Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione (1)

Numero della legge: 27
Data: 20 novembre 2001
Numero BUR: 34 S.O. 6
Data BUR: 10/12/2001

L.R. 20 Novembre 2001, n. 27
Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione (1)


Art. 1
(Città di fondazione)

1. Si definiscono città di fondazione, ai fini della presente legge, i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni trenta.

2. Nel territorio della Regione si individuano, quali città di fondazione, i comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia, situati nell’Agro Pontino, di Guidonia, situato nell’Agro Romano, e di Colleferro.

3. I comuni di cui al comma 2 possono fregiarsi del titolo di città di fondazione.



Art. 2
(Finalità)

1. La Regione promuove:
a) la conoscenza, il recupero culturale e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle città di fondazione e dei quartieri sorti, in comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;
b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all’antropizzazione ed all’immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 avviene mediante l’attuazione di interventi diretti della Regione o l’erogazione di appositi contributi per l’attuazione di analoghi interventi da parte dei soggetti di cui all’articolo 4.



Art. 3
(Interventi ammessi)


1. La tipologia degli interventi ammessi a contributo riguarda essenzialmente:
a) studi e ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico ed antropologico;
b) attività di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);
c) istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
d) progetti mirati al potenziamento, al collegamento ed alla valorizzazione delle strutture/servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrino nelle finalità della presente legge;

d bis) progetti che prevedono in maniera ricorrente la “Festa della mietitura” consistente nel rituale delle celebrazioni del grano e delle feste propiziatorie per il raccolto, attraverso una serie di eventi e iniziative pensate per promuovere la cultura cerealicola italiana. (2)

2. I contributi regionali non possono superare l’ottanta per cento della cifra ammissibile a finanziamento.




Art. 4
(Beneficiari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2 la provincia di Roma, la provincia di Latina, i comuni di cui all’articolo 1 nonché gli altri enti pubblici e gli enti privati che operano senza scopo di lucro.



Art. 5
(Documentazione richiesta)

1. Le domande di contributo devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
a) progetto scientifico, corredato da un preventivo analitico dei costi, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
b) progetto esecutivo per gli interventi di carattere edilizio o di allestimento relativi alle strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
c) progetto gestionale per gli interventi relativi alla istituzione di nuovi servizi;
d) dichiarazione dalla quale risultino eventuali finanziamenti in aggiunta a quello che rimane a carico del beneficiario ai sensi dell’articolo 3, comma 2.


Art. 6
(Direttive e procedure)

1. La Giunta regionale adotta, in coerenza con le linee di programmazione regionale di settore, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l’esame dei progetti presentati;
b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibile, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 3, comma 2 nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
c) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative nonché le cause di revoca dei contributi concessi.

2. Costituisce comunque titolo di priorità l’entità della percentuale di spesa a carico del soggetto richiedente o di eventuali cofinanziamenti da parte di altri enti.

3. I soggetti di cui all’articolo 4 presentano alla Regione, entro il termine ed agli effetti previsti dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le istanze per la concessione dei contributi.

4. Sulla base degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui all’articolo 8, la Giunta regionale adotta il programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento.

5. La deliberazione di cui al comma 1 nonché il programma annuale di cui al comma 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 7
(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi a valere per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, sono presentate, in deroga a quanto previsto nell’articolo 6, comma 3, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1.



Art. 8 (3)
(Disposizioni finanziarie)


1. A partire dall’anno 2001 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i seguenti capitoli di bilancio:
a) capitolo numero 44369 denominato "Contributi per studi, ricerche, attività di censimento e catalogazione relativi alle città di fondazione", con uno stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001;
b) capitolo numero 44370 denominato "Istituzione, potenziamento e valorizzazione di laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali", con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001 e con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1, lettera a) si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni del fondo previsto al capitolo numero 49001, lettera f) ed alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante utilizzazione della dotazione finanziaria del capitolo numero 49002, lettera b) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 dicembre 2001, n. 34, S.O. n. 6

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa G23900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.