L.R. 31 Dicembre 2002, n. 44 |
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (norme sul governo del territorio) e successive modifiche (1) |
Art. 1 (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24) 1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, č abrogato. 2. Al comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole: “omissis”, sono soppresse. 3. Al comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “omissis”, sono soppresse. 4. Al comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “omissis”, sono soppresse. 5. Al comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “omissis”, sono soppresse. 6. Al comma 9 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “omissis”, sono soppresse. Art. 2
(Inserimento dell’articolo 63bis nella l.r. 38/1999) 1. Dopo l’articolo 63 della l.r. 38/1999 č inserito il seguente: "Omissis” Art. 3
(Modifica all’articolo 65 della l.r. 38/1999) 1. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 38/1999, le parole “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis" Art. 4
(Modifiche all’articolo 66 della l.r. 38/1999, come modificato dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, dalla l.r.10/2001 e dalla l.r. 24/2001) 1. Il comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 28/2000, dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, č sostituito dal seguente: “omissis” Art. 5
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 38/1999) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 38/1999 č aggiunto il seguente: “omissis” Art. 6
(Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 gennaio 2003, n. 1, s.o. n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |