Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina gli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per riposo, festività e ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio.
Art. 2 (Orari)
1. L'apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali non di turno è stabilita, rispettivamente, in quarantaquattro e trentasei ore diurne settimanali, fatta salva la possibilità di osservare un più ampio orario di apertura settimanale, secondo le modalità espressamente previste dall'articolo 6. 2. La durata dell'orario di apertura delle farmacie rurali, a richiesta degli interessati e in funzione di obiettive esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, può essere elevata fino a quarantaquattro ore diurne settimanali, con deliberazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. 3. Gli orari di apertura diurna sono stabiliti in maniera omogenea in base ad esigenze stagionali dalla ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. L'apertura diurna è interrotta da un intervallo per riposo pomeridiano. 4. L'apertura diurna di norma ha inizio alle ore 8,30, mentre per le farmacie rurali ha inizio di norma alle ore 9. 5. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 3, le farmacie possono effettuare la chiusura serale alle ore 19,30, alle ore 20 oppure alle ore 20,30; le farmacie rurali possono effettuare la chiusura anche alle ore 19. 6. In relazione a situazioni territoriali particolari, stagionali o periodiche, l'orario di apertura diurna può essere determinato in deroga ai criteri di cui ai commi 4 e 5, ma nel rispetto dei commi 2 e 3. 7. L'apertura notturna ha inizio alla fine dell'orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie.
Art. 3 (Guardia farmaceutica)
1. Il servizio prestato dalle farmacie al di fuori del normale orario di apertura nei giorni feriali riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva. 2. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie. (2) 3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna è obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l’apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio. (3) 4. Con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, sono istituiti turni obbligatori tra le farmacie aperte al pubblico secondo criteri settimanali, giornalieri o misti. 5. In relazione a situazioni territoriali particolari, i turni di servizio diurno, festivo o notturno possono essere regolamentati in coordinamento ed integrazione fra comuni e ASL limitrofi, anche di diverse province, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e gli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.
Art. 4 (Guardia farmaceutica notturna)
1. Il servizio di guardia farmaceutica notturna ha inizio alla fine dell' orario di apertura diurna e termina all'inizio dell'orario di apertura diurna delle farmacie. 2. Le farmacie in servizio notturno effettuano le prestazioni di assistenza farmaceutica: a) nei comuni capoluogo di provincia: 1) fino alle ore 22 a battenti aperti, ancorchè con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali; 2) dalle ore 22 a battenti chiusi, con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia; b) negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti il servizio è effettuato a chiamata; per particolari o eccezionali esigenze ambientali periodiche o turistiche, a battenti aperti, ancorchè con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali, fino alle ore 22; c) nei comuni dove esista il servizio volontario notturno, lo stesso può essere effettuato a battenti aperti; d) in tutti gli altri casi il servizio è effettuato a chiamata. 3. In caso di svolgimento del servizio a chiamata il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e a tale scopo è obbligatorio esporre all'esterno della farmacia le idonee indicazioni. 3 bis. Il servizio a chiamata di cui al presente articolo è effettuato dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista. (4)
Art. 5 (Guardia farmaceutica festiva e diurna)
1. Il servizio di guardia farmaceutica festiva è effettuato secondo gli orari previsti dall'articolo 2, senza interruzioni per l'intervallo pomeridiano. 2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna feriale è effettuato durante l'intervallo pomeridiano. 3. Le farmacie nei capoluoghi di provincia espletano il servizio di guardia farmaceutica festiva e diurna a battenti aperti ancorchè con modalità che escludano, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali. 4. Nei comuni con una sola farmacia il servizio di cui ai commi 1 e 2 è svolto a turno con le farmacie dei comuni più vicini. 5. Nei comuni diversi dal capoluogo di provincia può essere effettuato a chiamata solo il servizio di guardia farmaceutica feriale e festiva durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. 6. Le farmacie che effettuano il servizio di guardia festiva domenicale fruiscono di una giornata di recupero infrasettimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nei comuni con una sola farmacia il recupero infrasettimanale può, a richiesta, essere ridotto a mezza giornata o soppresso.
Art. 6 (5)
(Servizio volontario)
1. Le farmacie che intendono aprire al pubblico in orari e turni aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ai sensi degli articoli 2 e 3 ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio, alla Azienda sanitaria locale e all’Ordine dei farmacisti territorialmente competenti, che ne tengono conto ai fini della programmazione del servizio di guardia farmaceutica, e informano la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
2. Le farmacie comunicano eventuali variazioni degli orari e dei turni aggiuntivi nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1
Art. 7 (Riposo settimanale)
1. Le farmacie non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali. 2. Le farmacie sono tenute ad osservare mezza giornata di riposo settimanale in un giorno feriale da determinarsi con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. 3. Nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo urbano, per le quali si verifichi una situazione di farmacia unica, a richiesta del titolare e limitatamente a periodi stagionali, e per oggettive esigenze del servizio, può essere disposto l'esonero dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e/o nella mezza giornata di riposo settimanale di cui al comma 2, con deliberazione della ASL territorialmente competente, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti.
Art. 8 (Ferie)
1. Ogni ASL stabilisce, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei comuni interessati e le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative, il piano annuale di ferie delle farmacie, garantendo sempre la fruibilità del servizio attraverso la turnazione delle stesse, secondo le seguenti modalità: a) nei comuni capoluogo di provincia le farmacie osservano un periodo annuale di ferie non inferiore a venti giorni consecutivi e non superiore a trenta giorni; b) negli altri comuni il periodo di cui alla lettera a), a richiesta delle farmacie interessate, può essere frazionato in due o tre periodi, in relazione ad esigenze locali; c) nei comuni con una sola farmacia, a richiesta dell'interessato, le ferie possono essere ridotte ad un periodo complessivo comunque non inferiore a dieci giorni frazionabili; d) nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, può essere autorizzata, a richiesta della farmacia, la riduzione del periodo di ferie come alla lettera c), qualora la distanza tra le farmacie lo rendesse necessario; e) nelle frazioni distanti dal nucleo urbano per le quali si verifichi la situazione di farmacia unica, il periodo di ferie, a richiesta della farmacia, può essere ridotto come alla lettera c).
Art. 9 (Obblighi specifici)
1. Ciascuna farmacia deve esporre al pubblico, in maniera e posizione facilmente visibile dall'esterno, anche di notte, un apposito cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, nonché le farmacie viciniori di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa. 2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa. 3. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare il camice bianco e di portare sullo stesso, in modo visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI). 4. Il personale non laureato in servizio nella farmacia deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti. 5. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, durante il tirocinio nelle farmacie, sono tenuti ad indossare il camice bianco.
Art. 10 (Disposizioni particolari)
1. Per il Comune di Roma ciascuna ASL adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge previa intesa con le altre ASL interessate. 2. Per specifici ambiti comunali l'orario settimanale di apertura al pubblico, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo settimanale di cui all’art. 7, comma 2, possono essere modificati, con deliberazione della ASL. territorialmente competente, d’intesa con il sindaco del comune interessato, dell'ordine provinciale dei farmacisti e delle organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative.
Art. 11 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 2582,28. 2. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, la chiusura della farmacia per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni. 3. Le sanzioni sono irrogate dai sindaci dei comuni nel cui territorio si trova la farmacia, su proposta della ASL territorialmente competente, secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
Art. 12 (Disposizione abrogativa)
1. La legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 14, è abrogata.
Art. 13 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 2002, n. 23, S.O. n. 5 (2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 31, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 31, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(4) Comma aggiunto dall'articolo 66 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
(5) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 31, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
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