L.R. 20 Novembre 2001, n. 27 |
Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione (1) |
Art. 1 (Città di fondazione) 1. Si definiscono città di fondazione, ai fini della presente legge, i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni trenta. 2. Nel territorio della Regione si individuano, quali città di fondazione, i comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia, situati nell’Agro Pontino, di Guidonia, situato nell’Agro Romano, e di Colleferro. 3. I comuni di cui al comma 2 possono fregiarsi del titolo di città di fondazione. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione promuove: a) la conoscenza, il recupero culturale e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle città di fondazione e dei quartieri sorti, in comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario; b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all’antropizzazione ed all’immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri. 2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 avviene mediante l’attuazione di interventi diretti della Regione o l’erogazione di appositi contributi per l’attuazione di analoghi interventi da parte dei soggetti di cui all’articolo 4.
d bis) progetti che prevedono in maniera ricorrente la “Festa della mietitura” consistente nel rituale delle celebrazioni del grano e delle feste propiziatorie per il raccolto, attraverso una serie di eventi e iniziative pensate per promuovere la cultura cerealicola italiana. (2) Art. 4 (Beneficiari dei contributi) 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2 la provincia di Roma, la provincia di Latina, i comuni di cui all’articolo 1 nonché gli altri enti pubblici e gli enti privati che operano senza scopo di lucro. Art. 5 (Documentazione richiesta) 1. Le domande di contributo devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: a) progetto scientifico, corredato da un preventivo analitico dei costi, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b); b) progetto esecutivo per gli interventi di carattere edilizio o di allestimento relativi alle strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d); c) progetto gestionale per gli interventi relativi alla istituzione di nuovi servizi; d) dichiarazione dalla quale risultino eventuali finanziamenti in aggiunta a quello che rimane a carico del beneficiario ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Art. 6
(Direttive e procedure) 1. La Giunta regionale adotta, in coerenza con le linee di programmazione regionale di settore, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti: a) i criteri e le priorità per l’esame dei progetti presentati; b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibile, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 3, comma 2 nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi; c) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative nonché le cause di revoca dei contributi concessi. 2. Costituisce comunque titolo di priorità l’entità della percentuale di spesa a carico del soggetto richiedente o di eventuali cofinanziamenti da parte di altri enti. 3. I soggetti di cui all’articolo 4 presentano alla Regione, entro il termine ed agli effetti previsti dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le istanze per la concessione dei contributi. 4. Sulla base degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui all’articolo 8, la Giunta regionale adotta il programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento. 5. La deliberazione di cui al comma 1 nonché il programma annuale di cui al comma 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 7
(Disposizione transitoria) 1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi a valere per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, sono presentate, in deroga a quanto previsto nell’articolo 6, comma 3, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1. Art. 8 (3) (Disposizioni finanziarie)
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |