L.R. 11 Giugno 1998, n. 19 |
Programmazione degli interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali. (2) |
[Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Con la presente legge la Regione disciplina la programmazione degli interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo delle piccole imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio e di somministrazione, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto e dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Art. 2 (Soggetti beneficiari) 1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 4 le ditte individuali, le società di persone e/o di capitale, come definite dal codice civile, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio e di somministrazione nell'ambito del territorio regionale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi, con un numero complessivo di addetti non superiore a cinque, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni ECU ed in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997. Art. 3 (Tipologia degli interventi) 1. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi al fine di realizzare l'incremento della produttività e della funzionalità del servizio, migliorare la competitività dell'impresa e determinare positive ripercussioni occupazionali. 2. I soggetti interessati debbono presentare un programma annuale o pluriennale contenente le motivazioni del progetto, l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere, la descrizione dell'intervento proposto, articolato nelle varie tipologie di azione, il piano finanziario, i risultati attesi. 3. Le azioni riguardano sia interventi di carattere materiale che immateriale. 4. Tra gli interventi di carattere materiale sono ammessi: a) il rinnovo, l'ampliamento, la trasformazione, l'adattamento dei locali; b) l'acquisto di stigliature purché inserito in un progetto strutturale di cui alla lettera a) e per un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile. b bis) le opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nonché all'installazione di dispositivi che facilitino la mobilità dei disabili sensoriali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). 5. Tra gli interventi di carattere immateriale sono ammessi: a) azioni riguardanti la realizzazione di logo e marche commerciali per l'attestazione della qualità anche al fine di garantire standard omogenei di qualità del prodotto tra imprese; b) azioni riguardanti l'organizzazione in comune per l'acquisto e la distribuzione delle merci e la prestazione dei servizi connessi e di tipo innovativo; c) azioni dirette alla qualificazione ed alla formazione professionale degli addetti. 6. Il costo degli interventi di carattere immateriale non può eccedere il 30 per cento delle spese ammissibili riferite all'intero progetto. Art. 4 (Contributi) 1. Per i progetti di cui all'articolo 3 la Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., di seguito denominata FILAS, concede, a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 8, finanziamenti a tasso contenuto per un importo non superiore a lire 150.000.000 e per un periodo di ammortamento, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a: a) 5 anni fino a 70 milioni; b) 7 anni fino a 100 milioni; c) 10 anni fino a 150 milioni. 2. In alternativa al finanziamento di cui al comma 1 la FILAS può assicurare, a valere sul fondo di cui all'articolo 8, la provvista a tasso contenuto in favore di banche e società finanziarie convenzionate a fronte di finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie per i medesimi progetti e negli stessi limiti di cui al comma 1. Il rendimento della quota del fondo utilizzato per le operazioni di provvista è stabilito nella misura di 2 punti percentuali. 3. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché l'entità della provvista a tasso contenuto di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale. In ogni caso le agevolazioni concesse alle imprese beneficiarie non possono eccedere la misura del "de minimis" definito dall'Unione europea. 4. La convenzione con la FILAS di cui all'articolo 8 disciplina anche il regime delle garanzie richieste dalla FILAS o dalle banche a fronte dei finanziamenti concessi. 5. Programmi attuativi regionali. 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera il programma attuativo regionale triennale di intervento ed il relativo bando sotto forma di avviso pubblico, tenuto conto delle disponibilità finanziarie stabilite per la prima applicazione della legge e per i successivi esercizi finanziari. Il termine di 90 giorni può essere differito nelle more della pubblicazione della delibera del CIPE di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 266/1997. 2. Il programma di cui al comma 1 determina: a) le priorità territoriali di intervento e i meccanismi procedurali per individuare e selezionare le azioni; b) la spesa ammissibile a contributo per ogni singola tipologia di azione di cui all'articolo 5; c) le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, ivi compresa la documentazione da allegare; d) le modalità di erogazione del contributo e la documentazione da allegare sia a corredo degli stati di avanzamento che a consuntivo; e) le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 7; f) il recepimento della definizione dei progetti strategici e delle modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale deliberati dal CIPE, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 266/1997. 3. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con propria deliberazione le aree territoriali di intervento al fine di consentire alla Giunta regionale una corretta determinazione delle priorità di cui al comma 2, lettera a). Art. 5
(Programmi attuativi regionali) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera il programma attuativo regionale triennale di intervento ed il relativo bando sotto forma di avviso pubblico, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie stabilite per la prima applicazione della legge e per i successivi esercizi finanziari. Il termine di 90 giorni puo' essere differito nelle more della pubblicazione della delibera del CIPE di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l. 266/1997. 2. Il programma di cui al comma 1 determina: a) le priorita' territoriali di intervento e i meccanismi procedurali per individuare e selezionare le azioni: b) la spesa ammissibile a contributo per ogni singola tipologia di azione di cui all'articolo 3; c) le modalita' di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, ivi compresa la documentazione da allegare; d) le modalita' di erogazione del contributo e la documentazione da allegare sia a corredo degli stati di avanzamento che a consuntivo; e) le modalita' ed i criteri di formazione della graduatoria nel rispetto delle priorita' di cui all'articolo 7. f) il recepimento della definizione dei progetti strategici e delle modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale deliberati dal CIPE, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 16 della l. 266/1977. 3. I Comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con propria deliberazione le aree territoriali di intervento al fine di consentire alla Giunta regionale una corretta determinazione delle priorita' di cui al comma 2, lettera a). Art. 6 (Criteri di ammissibilità) 1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 le domande: a) presentate dai soggetti di cui all'articolo 2; b) riguardanti iniziative ricomprese tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 3; c) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5, salvo quanto in essa disposto per eventuali richieste di integrazione; d) relative a progetti idonei sul piano tecnico-economico e, in particolare, sotto il profilo della: 1) fattibilità del progetto; 2) congruità dell'investimento; 3) attendibilità dei temi di esecuzione degli interventi. 2. Per ogni impresa commerciale è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare più tipologie di interventi, purché ricompresa nei massimali di cui all'articolo 4. Art. 7 (Valutazione dei progetti e criteri di priorità) 1. La valutazione di idoneità delle domande riguarda: a) l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2; b) l'idoneità tecnico-economica dei progetti secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera d). 2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate, per quanto attiene la lettera a), dalla FILAS, per quanto attiene la lettera b) da un apposito nucleo valutativo istituito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, sulla scorta dell'istruttoria predisposta dalla FILAS, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9. Per il nucleo valutativo la Giunta regionale può fare ricorso a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, la Giunta regionale riconosce tra i criteri di priorità nella formazione delle graduatorie la presenza nella domanda di ognuno dei seguenti requisiti: a) impresa configurata come ditta individuale o società di persone; b) un numero di dipendenti dell'impresa regolarmente inquadrati nel contratto del commercio; c) impresa operante negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a); d) richiesta di finanziamento per le azioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b). Art. 8 (Fondo speciale) 1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 è istituito un fondo speciale la cui gestione è affidata alla FILAS, previa stipula di apposita convenzione. 2. La convenzione regolamenta i diritti e gli obblighi della Regione e della FILAS relativamente alla gestione del fondo speciale, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso. 3. In particolare la convenzione prevede che vengano rispettate dalla FILAS le priorità, i criteri e le modalità previsti dagli articoli 5, 6 e 7, nonché le direttive impartite dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, che lo esprime nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine la Giunta regionale adotta il provvedimento in via definitiva. Art. 9 (Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi) 1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4 le imprese commerciali interessate presentano alla FILAS la relativa domanda nei modi e nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5. 2. La FILAS: a) verifica l'ammissibilità delle domande; b) procede all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria; c) trasmette al nucleo valutativo di cui all'articolo 7 gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande; d) effettua il monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi e provvede tempestivamente a segnalare alla Giunta eventuali motivi di revoche dei contributi ai sensi del successivo articolo 10; e) trasmette annualmente alla Giunta regionale ed alle competenti commissioni consiliari una relazione dettagliata sulla gestione del fondo. Art. 10 (Revoca delle concessioni) 1. La revoca delle concessioni dei contributi viene disposta dalla Giunta regionale quando: a) venga realizzata una iniziativa o un'opera difforme da quella per la quale è stato concesso il contributo; b) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie; c) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa; d) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai benefici concessi. Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui all'articolo 4 si provvede, per il biennio 1998-1999, con quote parti degli stanziamenti iscritti ai capitoli 28145 e 28146 del bilancio annuale e pluriennale 1998-2000, rispettivamente di L. 2.270 milioni e di L. 2.270 milioni per il 1998, di L. 2.270 milioni e di L. 2.270 milioni per il 1999, da utilizzare per la costituzione, presso la FI.LA.S., di apposito fondo speciale ai sensi dell'articolo 8.] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 giugno 1998, n. 18. (2) Legge abrogata dall'articolo 107, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |