Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8. (1) (2) (2a)

Numero della legge: 55
Data: 3 novembre 1976
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1976

L.R. 03 Novembre 1976, n. 55
Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8. (1) (2) (2a)


Art. 1


Al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi dell'assetto territoriale del Lazio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica secondo il seguente ordine di priorità: (2b)
1) comuni totalmente sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di programma di fabbricazione; (2c)
2) comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all’adeguamento di quest’ultimo al piano territoriale provinciale generale, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, nonché al piano territoriale paesistico regionale approvato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche; (2d)
3) comuni tenuti alla formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
4) comuni che adottano piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici.
Possono essere concessi contributi, nell'ambito dello stanziamento previsto, anche per i seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica: (2e)
a) piani urbanistici delle Comunità montane;
b) piani urbanistici dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71;
c) piani regolatori intercomunali.
Possono essere concessi contributi per la costituzione di uffici di piano che provvedono alla formazione di piani regolatori intercomunali e di piani di zona consortili.
La misura del contributo di cui al primo comma è graduata nel modo seguente:
a) 100 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
b) 70 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
c) 60 per cento del preventivo di spesa ritenuto ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.(2f)
Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2 è determinata, in relazione alle prevedibili disponibilità sullo stanziamento complessivo, l’entità del preventivo di spesa ritenuta ammissibile ai contributi previsti dal presente articolo nonché la misura dei contributi di cui al secondo, terzo e sesto comma. (3)
I contributi di cui al presente articolo possono essere integrati, in relazione alle disponibilità sullo stanziamento complessivo, qualora i soggetti beneficiari abbiano dovuto far fronte, successivamente alla concessione del contributo, a spese necessarie e non prevedibili, sulla base di criteri, nelle misure e con le modalità previste dalla presente legge, previa presentazione dei giustificativi di spesa. Sono altresì ammessi a contributo anche quei comuni che devono provvedere ad elaborare una variante generale al piano regolatore generale (P.R.G.) anche in relazione al tempo trascorso dalla approvazione della medesima (4).

Art. 2 (5)

1. Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all’articolo 1 che:
a) abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
b) abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello dell’istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento.

2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione (5a), oltre a quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 1, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, anche in deroga al termine previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, la documentazione da allegare alle domande stesse nonché gli eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi.

3. I contributi di cui alla presente legge obbligano le amministrazioni beneficiarie, nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ammessi a finanziamento, all’utilizzo di supporti informatici, secondo i criteri definiti dalla direzione regionale competente in materia di urbanistica in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR)

Art. 3 (6)

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi agli enti beneficiari dalla direzione regionale competente in materia urbanistica.

2. L’erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 10 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 38/1999;
b) il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti;
c) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi.

3. Con la deliberazione prevista dall’articolo 2 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo per la costituzione degli uffici di piano di cui al terzo comma dell’articolo 1.

Art. 3-bis

Il contributo viene revocato e le somme erogate sono soggette a ripetizione, se lo strumento urbanistico per il quale esso è stato concesso sia revocato dall'ente beneficiario.
Ove lo strumento urbanistico venga restituito per la rielaborazione dalla Regione o dall'ente delegato, la parte residua del contributo si trasferisce sullo strumento urbanistico adottato in sede di rielaborazione (7).


Art. 4


Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per gli anni dal 1976 al 1981 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 da utilizzare per L. 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 e per L. 250.000.000 nell'anno 1981 (8).
Alla copertura della conseguente spesa per l'esercizio in corso si fa fronte aumentando di L. 300.000.000 lo stanziamento di L. 50.000.000 iscritto all'apposito cap. n. 13.11.32 "Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali", del bilancio 1976 con prelievo di pari importo dal cap. n. 17.27.53 dello stesso bilancio 1976.
Per gli esercizi successivi si provvederà ad adeguare lo stanziamento, disposto con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8, del cap. n. 13.11.32 "Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali", all'onere previsto con la presente legge.
E' abrogata la legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8.



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 novembre 1976, n. 32.

(2) Per opportuno ed utile coordinamento si riporta il testo dell'art. 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo alla presente legge:
"45. 1. Gli stanziamenti disponibili per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modificazioni sono destinati per almeno il 50 per cento alla redazione dei piani regolatori generali e per la restante quota alla redazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla stessa legge regionale n. 55.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad individuare i comuni beneficiari dei contributi, determinandone l'importo ed assumendo il relativo impegno di spesa nel rispetto dei criteri indicati al comma 1 e all'art. 1 della suddetta legge regionale n. 55".

(2a) Titolo modificato dall'articolo 1della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(2b) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 1, letterea a) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(2c) Numero modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(2d) Numero sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(2e) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(2f) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 13 e poi sostituito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15; vedi deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2009, n. 830 (Determinazione riguardante i preventivi di spesa ritenuti ammissibili, definizione del termine per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione da allegare)


(4) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13.

(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(5a) Vedi deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2009, n. 830 (Determinazione riguardante i preventivi di spesa ritenuti ammissibili, definizione del termine per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione da allegare)

(6) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 15

(7) Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 13.

(8) Per opportuno ed utile coordinamento, si riporta integralmente il testo dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 13:
"4. A modifica di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, l'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari dal 1978 al 1981 è elevata a complessive L. 2.000 milioni, di cui L. 600 milioni per l'anno 1978.
La predetta spesa di L. 600 milioni per l'anno finanziario 1978 rientra negli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310204 del relativo stato di previsione.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le quote relativa agli anni dal 1979 al 1981 saranno determinate con la legge di bilancio."

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.