia “governo del territorio”, di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost., saranno individuate con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in conformità all’accordo sancito l’11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.
Art. 19 (Strumenti della pianificazione territoriale provinciale)
1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie: a) protezione della natura e tutela dell'ambiente; b) acque e difesa del suolo; c) tutela delle bellezze naturali. 3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente. 4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa. 5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel PTPG, all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso la provincia promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del PTPG. 6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.
Art. 20 (Contenuti del PTPG)
1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche. 2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare: a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica; b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 9; c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l’esercizio delle competenze della provincia. 3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare: a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente; b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l’attuazione degli interventi previsti; c) i termini per l’adozione o l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.
Art. 20 bis (9) (Conferenza di pianificazione)
1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti elementi: a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale; b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello sovracomunale; c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale; d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera c). 2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del PTPG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il Presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al Presidente della provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.
Art. 21 (10) (Adozione e verifica del PTPG)
1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. 2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all’articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all’adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l’amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all’articolo 19, comma 3. 3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane. 5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4. 6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nell’ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della conferenza debbono concludersi. 7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PTPG a tali previsioni. 8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PTPG. 9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale. 10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. 11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell’accordo di pianificazione. 12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 22 (Aggiornamenti e variazioni del PTPG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTPG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTPG, la provincia provvede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, con le procedure previste dall'articolo 21, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.
Art. 23 (Piani provinciali di settore)
1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTPG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti. 2. [I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere dell’organismo consultivo previsto dall’articolo 26.] (11) 3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTPG, sono approvati con le procedure di cui all’articolo 21 e costituiscono variazione al PTPG.
Art. 24 (Efficacia del PTPG)
1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all’articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni. 2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.
Art. 25 (Misure di salvaguardia)
1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.1902 e successive modificazioni.
Art. 26 (12) (Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. [Ciascuna provincia provvede all’istituzione di un organismo consultivo per l’esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.]
CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ’ METROPOLITANA DI ROMA
Art. 27 (Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma)
1. La Città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal titolo II, capo II, della presente legge.
TITOLO III PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE CAPO I STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE Art. 28 (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)
1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale. 2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante: a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni; b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC).
Art. 29 (Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali)
1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi. 2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate: a) a delineare i cardini dell’assetto del territorio comunale; b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata; c) a tutelare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio comunale attraverso: 1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all’attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell’equilibrio dei sistemi ambientali; 2) l’articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole; 3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell’ambito di esso: a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall’articolo 60; b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all’articolo 60, individuando le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali; 4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili. 3. Il PUCG provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici di cui all’articolo 60 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento dell’organizzazione territoriale e dell’assetto urbano esistenti. 4. Le disposizioni strutturali del PUCG determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite demolizioni e ricostruzioni o ridefinizione funzionale, definendo le dimensioni massime ammissibili, le quantità di spazi necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni anche abitativi nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale e per l'esercizio delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, nonché le utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione delle previsioni, secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove zone ed aree. (13) 5. Le disposizioni strutturali del PUCG definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative. 6. Il PUCG contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all’interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti dall’articolo 60, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare l’organizzazione territoriale e l’assetto urbano esistente.
Art. 30 (Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche)
1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare: a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC; b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti; c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni; d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni; e) le destinazioni d’uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d’uso ammissibili e le incompatibilità assolute; f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive nonché gli interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008); (14) g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica; h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC; i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare. 2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a contributo concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, il comune, tenuto conto delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti al comma 1, lettera f), ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in conformità ai criteri metodologici ed ai parametri indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il comune include nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli interventi indicati al comma 1, lettera f). 4. La formazione dei PUOC è obbligatoria per: a) le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali; b) le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana; c) le zone di nuova urbanizzazione.
Art. 31 (Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche)
1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l’attuazione delle stesse, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l’esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui gli aventi titolo richiedano la concessione edilizia. 2. Qualora i titolari di concessione edilizia per l’effettuazione delle trasformazioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera d), non procedano all’esecuzione delle stesse entro i termini previsti dalla concessione e ferma restando la possibilità di provvedimento motivato di proroga della concessione stessa, il comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l’esecuzione ai soggetti che ne facciano richiesta. Il comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui i titolari di concessione versino in un’unica soluzione gli oneri di urbanizzazione, ove per questi sia prevista una rateizzazione. Il comune riattiva il procedimento espropriativo allorquando le trasformazioni previste non siano comunque realizzate.
Art. 32 (Conferenza di pianificazione)
1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale; b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all’intero territorio comunale; c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia legale ed abusiva; d) la relazione sull’evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente; e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti; f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire; g) la cartografia in scala adeguata dell’assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della sintesi della proposta di piano. 2. Al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.
Art. 33 (15) (Adozione e verifica del PUCG)
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. 2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. 4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia. 5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, nell’ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione. 6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PUCG a tali previsioni. 7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l’opportunità di provvedere alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall’approvazione della variazione del PTPG. 8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUCG. 9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale. 10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il PUCG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5. 11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell’accordo di pianificazione. 12. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 34 (Aggiornamento e variazione del PUCG)
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PUCG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PUCG, il comune procede all’aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PUCG, con le procedure previste dall’articolo 33, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente. 2. Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del PUCG sono corredate da apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici.
Art. 35 (Efficacia del PUCG)
1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all’articolo 34. Le disposizioni concernenti interventi subordinati all’acquisizione pubblica di immobili privati o comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della durata di cinque anni.
Art. 36 (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952.
Art. 37 (Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli)
1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali. 2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei geologi; mentre la relazione agro-pedologica e di uso dei suoli, è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. 3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della regione anche se non inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.
Art. 38 (PUCG in forma associata)
1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5 della l.r. 14/1999, la formazione di PUCG in forma associata. 2. Resta salva la facoltà per i comuni non ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, di procedere alla formazione dei PUCG in forma associata. 3. I comuni di cui al comma 1 che procedono in forma associata alla formazione dei PUCG, beneficiano degli incentivi previsti dall'articolo 12 della l.r. 14/1999.
CAPO II PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI
Art. 39 (Contenuti del PUOC)
1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel PUCG. 2. I PUOC prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa acquisizione pubblica mediante esproprio o con l’applicazione del comparto edificatorio di cui all’articolo 48.
Art. 40 (Divieto di PUOC in variante)
1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG: a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione; c) la precisazione dei tracciati viari; d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b); f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457; g) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della l. 457/1978; h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del PUOC. 2. In sede di adozione del PUOC contenente le modifiche di cui al comma 1, il comune deve esplicitare le motivazioni delle stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso, l’assenza di incremento del carico urbanistico. 3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il comune provvede all'adozione della variante al PUCG ai sensi dell’articolo 34.
Art. 41 (Soggetti abilitati a redigere il PUOC)
1. I PUOC sono redatti: a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG; b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG. I proprietari proponenti devono rappresentare, in base all’imponibile catastale, almeno il settantacinque per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del territorio interessato; c) a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 47; d) a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura del comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell’articolo 30, comma 1, lettera b), semprechè il piano attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del comune ovvero non comprenda demani pubblici; e) a cura del comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari, qualora, essendo prevista la redazione del PUOC a cura ed a spese dei proprietari, questi non abbiano presentato al comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni programmatiche del PUCG, a norma dell’articolo 30, comma 1, lettera b); f) a cura ed a spese del comune, qualora il medesimo comune decida motivatamente di respingere le proposte presentate dai proprietari.
Art. 42 (Formazione ed adozione dei PUOC)
1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d’ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa. 2. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di PUOC ed i relativi elaborati, sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, nonché delle circoscrizioni, se esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di PUOC è, altresì, inviato alle competenti amministrazioni statali ed alla Regione qualora il PUOC riguardi immobili sui quali esistono vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione. 3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia. 4. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del PUOC, le amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare osservazioni sullo schema di PUOC. 5. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la presentazione delle osservazioni, il comune trasmette alla provincia lo schema di PUOC, unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle osservazioni ed agli atti che le corredano. 6. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza dello schema di PUOC alle norme della presente legge, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata. 7. Decorso il termine di cui al comma 6, il comune adotta il PUOC e si pronuncia contestualmente, con motivazioni specifiche, sulle eventuali osservazioni della provincia. 8. Entro trenta giorni dall'adozione del PUOC, ai sensi del comma 7, il PUOC è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico e dell’avvenuta adozione è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
Art. 43 (Efficacia del PUOC)
1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate. 2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 44 (Contenuti e particolare efficacia dei PUOC)
1. I PUOC hanno i contenuti e l’efficacia: a) dei piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della l. 1150/1942; b) dei piani di lottizzazione di cui all’articolo 28 della l. 1150/1942; c) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della l. 457/1978; f) dei programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; g) dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto dalla normativa statale o regionale. 2. Ciascun PUOC può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l’efficacia di più piani o programmi tra quelli previsti al comma 1. 3. Il PUOC individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.
Art. 45 (Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni devono trasmettere alla provincia competente per territorio ed alla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del PUCG, con particolare riferimento alle iniziative ed interventi in corso ed a quelli previsti ma non ancora avviati.
CAPO III ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA Art. 46 (Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili)
1. Nei casi in cui il comune debba procedere all’attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l’espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della normativa vigente. Qualora il soggetto espropriante sia il comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, salvo quelli che possono essere ceduti in proprietà ai sensi della normativa vigente. 2. I comuni con riferimento agli immobili espropriati acquisiti al patrimonio comunale, possono concedere il diritto di superficie o cederli in proprietà, in relazione alla presenza o meno del vincolo di indisponibilità, a terzi che intendano edificarli, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Con la delibera di concessione del diritto di superficie o con l’atto di cessione della proprietà è approvata anche la convenzione, tra l'ente concedente o cedente ed il concessionario o cessionario, stipulata sulla base di quanto previsto dall'articolo 76. 3. Il comune può eseguire direttamente le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici oppure può concederne l’esecuzione ad altri soggetti pubblici o privati.
Art. 47 (Società di trasformazione urbana)
1. I comuni, la Città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a stabilire i criteri e le modalità per consentire ai proprietari pubblici e privati di immobili interessati dalle trasformazioni la partecipazione alla società di cui al comma 1.
Art. 48 (Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori)
1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati. 2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, oppure riuniti in consorzio, all’attuazione delle previsioni del PUOC. 3. Per la costituzione del consorzio di cui al comma 2 è richiesto il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, il settantacinque per cento del valore dell’intero comparto. 4. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3 consegue la piena disponibilità del comparto interessato mediante l’espropriazione, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei proprietari non aderenti. 5. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, conseguita la piena disponibilità del comparto, stipula apposita convenzione con il comune per l’esecuzione delle trasformazioni previste nel PUOC. Stipulata tale convenzione, i singoli proprietari aderenti al consorzio possono richiedere al comune gli atti abilitativi ad effettuare le singole trasformazioni in conformità al piano urbanistico ed alla convenzione medesima. 6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, il comune procede all’espropriazione del comparto ai sensi della normativa vigente. 7. Per l’assegnazione del comparto espropriato ai sensi del comma 6, il comune, previa verifica della possibilità di cedere il comparto al prezzo di esproprio più le spese relative ai soggetti espropriati che avevano prestato il proprio consenso alla costituzione del consorzio, ai sensi del comma 3, indice una gara aperta a tutti, al prezzo base corrispondente al prezzo di esproprio aumentato delle spese relative. I nuovi proprietari si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare le previsioni di piano da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio.
Art. 49 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si applica la disciplina prevista per gli accordi di programma dall’articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni. (16) 2. Qualora l’accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della l. 142/1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, ma con i termini ridotti della metà. 3. (17)
Art. 49 bis (17b)
(Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)
1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche, i programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di Conferenza di cui all’articolo 16 dello stesso decreto.
2. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conforme alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all’articolo 18 ter, comma 1, lettera b)ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
Art. 50 (Decadenza dei vincoli)
1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comune competente è obbligato, entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli, ad adottare la pianificazione delle zone rimaste libere dai vincoli stessi. 2. In attesa della pianificazione comunale prevista dal comma 1, nelle aree in cui i vincoli siano divenuti inefficaci sono consentiti soltanto gli interventi indicati dall'articolo 4, ottavo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, come modificata dalla legge regionale 21 novembre 1990, n. 86.
Art. 50 bis (18) (Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. Nei casi previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, concernenti l’adozione di progetti di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico generale, la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga agli articoli 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all’articolo 19, comma 4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche. 2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo decaduto ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche. 3. La delibera del consiglio comunale di cui all’articolo 9, comma 5, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, con la quale, nel corso dei cinque anni di durata del vincolo espropriativo, si dispone o si autorizza la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal PUCG, è sottoposta alla mera comunicazione alla provincia. 4. Nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 66, le norme del presente articolo si applicano alle procedure di approvazione della variante urbanistica di competenza della Regione.
TITOLO IV TUTELA E DISCIPLINA DELL’USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO
CAPO I INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
Art. 51 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina la tutela e l’uso del territorio agro-forestale, al fine di: a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente; b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili; c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all’agricoltura; d) favorire il rilancio e l’efficienza delle unità produttive; e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate dall’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati. (19)
Art. 52 (20) (Piano agricolo regionale)
- Il Piano agricolo regionale (PAR) disciplina le zone omogenee E di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale di settore ai sensi dell’articolo 12.
- IL PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola; analizza le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l’uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche; individua l’uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio; recepisce eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l’uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell’Unione europea.
- Sulla base delle rilevazioni e delle analisi di cui al comma 2 il PAR:
- a) individua le aree caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per “ambiti rurali”;
- b) descrive le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree di cui alla lettera a);
- c) definisce le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi;
- d) definisce le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria;
- e) definisce per ciascun ambito rurale la dimensione del lotto minimo e dell'unità minima aziendale intesa come la superficie minima necessaria all’azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali. Il dimensionamento di tale superficie deve essere correlata al relativo fabbisogno di manodopera per la produzione agricola e ai livelli reddituali attesi. L’unità minima aziendale può essere costituita da uno o più corpi fondiari a condizione che almeno uno di essi abbia una superficie superiore a 10 mila mq.
4. Sono parte integrante del PAR il piano della diversificazione agricola di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche ed il piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche. (20a) 4 bis. La proposta del PAR è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. (20b) 5. La pianificazione agricola attuata dal PAR rappresenta la base conoscitiva di riferimento nella formulazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale della Regione.
5 bis. Nel caso in cui le aree siano interessate da beni naturali e paesaggistici e da aree naturali protette, la pianificazione del settore agricolo di cui al presente articolo deve essere elaborata nel rispetto della legislazione regionale di settore vigente e della normativa in materia di tutela paesaggistica. (20c)
Art. 52 bis (21) (Indirizzi per la pianificazione urbanistica dei comuni)
- I comuni nell’elaborazione del piano regolatore generale assumono come riferimento i contenuti del PAR, ovvero in assenza dello stesso individuano e disciplinano le aree con diversa vocazione o suscettività produttiva all’interno del territorio agricolo secondo i principi previsti dall’articolo 52, comma 2.
- Il territorio agricolo può essere classificato in base alle seguenti caratterizzazioni:
- a) aree con una produzione agricola tipica o specializzata;
- b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole estensione;
- c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
- d) terreni boscati o da rimboschire.
Art. 53 (25) (Indirizzi per la redazione dei PUCG)
Art. 53 bis (26) (Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)
1. I comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggio rurale delle zone agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche e in particolare dall’articolo 6, specifiche modalità di intervento, prescrivendo l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici rurali.
CAPO II EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Art. 54 (27) (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata: a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2; b) ogni lottizzazione a scopo edilizio; c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2. 2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:
a) attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006;
b) attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:
1) turismo rurale;
2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;
3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;
4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d’affezione;
6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame;(27a)
6 bis) enoturismo ed oleoturismo di cui all'articolo 2, commi 1 ter e 1 quater della l.r. 14/2006 e successive modifiche e alle altre disposizioni normative vigenti. (27b)
3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all’interno dell’azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell’articolo 57 bis.
Art. 55 (28) (Edificazione in zona agricola)
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis. 2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario. 3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.
3 bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)
3 ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell’allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. (28b)
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, e a condizione che l’azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti: a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore; b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore. (29) 5. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L’azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l’azienda agricola può comprendere anche lotti non contigui purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all’articolo 57, comma 3.
5 bis. La superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale è definita superficie aziendale asservita. Tale superficie non può essere inferiore alla superficie in grado di generare, se previsto, l’indice fondiario utilizzato. (29a)
5 ter. I manufatti presenti all’interno dell’azienda agricola di cui al comma 4 sono denominati fabbricati aziendali. Costituiscono i fabbricati aziendali le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali di cui all’articolo 57, comma 3, e gli annessi agricoli strumentali di cui al comma 5 quater. (29a)
5 quater. Gli annessi agricoli sono i manufatti strumentali all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2 e sono classificati nelle seguenti categorie:
a) annessi agricoli tamponati: strutture chiuse su tutti i lati. Sono considerati annessi agricoli tamponati anche le strutture realizzate al di sotto della superficie del piano di campagna. La realizzazione di annessi agricoli tamponati interrati è sempre sottoposta all’approvazione di un PUA di cui all’articolo 57;
b) annessi agricoli stamponati: strutture completamente aperte su tutti i lati ovvero aperte su un unico lato nel caso in cui gli altri lati siano tamponati, senza utilizzo di finestrature, sino ad un terzo dell’altezza massima del fabbricato calcolata dal piano di campagna fino alla gronda. Gli annessi agricoli stamponati, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadrati, con un rapporto di 0,002 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed una altezza massima di 7,5 metri;
c) annessi agricoli produttivi: volumi tecnici o manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento di specifiche necessità tecniche dell'azienda. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le relative tipologie e caratteristiche quali silos, concimaie, vasche per raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di biogas come da previsione degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, nonché piscine realizzabili solo se adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo agrituristico di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate e complementari di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e all’articolo 54, comma 2. Gli annessi agricoli produttivi sono realizzabili tramite presentazione e approvazione di un PUA redatto ai sensi della presente legge, fatto salvo per gli annessi produttivi “serre” di cui alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;
d) annessi agricoli misti: manufatti costituiti, nel medesimo corpo di fabbrica, da più tipologie tra quelle indicate nelle lettere a), b) e c). (29a) 6. Gli annessi agricoli strumentali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli tamponati, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno e per gli stamponati un’altezza fino a 7,50 metri lineari, anche con una diversa tipologia di copertura dei manufatti. (29b) 7. Nei comuni, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006 da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare. (30) 8. Rientrano negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a), quali i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché i locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano, altresì, negli annessi agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all’articolo 57 bis. 9. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, gli interventi di nuova edificazione di cui ai commi 6 e 7, nonché quelli di cui all’articolo 57, comma 3, sono realizzati detraendo dal dimensionamento derivante dall’applicazione dei rispettivi indici le superfici degli edifici esistenti. Nei lotti che hanno già espresso la propria potenzialità edificatoria non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad esclusione di quanto previsto nell’articolo 57. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 5 quater, lettera b), sono realizzati detraendo le superfici degli annessi stamponati esistenti. (31) 10. La disciplina di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è estesa ai seguenti interventi: manutenzione del sistema viario aziendale esistente, realizzazione di piste tagliafuoco per la prevenzione degli incendi, applicazione delle tecniche utilizzate per l’impianto o l’espianto delle colture arboree. 11. Le strutture edilizie devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell’edificazione rurale tipica dei luoghi. 12. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, è consentita la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: approvvigionamento idrico, allaccio delle utenze, smaltimento dei reflui, viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l’ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica. 13. Gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, non sono oggetto di reperimento degli standard urbanistici ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).
13 bis. Le amministrazioni comunali trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori o dal momento dell’inizio attività, i dati significativi relativi alla nuova edificazione autorizzata nelle zone omogenee E, nonché i dati significativi dei PUA approvati ai sensi degli articoli 57, 57 bis e 57 ter. I dati significativi oggetto di trasmissione sono i seguenti: dati di individuazione anagrafica e amministrativa dell’impresa, motivazione della presentazione, denominazione delle attività interessate tra quelle previste all’articolo 54, comma 2, lettere a) e b), numero di fabbricati manufatti e relative dimensioni in termini di volumetria complessiva realizzata e le eventuali infrastrutture realizzate e/o ampliate a servizio della nuova edificazione realizzata. Qualora la nuova autorizzazione sia funzionale all’esercizio di attività rurali aziendali che prevedano la trasmissione di dati funzionali agli elenchi di cui alla l.r. 14/2006, l’invio dei dati è contestuale all’invio dei dati necessari alla gestione degli elenchi. Presso la direzione regionale è istituito il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola. La direzione regionale agricoltura elabora, sulla base dei dati pervenuti e con cadenza annuale, una relazione sulle trasformazioni effettuate in zona agricola e la trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di urbanistica ed agricoltura. (31a)
Art. 56 (32) (Insediamenti residenziali estensivi)
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere: a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti; b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti; c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti. 2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni: a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri; b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri; c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto. 3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.
Art. 57 (33) (Piani di utilizzazione aziendale)
1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l’attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. (33a) 2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per: a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti; (34) b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; (35) c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale; (35) d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a); (35) e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;
e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b); (35.1)
e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);(35.1)
e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6;(35.1)
e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006. (35.1) 3. Le abitazioni rurali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto minimo, come definito dall’articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati. (35.2) 4. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero da un geometra, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali. (35a) 5. Il PUA contiene: a) la descrizione dello stato attuale dell’azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali; b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell’azienda; c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale; d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale. 6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:(36b) a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi; b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici; c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore; d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente; e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola; f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa; g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;(36)
g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita. (36c) 7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), ebis), eter), equater) ed equinquies) il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. (36d) 8. Il PUA è rilasciato, anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ndr] e si realizza tramite convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 58 e dall'articolo 76 stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di: (36a) a) effettuare gli interventi previsti dal programma;(36e) b) non modificare la destinazione d’uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2; (37) (37a.1) c) non modificare la destinazione d'uso rurale delle nuove costruzioni; (37) d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita. (37a1) 9. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
9 bis. La presentazione e l’approvazione di un PUA ai sensi della presente legge può modificare ed eventualmente assorbire e contenere tutte le condizioni e le caratteristiche dei PUA precedentemente presentati e approvati e superare i vincoli assunti di cui all’articolo 58. (37a)
10. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, all’atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell’inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche. (37b)
Art. 57 bis (38) (PUA per le attività multimprenditoriali) (38a)
1. Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell’articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:(38b) a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12; b) la Commissione agraria di cui all’articolo 57, comma 6, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate; (39) c) (39a) 2. Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola. Nell’ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 57, comma 1, sono denominati “soggetti agricoli” e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività multimprenditoriali sono denominati “soggetti connessi”. Il regime di connessione è disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 12 e deve avere una durata non inferiore ai dodici anni. (39b) 3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell’intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriale, non può comunque essere maggiore di 30 ettari. (39c) 4. L’introduzione e lo svolgimento delle attività multimprenditoriale, è consentita esclusivamente: (39d) a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all’interno dell’azienda agricola; b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie assentite ai sensi dell’articolo 55, comma 6. (40) 5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera d), successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 12 non possono essere in nessun caso destinati all’introduzione e allo svolgimento delle attività multimprenditoriale. (40.1) 6. Gli edifici destinati alle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), mantengono la destinazione d’uso rurale anche successivamente alla fine del regime di connessione. 7. La realizzazione di manufatti funzionali alle attività terapeutico–riabilitative di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), numero 4) è in ogni caso subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 8. A fini conoscitivi, promozionali e di controllo è istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura l'“Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali multimprenditoriali nel quale sono registrati gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione. I dati per l'iscrizione all’Elenco e per la registrazione delle eventuali variazioni al regime di connessione sono forniti dall’amministrazione comunale. La direzione regionale competente in materia di agricoltura effettua l’iscrizione all'Elenco dei soggetti coinvolti nel regime di connessione, esegue i controlli amministrativi sull'attuazione e lo svolgimento del regime di connessione e provvede all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione di cui al comma 10, sono determinate per un importo non inferiore a 200 euro e non superiore a 5.000 euro ed applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). (40.2) 9. (40.3) 10. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate per la violazione degli obblighi relativi a: a) contenuti tecnici del regime di connessione; b) natura delle connessioni tra le attività; c) tempistica relativa ai termini di connessione; d) permanenza degli elementi del regime di connessione. 11. In ogni caso ai fini sanzionatori la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) 1306/2013, determina la decadenza del regime di connessione e l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. 12. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la Giunta regionale approva un regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, finalizzato a stabilire (40b): a) le modalità di introduzione, svolgimento e controllo delle attività multimprenditoriale; (40c) b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e le attività multimprenditoriali, nonché le conseguenze del venir meno del regime di connessione; (40d) c) le modalità per la gestione dell’Elenco di cui al comma 8 e delle relative attività di controllo; d) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento; e) i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008; f) l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8, proporzionate alla gravità delle violazioni di cui al comma 10. 13. Gli edifici realizzati o rifunzionalizzati ai fini dell’inserimento delle attività multimprenditoriali, in violazione dei commi 3, 4, 5 e 11, sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008.(40e) 14. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 12, si applica in quanto compatibile il regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).
[Art. 57 ter (40a)
(Definizione di edifici legittimi esistenti)
1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57 bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell’abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.r. 380/2001.
2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.]
Art. 58 (Atti d'obbligo e convenzioni) (40f)
1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, comma 7 e 56, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione. (41)
1bis. All’atto del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti dagli articoli 55, con esclusione dei commi 2, 3, 3 bis, 3ter e 7, nonché per quelli degli articoli 57 e 57 bis, viene istituito un vincolo sulla superficie aziendale asservita, così come definita all’articolo 55, comma 5 bis, finalizzato al rispetto degli obblighi previsti all’articolo 57, comma 8, a carico sia della proprietà sia dell’impresa, qualora quest’ultima non coincida con la proprietà e in riferimento a quanto per ciascuno pertinente. Le convenzioni a cui tali autorizzazioni sono sottoposte devono prevedere una durata temporale alla quale i vari obblighi si riferiscono. Tale vincolo viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. (41a) 2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell’articolo 57, comma 3. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo. (42)
2 bis. Per le autorizzazioni previste al comma 1 bis la Direzione regionale competente in materia di agricoltura approva uno schema di convenzione tipo, in cui sono previsti, in particolare, i soggetti attuatori, gli obblighi e le relative tempistiche nonché eventuali impegni a carico di altri soggetti ivi comprese le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel programma di miglioramento aziendale. Nelle more dell’approvazione dello schema di convenzione si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dall’articolo 57. (42b)
TITOLO V TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI CAPO I FINALITA’ Art. 59 (Finalità)
1. All’interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall’articolo 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione, rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare. Gli interventi perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi: a) la tutela dell’integrità fisica e la valorizzazione dell’identità culturale del centro storico; b) il mantenimento od il ripristino dell’impianto urbano; c) la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico; d) il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore o di base; e) l’integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia dell’impianto urbano e con i caratteri tipologici e stilistici-architettonici del patrimonio edilizio storico da riutilizzare; f) l’ammodernamento e la riqualificazione dell’urbanizzazione primaria.
Art. 60 (Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali)
1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l’avvento dello stato unitario. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione. 2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio.
CAPO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 61
(Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici) (42a)
1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 59, promuove interventi volti alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici come definiti dall’articolo 60, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 62 (Primo PTRG)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, lo schema di quadro di riferimento territoriale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 12 giugno 1998, n. 2437 e successive modificazioni, assume l’efficacia di schema di PTRG di cui all’articolo 10, comma 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera la proposta di PTRG da sottoporre all’adozione del Consiglio regionale unitamente ad una relazione motivata, tenendo conto delle consultazioni effettuate sullo schema di PTRG.
Art. 63 (Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti)
1. Entro un anno dalla data di esecutività del primo PTRG di cui all’articolo 62, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 16, verifica la compatibilità dei piani regionali di settore esistenti con le previsioni del PTRG ed adotta le eventuali modifiche secondo le modalità indicate dalle leggi che li hanno previsti.
Art. 63 bis (43) (Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG)
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera c), la provincia adotta il PTPG, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, entro il 31 dicembre 2003. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 74. 2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all’articolo 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12. 3. La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tali piani, entro il termine di cui al comma 1, ai contenuti del PTPG previsti dall’articolo 20, con le procedure disciplinate dall’articolo 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del PUCG, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 64 (Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma)
1. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma, al comune di Roma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.
Art. 65 (Termini per l’adozione dei PUCG)
1. In attesa dell’approvazione del Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente. (44) 2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001, all’interno del perimetro del centro abitato definito ai sensi dell’articolo 41-quinquies della l. 1150/1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. (45)
2 bis. Per la ricostruzione dei centri e nuclei colpiti dal sisma, individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano, con riferimento ai vigenti strumenti urbanistici, gli interventi edilizi così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001 che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi; nei casi in cui gli edifici esistenti abbiano subito un danno di tipo E, riconosciuto ad esito del rilievo effettuato per la verifica di agibilità, per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in deroga alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti o adottate, nei limiti e secondo le definizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del medesimo d.p.r. 380/2001 e previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Il progetto è realizzato con le modalità e procedure previste dalle ordinanze vigenti. (45a)
3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono apportare a tale strumento urbanistico soltanto le varianti derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche di cui all’articolo 1, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
3 bis. Nel caso in cui la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma o la eventuale delocalizzazione degli abitati esistenti comporti la necessità di effettuare la variante degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi vigenti o adottati, la medesima variante è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione. (45b)
4. [Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni per i quali le province abbiano stabilito termini diversi nei rispettivi PTPG ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera c).] (45c)
Art. 65 bis (46) (47) (Disposizioni transitorie per le zone agricole)
1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all’articolo 52, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della diverse aree produttive del Lazio. 2.Entro il 31 dicembre 2001, i comuni provvedono ad indicare l’unità aziendale ottimale e l’unità aziendale minima ai sensi dell’articolo 52, comma 3. (48)
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell’articolo 51, comma 2, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV. (49)
Art. 66 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)
1. Fino alla data di approvazione del PUCG, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti. (50) 2. (51) 2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma l, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali e dei progetti di opere pubbliche in variante, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di adozione del PTPG, con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell’articolo 66 bis. (52)
Art. 66 bis (53) (Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)
1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall’articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell’articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all’articolo 66 e nelle more dell’approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. (54) 2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l’accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell’ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l’acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche di cui all’articolo 10, comma 2, della 1. 1150/1942, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale. 4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano adottato. 5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso. 6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, stipulano l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale. 7. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell’accordo medesimo. 8. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell’accordo di pianificazione. 9. L’efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell’avviso della avvenuta approvazione. 10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale.
Art. 66 ter (54a)
(Istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi)
1. In sede di istruttoria finalizzata all’approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti nonché dei relativi piani attuativi, la Regione, qualora accerti irregolarità o carenze formali, procedurali o documentali, richiede al comune di sanare le irregolarità e di integrare la documentazione mancante entro il termine massimo di sessanta giorni.
2. Gli uffici regionali competenti restituiscono per improcedibilità il piano:
a) in presenza di irregolarità, omissioni o carenze non sanabili;
b) qualora il comune non provveda entro il termine assegnato ai sensi del comma 1.
3. Laddove non siano già altrimenti decorsi i termini di legge, dalla restituzione per improcedibilità di cui al comma 2 decadono le misure di salvaguardia previste dall’articolo 12 del d.p.r. 380/2001.
4. Al fine di semplificare ed accelerare l’attività delle pubbliche amministrazioni per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, la direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, con determinazione dirigenziale, predispone l’elenco della documentazione necessaria ai fini dell’espletamento dell’istruttoria propedeutica alla loro approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 67 (55) (Disposizioni transitorie per il comitato)
1. Il comitato di cui all'articolo 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non proceda alle designazioni previste dall'articolo 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il Presidente del Consiglio regionale, in via sostitutiva, entro il termine perentorio dei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la nomina. 2. Dal suo insediamento il comitato di cui all'articolo 16 subentra nelle funzioni della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione del comitato tecnico consultivo stesso e non ancora conclusi alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16. 2bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, relativamente alle competenze del comitato e ai fini di cui all’articolo 66, comma 1, il comitato esercita le funzioni già di competenza della prima sezione di cui al comma 2, concernente i piani e gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro la data di pubblicazione del primo PTPG. (56)
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 68 (Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale)
1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia necessaria una variazione al PUGC vigente, l’amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 69 (Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali ed individua gli elaborati costitutivi essenziali dei singoli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare completezza di analisi ed omogeneità di linguaggio tecnico nonché uniformità di rappresentazione grafica.
Art. 70 (Criteri generali per l’adozione dei regolamenti edilizi)
1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme tecniche d'attuazione del PUCG. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli enti locali. 3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia pervenuta la relazione delle province.
Art. 71 (Regolamenti edilizi)
1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 70. 2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo eventuali modifiche. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della provincia. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano successivamente all’emanazione dei criteri generali indicati al comma 1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 72 (Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica, con propria deliberazione, i criteri per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e le dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive, ai fini della predisposizione dei PUCG.
Art. 73 (Sportello urbanistico)
1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio necessari, ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle concessioni edilizie, i comuni si dotano dello sportello urbanistico. 2. La Giunta regionale, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo e di coordinamento che stabilisce modalità e procedure per la costituzione ed il funzionamento dello sportello urbanistico e prevede le necessarie risorse.
Art. 74 (Poteri sostitutivi)
1. La Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente, qualora gli enti pubblici territoriali subregionali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge. 2. Ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro associazioni, le province provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione degli atti da parte dei comuni e loro associazioni.
Art. 75 (Collaborazione fra le strutture tecniche)
1. La Regione, le province, i comuni, la Città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche attraverso apposite intese. 2. La Regione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Art. 76 (Convenzioni tra enti pubblici e privati)
1. Le convenzioni tra enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno: a) l’impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi; b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi; c) la durata degli obblighi assunti; d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l’adempimento degli obblighi assunti; e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui l’inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate; f) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali, delle modalità di controllo sulla loro esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del loro trasferimento all’ente pubblico. 2. Qualora la convenzione sia prevista per l’esecuzione di un PUOC, essa deve contenere le ulteriori clausole previste dalle specifiche leggi statali e regionali vigenti.
Art. 77 (Disposizione finale)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla normativa statale e regionale vigente in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi comprese quelle relative ai pareri obbligatori.
Art. 78 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. In particolare è abrogata la l.r. 43/1977 e successive modificazioni concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, unicamente in relazione alle disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento e le competenze della prima sezione. Tale abrogazione decorre dalla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16 e, limitatamente alle funzioni previste dall'articolo 67, comma 2, dalla definizione dei procedimenti indicati dal medesimo articolo 67, comma 2.
Art. 79 (Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica)
1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica di cui alla presente legge, si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 14/1999.
Art. 80 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1)Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 1999, n. 36, s.o. n. 7
(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa E71900
(3) Lettera abrogata dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556.
(3a) Lettera abrogata dall'articolo 5, comma 6, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 14
(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 14
(6) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2007, nl 14 e da ultimo dall'articolo 1, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12
(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 14
(8) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10
(9) Articolo inserito dall'articolo 285, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(10) Articolo sostituito dall'articolo 70, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556. Il testo originario è riportato nella sezione "Testo storico" della Banca dati delle leggi regionali"
(11) Comma abrogato dall'articolo 70, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556.
(12) Articolo abrogato dall'articolo 70, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556.
(13) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(14) Lettera modificata dall'articolo 21, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(15) Articolo modificato dall'articolo 285, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, dall'articolo 88, comma 2 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 e poi dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44, da ultimo sostituito dall'articolo 70, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556.
(16) Comma modificato dall'articolo 114, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
(17) Comma abrogato dall'articolo 114, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
(17b) Articolo inserito dall'articolo 24, comma 9, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(18) Articolo inserito dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
(19) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8
(20) Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 6, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2017, n. 7
(20a) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(20b) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(20c) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(21) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 6, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(25) Articolo abrogato dall'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8
(26) Articolo inserito dall'articolo 21, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(27) Articolo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8, poi sostituito dall’articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
(27a) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 6, lettera c), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e da ultimo dall'articolo 64, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(27b) Numero aggiunto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14
(28) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8, poi modificato dall'articolo 5, comma 36 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, da ultimo sostituito dall’articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
(28a) Comma inserito dall'articolo 17, comma 74, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(28b) Comma inserito dall'articolo 24, comma 9, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(29) Comma modificato dall’articolo 3, comma 64, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
(29a) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(29b) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e da ultimo dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(30) Comma modificato dall’articolo 3, comma 64, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e poi dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(31) Comma modificato dall’articolo 3, comma 64, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e poi modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(31a) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(32) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8.
(33) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2003, n. 8, poi modificato dall'articolo 11, comma 28 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 e dall’articolo 3, commi dal 3 al 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, da ultimo sostituito dall’articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
(33a) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(34) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
(35) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera e) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e poi dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2), punto 2.1, e dall'articolo 22, comma 23, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(35.1) Lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(35.2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(35a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 6, lettera b), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(36) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
(36a) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 74, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 6), punti 6.1. e 6.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 e da ultimo dall'articolo 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(36b) Comma modificato dall'articolo 5, comma 6, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(36c) Lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(36d) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(36e) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 6), punto 6.3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(37) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
(37a) Comma inserito dall'articolo 10, comma 6, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Per le disposizioni transitorie relative al presente comma, vedi l'articolo 15, comma 2, del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1
(37a.1) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 6), punti 6.4 e 6.5, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(37b) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 7), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(38) Articolo inserito dall’articolo 20, comma 2, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
(38a) Rubrica modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(38b) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(39) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera h) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(39a) Lettera abrogata dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(39b) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(39c) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(39d) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 5), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 64, lettera i) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(40.1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 6), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40.2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 7), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40.3) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 8), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40a) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 6, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 27 dicembre 2019, n. 290
(40b) Vedi regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 "Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche)" (BUR 9 Gennaio 2018, n. 3)
(40c) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 9), punto 9.1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40d) Lettera sostituita dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 9), punto 9.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40e) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 10), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(40f) Rubrica sostituita dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(41) Comma modificato dall’articolo 20, comma 2, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020,n. 1
(41a) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificato dall'articolo 64, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(42) Comma modificato dall’articolo 3, comma 64, lettera j) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
(42a) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(42b) Comma aggiunto dall'articolo 64, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(43) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44.
(44) Comma modificato dall'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44, dall’articolo 3, comma 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 e da ultimo dall'articolo 22, comma 23, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(45) Gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 ter, commi 1 e 4, 3 quater, commi 1, 4, 5 della l.r. 21/2009 sono consentiti anche nei comuni dotati di programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10. Comma modificato dall'articolo 10, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(45a) Comma inserito dall'articolo 10, comma 7, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(45b) Comma inserito dall'articolo 10, comma 7, lettera c) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(45c) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024 , n. 17
(46) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28.
(47) Vedi la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 4 "Disposizioni concernenti l'attuazione della disciplina delle zone agricole prevista dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche" che consente l'applicazione delle disposizioni transitorie per le zone agricole fino al 30 giugno 2002.
(48) Comma modificato dall'articolo 285, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi successivamente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 17.
(49) Comma interpretato dall'articolo 1, comma 153 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12.
(50) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, poi modificato dall'articolo 286, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dall'articolo 88, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44 e dall’articolo 3, comma 12 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 e da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17
(51) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 13 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10.
(52) Comma inserito dall'articolo 70, comma 6 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556; successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16
(53) Articolo inserito dall'articolo 70, comma 7 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, con decorrenza, ai sensi del medesimo articolo 70, comma 8, dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556.
(54) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
(54a) Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(55) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E71900.
(56) Comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44
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