L.R. 12 Giugno 1975, n. 68 |
Istituzione della Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. Contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all' estero, immigrati interni e delle loro famiglie.
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CAPO I Disposizioni generali Art. 1 L' Amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l' assistenza materiale e l' elevazione sociale dei lavoratori emigrati all' estero, immigrati interni e delle loro famiglie. Il piano degli interventi regionali rivolti a tale scopo e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere della Consulta regionale dell' emigrazione e della immigrazione di cui ai successivi articoli. Alle Amministrazioni comunali sono delegate le funzioni amministrative relative all' applicazione della presente legge. CAPO II Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione Art. 2 Presso l' Assessorato regionale al Lavoro e' istituita la Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. La Consulta e' composta: - dall' Assessore regionale al Lavoro, che la presiede; - da dieci rappresentanti del Consiglio regionale del Lazio, nominati dal Consiglio stesso tra i Consiglieri della maggioranza e delle opposizioni, con rappresentanza delle minoranze; - da un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale, designato dall' Unione delle Province d' Italia; - da dieci rappresentanti delle Amministrazioni comunali del Lazio, due per ogni provincia, designati dalla Associazione Nazionale Comuni d' Italia( ANCI); - da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni che operano in Italia in favore degli stessi; - da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale; - da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell' assistenza degli emigrati e che operano in campo nazionale; - da tre rappresentanti degli imprenditori, designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti; - da un rappresentante delle Camere di Commercio della Regione; - da un rappresentante dell' Ufficio regionale del Lavoro, all' uopo autorizzato dall' Amministrazione di appartenenza; - da un rappresentante del Provveditorato agli Studi; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale al Lavoro, designato dall' Assessore e scelto tra i funzionari della carriera direttiva; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione; - da un rappresentante dell' Assessorato regionale alla Programmazione; - da due esperti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato regionale al Lavoro, nominato dall' Assessore. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potra' far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore. I componenti della Consulta restano in carica per la durata di tre anni. Art. 3 La Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione e' costituita, all' inizio di ogni triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del triennio, taluno dei componenti debba essere sostituito. Art. 4 La Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione ha i seguenti compiti: a) studia il fenomeno dell' emigrazione e dell' immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all' estero degli immigrati interni e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli Affari Esteri, con gli altri Ministeri ed Uffici interessati, per quanto attiene alle attivita' di loro competenza, e con le Regioni di provenienza degli immigrati; b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati; c) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata alla assistenza a favore degli emigrati e degli immigrati, nonche' sui criteri di applicazione; d) promuove, d' intesa con la Giunta regionale, la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell' emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze regionali dei lavoratori emigrati, delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei Comuni e degli Enti che hanno competenza in materia di emigrazione; e) organizza la partecipazione alle conferenze nazionali della emigrazione secondo le stesse norme stabilite nel paragrafo d) del presente articolo; f) esamina il coordinamento e formula proposte in merito alla attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti a carattere nazionale che recano norme in favore degli emigrati all' estero, degli immigrati interni e delle loro famiglie, particolarmente in ordine all' abitazione, all' istruzione scolastica e professionale, alla previdenza ed assistenza; g) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati all' estero negli enti e organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell' emigrazione e delle immigrazioni; h) formula proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l' effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati. Art. 5 Entro 45 giorni dall' insediamento della Consulta il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Consulta stessa, delibera il regolamento per il funzionamento. Il regolamento e' emanato ai sensi dell' art. 21, punto 3, dello Statuto regionale. L' onere relativo al funzionamento della predetta Consulta gravera' sull' apposito capitolo 1855 del bilancio 1975, la cui dotazione sara' aumentata di L. 10.000.000, e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi. All' onere previsto dal comma precedente per l' anno 1975 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1963 (partita n. 7 dell' elenco n. 3). CAPO III Interventi in favore degli emigrati all' estero e degli immigrati interni Art. 6 L' assistenza materiale di cui al 1Ø comma dell' art. 1 della presente legge e' erogata dalla Regione Lazio in ordine a: a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari dall' operaio emigrato che, dopo meno due anni di assenza, rientri definitivamente nella regione; b) indennita' di prima sistemazione; c) concorso alle spese per l' assistenza ai lavoratori emigrati che rientrano nella regione, qualora siano privi di ogni altra forma assistenziale; d) contributi per le spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui i lavoratori emigrati, o i propri familiari siano sprovvisti di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche; e) sussidi straordinari per consentire il trasporto delle salme ai paesi di origine; f) sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno; g) contributi per agevolare ai lavoratori emigrati ed immigrati nonche' alle loro famiglie un periodo di ferie nella regione o la frequenza delle colonie; h) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e per ricerche sui problemi dell' emigrazione. Potranno, altresi', essere concessi: 1) contributi una tantum in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampiamento di case di abitazione nella regione, a lavoratori emigrati o immigrati, singoli o associati, con priorita' alle forme cooperative; 2) contributi una tantum in conto capitale o per pagamento di interesse di mutui a lavoratori emigrati o immigrati che intendono avviare attivita' commerciale, artigianale, agricola nella regione, singoli o associati. Art. 7 La concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo e' disposta, a richiesta degli interessati, dai rispettivi Comuni di residenza, o provenienza nella regione. L' Assessorato regionale al Lavoro predispone, all' inizio di ogni esercizio finanziario, sulla base delle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni comunali interessate, un piano di riparto della spesa regionale, dettando nel contempo le relative norme di applicazione. Il piano di riparto della spesa e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere motivato della Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Art. 8 I contributi regionali destinati all' assistenza dei lavoratori emigrati all' estero, immigrati interni e delle loro famiglie, costituiranno posta attiva nel bilancio di previsione delle entrate delle singole Amministrazioni comunali. Le Amministrazioni comunali dovranno dare comunicazione all' Assessorato regionale al Lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno, delle somme non impegnate durante l' esercizio finanziario precedente. L' Assessorato al Lavoro terra' conto di tali economie nella formulazione del piano di riparto annuale. CAPO IV Imputazione della spesa al bilancio regionale Art. 9 Le somme destinate all' applicazione della presente legge sono costituite: a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione; b) dai contributi o rimborsi del Fondo Sociale Europeo; c) da entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di Enti pubblici o privati, di persone singole o associate; d) da eventuali contributi dello Stato (cantiere di lavoro). Art. 10 Le entrate previste alle lettere b), c), d), del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale << Tabella A, ENTRATA >> in apposito capitolo di nuova istituzione n. 396, denominato << contributi e rimborsi di Enti e privati a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie >>. Art. 11 L' Assessorato regionale al Lavoro predispone tutti gli atti relativi alla richiesta di contributi e rimborsi da parte del Fondo Sociale Europeo, secondo le norme stabilite dai regolamenti CEE n. 2396/ 71- 2397/ 71 e 2398/ 71 dell 8- 11- 1971 e 858/ 72 del 24- 4- 1972, e successive aggiunte e modificazioni. Art. 12 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, in aggiunta alle somme di cui alle lettere b), c), d), dell' art. 9, la spesa di L. 150.000.000 per il 1975. L' onere previsto di L. 150.000.000 gravera' nel nuovo capitolo da istituire nel bilancio 1975 con il n. 1896 denominato << Contributi a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie >>. Ad esso si fara' fronte mediante prelievo quanto a L. 30 milioni con la disponibilita' del capitolo 1963 del bilancio regionale per il 1974 da utilizzare ai sensi della legge 27- 2- 1955, n. 64, e quanto a L. 120.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 1963 (elenco n. 3 partite n. 7 e n. 14) del bilancio regionale per il 1975. Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge. Art. 13 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni del bilancio. I fondi non impegnati in un esercizio potranno essere utilizzati in quelli successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 giugno 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |