Indennita' di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri.

Numero della legge: 15
Data: 17 aprile 1973
Numero BUR: 11
Data BUR: 15/05/1973

L.R. 17 Aprile 1973, n. 15
Indennita' di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri.


Art. 1

In attuazione della disposizione del decimo comma dell' art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l' indennita' di funzione onnicomprensiva a favore dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione con voto deliberativo degli Enti ospedalieri e' cosi' fissato:
a) Ospedali regionali generali o specializzati: per il Presidente L. 300.000 (trecentomila); per i Consiglieri L. 200.000 (duecentomila).
b) Ospedali provinciali generali o specializzati:
per il Presidente L. 250.000 (duecentocinquantamila); per i Consiglieri L. 120.000 (centoventimila).
c) Ospedali di zona o equiparati:
per il Presidente L. 150.000 (centocinquantamila); per i Consiglieri L. 80.000 (ottantamila). In caso di gestione commissariale, al Commissario spetta una indennita' di funzione nelle misure stabilite per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; al sub - commissario, quello di consigliere di amministrazione.


Art. 2

La misura massima dell' indennita' di funzione di cui al punto a) del precedente articolo puo' essere aumentata fino al 40% qualora trattisi di Enti ospedalieri da cui dipendono piu' Ospedali e sempre che siano dotati complessivamente di almeno 3.000 posti letto.


Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.