Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica (1)

Numero della legge: 20
Data: 3 agosto 2001
Numero BUR: 22
Data BUR: 13/08/2001

L.R. 03 Agosto 2001, n. 20
Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica (1)


Art. 1
(Sistema Informativo Regionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione regionale, è istituito, in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati.

2. Il SIR assicura, altresì, l’accesso telematico dei cittadini, degli operatori e degli utenti alle informazioni ed ai servizi di competenza regionale nonché il supporto informativo per la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l’assistenza alle imprese, di cui all’articolo 83 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, e per la gestione di analoghi procedimenti adottati in applicazione delle leggi di semplificazione amministrativa.

3. La realizzazione, l’organizzazione e la gestione del SIR sono affidate ad una società regionale d’informatica, la cui costituzione è promossa dalla Regione ai sensi dei successivi articoli



Art. 2
(Promozione della costituzione della
società regionale per l’informatica)

1. La Regione, per i fini di cui all’articolo 1, promuove, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale, la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.A. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:
a) possano partecipare alla società enti dipendenti regionali ed enti locali;
b) l’ammontare del capitale sociale all’atto della costituzione sia pari a lire 1 miliardo, diviso in numero 10 mila azioni del valore nominale di lire 100 mila ciascuna, delle quali il 99 per cento siano sottoscritte dalla Regione e la rimanente quota sia sottoscritta da un ente dipendente regionale;
c) sia comunque riservata, successivamente, alla Regione la titolarità di un numero di azioni non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
d) l’oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1 e consenta anche, in misura non preponderante, la fornitura di beni e servizi informatici agli enti dipendenti regionali, agli enti locali, nonché ad altri enti pubblici e privati che li richiedano;
e) spetti alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile di nominare, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto regionale, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.

3. La Regione è rappresentata nell’assemblea della Laziomatica S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente in materia di informatica, da lui delegato.

4. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

5. Il Presidente dalla Giunta regionale, ovvero l’assessore competente in materia di informatica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.A., ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. In attesa dell’espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti della Regione ai sensi del comma 2, lettera e), il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di informatica, alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.



Art. 3
(Rapporti fra Regione e Laziomatica S.p.A.)

1. L’affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell’organizzazione e della gestione del SIR è disciplinato con apposita convezione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1bis. Le risorse finanziarie attribuite alla Laziomatica s.p.a. sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all’articolo 24 della l.r. 6/1999 e successive modifiche.(2)

2. La convenzione di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:
a) la successione della Laziomatica S.p.A. nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;
b) il sostegno allo sviluppo dell’informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;
c) il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure;
d) la formazione e l’aggiornamento del personale per l’utilizzo di tecniche e servizi informatici;
e) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;
f) lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell’imprenditorialità operante nel Lazio.



Art. 4
(Scelta dei contraenti)

1. Ai fini della realizzazione di lavori, forniture e servizi informativi di interesse regionale che non sia in grado di effettuare direttamente, la Laziomatica S.p.A. opera in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi.



Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2001 il capitolo numero 15307 denominato: “Oneri per lo sviluppo dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi dell’amministrazione regionale. Spese per la partecipazione della Regione al capitale sociale della Laziomatica S.p.A. e per il primo impianto della società”, con una dotazione di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento del capitolo numero 19002, lettera a), del bilancio 2001 ed alla relativa copertura di cassa con prelievo dal capitolo numero16325 del bilancio 2001.



Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83;
b) (3)
c) l’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di stipula della convenzione di cui all’articolo 3.




Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 agosto 2001 n. 22 S. O. n. 5

(2) Comma inserito dall'articolo 21 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32

(3) Lettera abrogata dall'articolo 137, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.