| L.R. 28 Aprile 1983, n. 27 |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente. (1)
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Art. 1 I comuni del Lazio sono tenuti, entro il termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge ad adottare la variante prevista dall' articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, salvo che, con deliberazione del consiglio comunale, non sia stato dato atto della inesistenza dei presupposti per l' adozione della variante stessa. Art. 2 Dopo l' articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, e' inserito il seguente articolo: << Omissis>>. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 maggio 1983, n.14 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |