L.R. 10 Novembre 1997, n. 36 |
Norme in materia di agriturismo. (1) (2) |
[Titolo I AGRITURISMO Art. 1 (Finalità. ) 1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna. Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche. ) 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro. 2. Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo corrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all'effettivo ordinamento colturale e produttivo dell'azienda interessata, i valori medi di impiego di manodopera definiti, per periodi di cinque anni, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto: a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83; b) per le attività agrituristiche, di analoghi parametri relativi al settore turistico. I limiti massimi di riferimento per il tempo di lavoro sono fissati in 288 giornate o in 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo può essere moltiplicato per un coefficiente compensativo, fino a 2, per aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportino un particolare disagio operativo. 3. Rientrano tra le attività agrituristiche: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda. 4. Sono considerate di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L'entità delle produzioni aziendali in termini di valore deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all'ordinamento colturale e produttivo aziendale. 5. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali. 6. Per l'esercizio dell'attività agrituristica è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 8. 7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nella osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Art. 3 (Immobili destinati all'agriturismo. ) 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. 2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all'articolo 18. Art. 4 (Interventi per il recupero del patrimonio edilizio. ) 1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. 2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 3. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 o che abbiano un proprio familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile iscritto nell'elenco medesimo. 4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agrituristica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali; b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni; c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli; d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b) e c); e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agrituristica. 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento. 2. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale. 3. Nella valutazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali esistenti destinati alla utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti dalle norme richiamate al comma 2. 4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, aventi i requisiti minimi stabiliti dall'articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59. 5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6 (Limiti di attività. ) 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto. 2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari. 3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola. 4. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone. 5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo. 6. Nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda. 1. Presso ciascuna amministrazione provinciale è istituito l'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, tenuto da una commissione provinciale costituita da: a) l'assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o dal dirigente dell'ufficio competente da lui delegato, in qualità di presidente; b) il dirigente dell'ufficio competente per materia dei settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale; c) un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) il dirigente dell'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo. 2. Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo. 3. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, di cui all'articolo 8. 4. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale ed ha il compito di valutare l'idoneità dei richiedenti l'iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla presente legge, tenuto conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessati, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco provinciale. 5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente in materia. 6. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti indicati nell'articolo 6, terzo comma, lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985. 7. La commissione provinciale si pronuncia sulle domande di iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime. La data di ricezione si riferisce alla consegna della documentazione completa ed è attestata da apposita ricevuta ai fini della decorrenza del termine di pronuncia. La decorrenza del termine non comporta comunque l'iscrizione nell'elenco. 8. Il diniego motivato dell'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente. 9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti e delle condizioni di legge. Per detta verifica la commissione può avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti. Qualora risulti la non sussistenza dei requisiti di idoneità la commissione provvede alla cancellazione provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione al soggetto interessato con indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al comune. Art. 8 (Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale. ) 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso, nonché del numero delle persone addette e del rispettivo rapporto con l'azienda agricola. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda. 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) copia del libretto sanitario; c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica; d) ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica; e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1; f) il consenso del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici, ovvero dell'imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da familiare dello stesso; g) relazione a firma autenticata del richiedente contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche dell'ordinamento colturale e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda nonché degli edifici presenti e delle aree da adibire ad uso agrituristico. 4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o diniego. L'autorizzazione comunale deve specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio che, comunque, non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui. L'autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli addetti all'attività agrituristica. 5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta. 6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 7. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere. 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione provinciale per l'agriturismo ed all'ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio, un elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, nonché le eventuali variazioni intervenute relativamente alle autorizzazioni già in essere. 9. Presso l'ufficio regionale competente per l'agriturismo sono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristici iscritti negli elenchi provinciali. Art. 9 (Obblighi amministrativi.) 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi: a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12; b) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza; c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale. 2. Sono altresì fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Art. 10 (Riserva di denominazione.) 1. La denominazione "Agriturismo" nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica a norma dell'articolo 8. 2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni gli esercenti attività di ricezione e ospitalità che si attribuiscono la denominazione di "Agriturismo", senza aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 8. La sanzione amministrativa si applica con le seguenti modalità: - lire 2 milioni per la prima violazione; - fino a lire 6 milioni per le successive violazioni. 3. Sono affidate all'amministrazione provinciale competente per territorio le attività di controllo e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, con l'obbligo di relazionare entro il 31 marzo di ciascun anno all'ufficio regionale competente per l'agriturismo. 4. L'Amministrazione regionale può effettuare autonomamente verifiche e controlli. I relativi verbali di accertamento devono essere trasmessi alla amministrazione provinciale competente per territorio per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente introitate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite. Art. 11 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. ) 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 e comunque per temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici. 2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno; b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8; c) sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni; d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati. 3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco al prefetto, alla provincia ed all'ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati. 4. Qualora da parte del comune o di altro ente pubblico si accerti che l'attività agricola aziendale misurata in tempo di lavoro è divenuta secondaria rispetto all'attività agrituristica, a causa di modifiche intervenute nell'ordinamento colturale e produttivo o nella conduzione dell'azienda, deve essere fatta segnalazione alla competente commissione provinciale di cui all'articolo 7 per la cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale. Art. 12 (Determinazione delle tariffe. ) 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve presentare al ccmune ed all'azienda di promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intende praticare per l'anno successivo. Art. 13
(Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici. ) 1.I contributi in conto capitale previsti all'articolo 4 sono concessi nelle misure seguenti: a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale: 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento; 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento; b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale: 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento; 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento. 2. Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo di cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti. 3. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti "de minimis" secondo la normativa comunitaria. 4. Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità nell'ordine: a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria. 5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis" richiamata al comma 3. 6. Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni. 7. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso le conservatorie dei registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel caso di cessazione della attività agrituristica i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso. 8. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto presso gli uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo. Art. 14 (Provvidenze in favore degli enti pubblici. ) 1. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per: a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico; b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici. 2. Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli atti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18, e sono realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori ricadono più aziende agrituristiche in attività. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione da stipularsi prima dell'erogazione del contributo regionale. 4. L'ente richiedente all'atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli interventi di cui al comma 1, nonché, qualora si proponga anche come soggetto responsabile della gestione, l'analisi costi-benefici dell'intervento e le modalità di provvista dei fondi occorrenti. Art. 15 ( Attività promozionali. ) 1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema di informatizzazione, istituisce la "Banca dati regionale sull'agriturismo", in connessione telematica con le province e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo. 2. I documenti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18 comprendono anche: a) le iniziative di valorizzazione dell'offerta agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da enti locali e da altre istituzioni, pubbliche o private, aventi tra le proprie finalità la promozione agrituristica; b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici, che possono essere gestite direttamente dai centri regionali di formazione professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale. 3.Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate da istituzioni private, sono finanziabili nella misura massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta. Titolo II RECUPERO EDILIZIO RURALE Art. 16 (Edifici recuperabili. ) 1. Nell'ambito degli atti di programmazione definiti al successivo articolo 18 sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all'attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali. 2. Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici rurali particolarmente significativi sotto il profilo storico o tradizionale ed etnografico. 3. Interventi su edifici non sottoposti a tutela, che comportino modifiche dei prospetti o delle cubature funzionali alla dotazione dei servizi sono realizzabili previo nulla-osta ex lege n. 1497/39 nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4. 4. Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare gli edifici ed i nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando nel contempo materiali costruttivi, tecnologie di recupero, impostazioni tipologiche volte a garantire, nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio rurale. 5. Il particolare valore dell'edificio che si intende destinare agli scopi di cui al comma 1 deve essere illustrato in apposita relazione redatta da tecnico abilitato e corredata con utile documentazione storica e fotografica ed attestato con atto deliberativo del comune nel cui territorio ricade l'immobile. Art. 17 (Incentivi e vincoli. ) 1. Per gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 16, è concesso al proprietario dell'immobile un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni. 2. I fabbricati ristrutturati ai sensi dell'articolo 16 vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono destinati e degli operatori che esercitano tali attività, in apposito elenco istituito presso le amministrazioni provinciali. 3. L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità di cui all'articolo 16 dichiarata ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei lavori, pena la decadenza dal beneficio. 4. I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. I compiti di controllo e vigilanza sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 10. Titolo III PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE Art. 18 (Programmazione agrituristica. ) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il piano regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale. 2. Il piano regionale di cui al comma 1, sulla base dello studio delle potenzialità del territorio laziale ai fini dello sviluppo dell'agriturismo realizzato in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21, definisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea le azioni di sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità dell'intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie, stabilisce le modalità ed i tempi di attuazione del piano stesso nonché i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle domande di investimento. Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui al Titolo II possono assorbire quote finanziarie fino al 20 per cento dello stanziamento complessivo programmato per gli investimenti previsti dalla presente legge. Il piano regionale si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle province entro il 31 maggio di ogni anno. 3. I programmi operativi provinciali, in coerenza con il piano regionale agrituristico ed in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria e della presente legge, comprendono: a) la perimetrazione delle zone di maggiore interesse agrituristico; b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) l'indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica e per attività di turismo rurale ed ambientale; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate, con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico; e) gli obiettivi specifici del programma operativo; f) la tipologia delle azioni che si intende realizzare ed i soggetti attuatori; g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica programmata ed i soggetti beneficiari dei contributi pubblici; h) le modalità di applicazione della spesa pubblica. 4. Il programma regionale di finanziamento, previa verifica tecnico-amministrativa della coerenza e compatibilità dei programmi operativi provinciali con il piano agrituristico regionale, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, stabilendo le modalità ed i tempi di attuazione dei programmi operativi provinciali, di erogazione delle risorse assegnate, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio dell'avanzamento, di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione dei risultati. 5. La mancata presentazione, da parte di una o più province, dei programmi operativi provinciali non pregiudica l'attuazione del programma regionale di finanziamento dei programmi operativi provinciali utilmente presentati. 6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19, la Giunta regionale procede all'accantonamento per un solo esercizio finanziario della quota massima del 20 per cento dello stanziamento annuale da ripartire. Art. 19 (Funzioni amministrative. ) 1. Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed ai comuni a norma della presente legge, tutte le funzioni amministrative in materia di agriturismo sono delegate alle province, che le esercitano nel rispetto delle norme della presente legge nonché degli atti di indirizzo e di programmazione emanati dalla Regione. 2. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le province determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture. La relativa deliberazione è tempestivamente trasmessa alla Regione. 3. Le province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata. 4. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale invita la provincia stessa a provvedere entro congruo termine, decorso il quale nomina un commissario ad acta per il compimento degli atti specifici. 5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o degli atti di indirizzo e di programmazione emanati la Regione dispone, con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola provincia responsabile dell'inadempienza o della irregolarità. 6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie. 7. Le province adottano le misure necessarie per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, per prevenire e sanzionare le irregolarità, per recuperare i fondi perduti a causa di abusi o di negligenza. 8. La Regione a mezzo di propri funzionari procede a controlli, anche in loco e mediante sondaggio delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale. 9. Le province sono obbligate a fornire alla Regione informazioni, dati statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate a livello tecnico. Titolo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 20 (Disposizioni finanziarie. ) 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge é autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 23225, di nuova istituzione avente la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale". 2. Alla copertura della spesa di L. 2.000 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell'elenco 4 - fondi globali - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999. Art. 21 (Decadenza dai benefici e revoca dei contributi. ) 1.I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora: a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche; b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti; c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa; d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto; e) l'attività agrituristica o quella di turismo rurale non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo. 2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero. Art. 22 (Disposizioni finali e transitorie. ) 1. La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 è abrogata. 2. Restano validi fino al loro completamento tutti gli atti posti in essere in applicazione della citata legge regionale n. 21 del 1988 prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi per lo sviluppo dell'agriturismo previsti nel DOCUP Obiettivo 5B 1994/99 rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni attuative del DOCUP stesso, anche per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative. 4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti norme nazionali in materia. 5. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Europea.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1997, n. 32 (S.O. n. 2). (2) Legge abrogata dall'articolo 35 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14. Riguardo alla data di decorrenza dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 vedi quanto previsto dal medesimo articolo 35 della l.r. 14/2006 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |