| L.R. 28 Aprile 1983, n. 23 |
| Proroga dei termini di scadenza delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, nonche' per l'assegnazione dei contributi per i programmi di investimenti di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n.45. (1) (2) |
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[Art. 1 I termini di scadenza delle domande di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 42 del 1982 (annualita' 1982) ed all' articolo 7 della legge regionale n. 45 del 1982 (annualita' 1981 e 1982), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 68) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |