| L.R. 17 Aprile 1973, n. 15 |
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Indennita' di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti
ospedalieri.
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Art. 1 In attuazione della disposizione del decimo comma dell' art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l' indennita' di funzione onnicomprensiva a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione con voto deliberativo degli Enti ospedalieri e' cosi' fissato: a) Ospedali regionali generali o specializzati: per il Presidente L. 300.000 (trecentomila); per i Consiglieri L. 200.000 (duecentomila). b) Ospedali provinciali generali o specializzati: per il Presidente L. 250.000 (duecentocinquantamila); per i Consiglieri L. 120.000 (centoventimila). c) Ospedali di zona o equiparati: per il Presidente L. 150.000 (centocinquantamila); per i Consiglieri L. 80.000 (ottantamila). In caso di gestione commissariale, al Commissario spetta una indennita' di funzione nelle misure stabilite per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; al sub - commissario, quello di consigliere di amministrazione. Art. 2 La misura massima dell' indennita' di funzione di cui al punto a) del precedente articolo puo' essere aumentata fino al 40% qualora trattisi di Enti ospedalieri da cui dipendono piu' Ospedali e sempre che siano dotati complessivamente di almeno 3.000 posti letto. Art. 3 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |