| L.R. 4 Dicembre 1989, n. 71 |
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Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione (1).
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Art. 1 1. Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità d espropriazione e di occupazione previste dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in ogni provincia con provvedimento della Giunta regionale e sono composte: a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato; c) dal coordinatore del settore opere e lavori pubblici dell'Amministrazione regionale decentrata o da un suo delegato. Per la provincia di Frosinone, la rappresentanza spetta, caso per caso, o al coordinatore del settore opere e lavori pubblici di Frosinone, ovvero a quello del settore opere e lavori pubblici di Cassino, competente per territorio; d) dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato. Per la provincia di Roma la rappresentanza spetta, caso per caso, o al presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari di Roma ovvero a quello dell'Istituto autonomo delle case popolari d Civitavecchia, competente per territorio; e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla Giunta regionale; f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla Giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. 2. Per la determinazione delle indennità relative alle aree non agricole, le commissioni sono integrate dal sindaco territorialmente competente o da un suo delegato. 3. Per il comune di Roma è istituita una sottocommissione composta secondo le disposizioni stabilite nei commi precedenti. Art. 2 1. Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale, salvo proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma. 2. Tali esperti sono dichiarati decaduti e sostituiti con deliberazione della Giunta regionale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione; a tal fine il presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale le relative segnalazioni. 3. A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo debbono provvedere alla sostituzione dei delegati. Art. 3 1. Le commissioni stabiliscono periodicamente in relazione agli affari in scadenza, il calendario dei lavori e lo inviano alla Giunta regionale. 2. Le sedute sono convocate dal presidente o dal suo delegato, mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti unitamente all'ordine del giorno relativo, almeno otto giorni prima della data stabilita. Art. 4 1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. 2. Per le deliberazioni concernenti le determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità relative ad aree non agricole occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia. 3. Le pronunce delle commissioni sono comunicate al richiedente, all'ente espropriante, al quale compete la notifica ai soggetti passivi del procedimento espropriativo nelle forme e nei termini di legge, nonchè al settore "espropri e collaudi lavori". 4. Le pronunce delle commissioni sono pubblicate in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5 1. I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate. Art. 6 1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni limitatamente al pagamento delle indennità di presenza e di missione ai componenti delle commissioni stesse, nonchè quelli relativi alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e per l'acquisto, per ciascuna commissione, di una attrezzatura informatica individuale e dei relativi programmi di applicazione (2). 2. La Regione, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza, può mettere a disposizione delle segreterie delle commissioni proprio personale. Art. 7 1. Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta, una indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale rispettivamente per il presidente e per gli altri componenti del comitato di controllo, nonchè l'indennità di missione nella misura stabilita per questi ultimi. 2. Su segnalazione dei presidenti delle commissioni, l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze. 3. L'indennità di cui al primo comma non spetta ai componenti delle commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali doveri d'ufficio, fermo restando il diritto all'eventuale indennità di missione (3). Art. 8 1. Per l'attuazione dei precedenti artt. 6 e 7 è autorizzata per l'anno 1989 e seguenti la spesa di L. 40 milioni che graverà sul capitolo n. 26106 del bilancio regionale per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. Art. 9 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed intra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 dicembre 1989, n. 35. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 agosto 1990, n. 33 (S.S. n. 3). (2) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 16. (3) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 16. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |