L.R. 01 Dicembre 2003, n. 39 |
Interventi a favore dell'attività del Consorzio "I Castelli della Sapienza" (1) |
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce il ruolo rilevante che l’attività educativa e formativa ricoprono nell’ambito del processo di sviluppo sociale e culturale dell’individuo. 2. A tal fine la Regione promuove interventi volti a migliorare la qualità dell’offerta formativa nonché a garantire un’equilibrata distribuzione della stessa su tutto il territorio regionale mediante la previsione o il potenziamento di sedi formative, in particolare universitarie, decentrate. Art. 2
(Obiettivi) 1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale persegue i seguenti obiettivi: a) promuovere la formazione di figure professionali rispondenti alle attuali esigenze del mercato; b) incentivare o potenziare l’utilizzo di strumentazione tecnica ed informatica nell’ambito dello svolgimento dei progetti formativi; c) favorire l’utilizzo di attrezzature e di strumenti didattici innovativi, con particolare attenzione alle tecnologie multimediali; d) promuovere azioni di coordinamento e di collaborazione tra le diverse realtà operanti nel campo della formazione, ivi comprese quelle operanti in altre regioni; e) favorire progetti integrati tra formazione ed occupazione; f) promuovere forme associative tra enti locali finalizzate alla gestione di attività formative in grado di rispondere, mediante un’ottimizzazione delle risorse, alle esigenze delle comunità locali; g) promuovere la localizzazione di sedi formative decentrate anche mediante interventi di recupero e di valorizzazione di immobili di enti locali prestigiosi e di particolare rilevanza storica e culturale per le comunità locali; h) favorire interventi tesi al riequilibrio socio-culturale nel territorio della Regione in modo da garantire un’ampia diffusione e fruizione dell’offerta formativa; i) promuovere progetti formativi avanzati e specialistici tesi allo sviluppo di attività di studio e di ricerca innovativi. Art. 3
(Contributo al consorzio “I Castelli della Sapienza”) 1. Al fine di dare attuazione alle finalità previste all’articolo 1 e di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione concede un contributo al consorzio “I Castelli della Sapienza”, di seguito denominato consorzio. 2. Il consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali mediante la gestione associata di servizi pubblici nel settore delle scienze applicate, volti a realizzare finalità di rilevante interesse sociale, culturale ed accademico. 3. Al consorzio, costituito tra i comuni di Artena, Carpineto Romano, Genazzano, Labico, Valmontone e Zagarolo, possono aderire, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, altri enti locali che condividono e riconoscono le finalità proprie del consorzio. Art. 4
(Interventi oggetto di finanziamento) 1. La Regione, mediante il contributo di cui all’articolo 3, partecipa a finanziare l’attività del consorzio ed in particolare: a) la progettazione e la realizzazione di master e di corsi post-lauream; (2) b) la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione universitaria di primo e secondo livello nonché di formazione permanente; (2) c) la realizzazione di laboratori tecnici ed umanistici; (2) d) la cura ed il potenziamento di biblioteche ed archivi, compresi quelli specialistici, da gestire anche su supporto informatico; (2) e) l’organizzazione di congressi, mostre, conferenze; (2) f) l’attività di studio e di ricerca; (2) g) gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di adeguamento e di riqualificazione delle sedi a disposizione del consorzio per lo svolgimento per la propria attività di alta formazione; h) la dotazione e l’acquisto di attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio nonché di materiale audiovisivo;(2) i) la partecipazione del consorzio ad intese o accordi siglati con gli enti locali, anche di altre regioni, e con le università, per la realizzazione di progetti di formazione o di studio e ricerca avanzati al alto contenuto tecnologico e di innovazione; (2) l) la realizzazione di accordi o intese con realtà del mondo imprenditoriale volti a prevedere stage o momenti operativi da includere nei programmi di svolgimento dei progetti formativi nonché a promuovere opportunità lavorative e sbocchi occupazionali. lbis) la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento e la divulgazione delle innovazioni organizzative, gestionali e delle buone pratiche finalizzate all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e alla tempestività dell’azione amministrativa; (3) lter) la formazione continua dei dipendenti pubblici, la formazione e l’aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo; (3) lquater) la progettazione e la realizzazione di attività inserite nei programmi regionali, nazionali, dell’Unione europea e internazionali; (3) lquinquies) la promozione di azioni tese alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In quest’ambito il Consorzio può svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e di formazione sui temi della storia, dell’arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità e all’organizzazione di manifestazioni in genere. (3) Art. 5
(Procedura) 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 3, il consorzio trasmette all’assessorato regionale competente in materia, entro il termine ed agli effetti stabiliti dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (articolo 28 l.r. 11 aprile 1986, n.17)” e successive modifiche, il programma degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell’articolo 4 da svolgere nell’anno successivo, nonché un dettagliato preventivo economico. 2. Il programma degli interventi di cui al comma 1, contenuto nel piano-programma previsto nell’atto costitutivo e nello statuto del consorzio, rappresenta lo strumento di programmazione dell’attività del consorzio stesso e contiene le scelte e gli obiettivi che il consorzio intende perseguire, lo sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti nonché le relative modalità di finanziamento. Art. 6
(Relazione) 1. Il consorzio trasmette ogni anno una relazione nella quale sono illustrati gli interventi svolti dal consorzio stesso con il concorso finanziario della Regione. Art. 7
(Disposizione transitoria) 1. In fase di prima attuazione il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui all’articolo 5, comma 1, sono trasmessi all’assessorato regionale competente in materia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1bis. Per l’annualità 2014-2015 il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui all’articolo 5, comma 1 sono trasmessi all’assessorato regionale competente in materia entro il 30 settembre 2014. (4) Art. 8 (5)
(Disposizione finanziaria) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, negli ambiti previsionali di base F17 ed F18 del bilancio regionale per l’esercizio 2003 sono istituiti rispettivamente i seguenti capitoli di spesa: a) capitolo denominato “contributo al consorzio “I Castelli della Sapienza” destinato alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h), i) e l)” con lo stanziamento in conto competenza e cassa di euro 100.000,00; b) capitolo denominato “contributo al consorzio “I Castelli della Sapienza” destinato alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g)”, con lo stanziamento “per memoria”. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti all’UPB T21 del bilancio regionale 2003. 3. Alla determinazione dell’onere per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2003, n. 36 (2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa F17900 (3) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 131, lettera a) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (4) Comma aggiunto dall'artciolo 2, comma 131, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F17900 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |