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[ Art. 1
Nel sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 51, dopo le parole << 30 novembre 1983 compreso; >> la frase da << la caccia alla specie cinghiale... >> a <<... 31="" dicembre="" 1983="" compreso="">> e' sostituita dalla seguente: << la caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 2 novembre 1983 al 29 gennaio 1984 compreso; >>.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 23 gennaio 1984, n. 2, S.O. n. 1
(2) Legge abrogata dal numero 84) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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