Istituzione del prestito d'onore (1)

Numero della legge: 19
Data: 1 settembre 1999
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1999

L.R. 01 Settembre 1999, n. 19
Istituzione del prestito d'onore (1)


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la promozione di iniziative imprenditoriali.


Art. 2 (2)
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge le persone maggiorenni che, alla data della presentazione della domanda, non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età e si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano in stato di non occupazione risultante da documentazione rilasciata, non più di quindici giorni prima della presentazione della domanda, dai competenti uffici amministrativi ai sensi della vigente normativa in materia;
b) siano residenti nella Regione Lazio;
c) non siano beneficiari di analoghe agevolazioni statali o di altri soggetti pubblici negli ultimi tre anni, nei limiti degli aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria vigente ed, in particolare, dal regolamento adottato dalla Commissione europea in forza dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 (sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali).

2. Non possono in ogni caso accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge:
a) i titolari di partita IVA movimentata in data antecedente alla presentazione della domanda;
b) i titolari di partita IVA aperta da oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, anche se non movimentata.


Art. 3
(Progetti finanziabili)

1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacità del soggetto proponente, della fattibilità tecnica, della cantierabilità, della redditività e della sostenibilità finanziaria dell’iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un’attività autonoma in forma individuale riguardante qualunque settore e con sede operativa ubicata nella Regione, ad esclusione:
a) delle libere professioni;
b) dei settori sensibili ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari vigenti in materia. (3)

2. (4)

3. L’attività prevista dal soggetto deve essere svolta per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.



Art. 4 (5)
(Agevolazioni)

1. Ai soggetti indicati nell’articolo 1, i cui progetti siano ritenuti ammissibili, sono concesse le seguenti agevolazioni a copertura degli investimenti fino ad un importo massimo di 30 mila euro, di cui:
a) 50 per cento contributo in conto investimento;
b) 50 per cento prestito agevolato, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 per cento annuo, salvo verifica del merito creditizio da parte dell’istituto di credito. Per tali finalità la Regione stipula apposite convenzioni con la Unionfidi Lazio e/o con altri soggetti, a garanzia del pagamento della differenza tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresì essere assistiti dalle garanzie di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo alla società Unionfidi Lazio;
c) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell’iniziativa.

2. Qualora il piano degli investimenti presentato sia superiore a 30 mila euro, è necessario indicare i beni oggetto della richiesta delle agevolazioni.

3. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Sono ammissibili, inoltre, le spese per:
a) impianti specifici;
b) ristrutturazioni entro il limite del 10 per cento del totale dell’investimento ammesso.

4. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, nonché spese per:
a) l’acquisto di terreni;
b) la costruzione, l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria di immobili;
c) prestazioni di servizi;
d) stipendi e salari.


Art. 5 (6)
(Valutazione ed ammissibilità delle domande)
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono presentate direttamente dall’interessato preso gli uffici della BIC Lazio S.p.a. secondo la modulistica approvata dagli uffici dell’assessorato competente in materia di politiche per il lavoro e che BIC Lazio S.p.a. rende disponibile presso i propri canali informativi. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e contenente le informazioni necessarie a valutare la validità dell’iniziativa.

2. Le domande di agevolazione sono valutate sotto il profilo tecnico dalla BIC Lazio S.p.a., sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sottoposte all’esame di un comitato di valutazione, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. Il comitato di valutazione è presieduto dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro ed è composto da tre funzionari regionali, come di seguito indicati:
a) uno dall’assessore competente in materia di politiche per il lavoro, scelto nell’ambito del rispettivo assessorato;
b) uno dall’assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, scelto nell’ambito del rispettivo assessorato;
c) uno dall’assessore competente in materia di economia e finanza, scelto nell’ambito del rispettivo assessorato.

3. Il comitato di valutazione esprime un parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del procedimento decisionale ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 relativo ai fondi speciali regionali, entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle domande valutate.

4. Il consiglio di amministrazione della BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, delibera nel merito l’esito della domanda entro venticinque giorni dalla acquisizione del parere stesso.


Art. 6 (7)
(Concessione delle agevolazioni)
1. La deliberazione della BIC Lazio S.p.a. di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed indica l’importo delle agevolazioni concesse.

2. Per almeno tre anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni i beni oggetto delle agevolazioni non sono alienabili e sono vincolati all’esercizio dell’attività.

3. Qualora la valutazione della domanda rilevi carenze tecnico-progettuali a fronte di una iniziativa potenzialmente fattibile, la BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, può deliberare l’ammissione ad un percorso formativo gratuito finalizzato a colmare le lacune rilevate e a sviluppare il progetto operativo.

4. Per le attività di informazione, istruttoria, monitoraggio, tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico della BIC Lazio S.p.a.

5. La BIC Lazio S.p.a. utilizza per l’erogazione del contributo le somme disponibili nel fondo speciale di cui all’articolo 9 bis costituite presso la BIC Lazio S.p.a. medesima. Per l’attuazione del provvedimento agevolativo la BIC Lazio S.p.a. provvede a stipulare un contratto con l’impresa beneficiaria nel rispetto della presente normativa.


Art. 7
(Prestito agevolato)

1. Il prestito agevolato è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione del prestito.


Art. 8 (8)
(Controlli e revoca delle agevolazioni)


1. La Regione tramite gli uffici competenti può effettuare ispezioni e verifiche tese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni ed eventuali irregolarità commesse dai beneficiari, dandone comunicazione alla BIC Lazio S.p.a..

2. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità sia da parte della BIC Lazio S.p.a. nell’ambito della gestione del fondo, sia da parte della Regione, anche attraverso i controlli di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione della BIC Lazio S.p.a., acquisito il parere del comitato di valutazione, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.



Art. 9
(Relazione semestrale)

1. L’Assessorato competente in materia di politiche per il lavoro della Regione presenta una relazione semestrale sull’utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.



Art. 9 bis (9)

1. Per le finalità di cui alla presente legge viene costituito un fondo speciale, per la cui gestione la Regione stipula apposita convenzione con la BIC Lazio S.p.A..

2. Il fondo è finanziato con gli stanziamenti previsti al comma 2 dell'articolo 10.


Art. 10 (10)
(Norme finanziarie)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 8 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1999, 3 miliardi per l’anno 2000 e 3 miliardi per l’anno 2001.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: "Contributi a fondo perduto ed in conto interessi e servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio del prestito d’onore" con lo stanziamento di Lire 2 miliardi, mediante l’utilizzazione dello stanziamento iscritto per il 1999 al capitolo 29002, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio stesso.

3. La copertura finanziaria dell’onere previsto per gli anni successivi è assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della medesima posta contabile iscritta all’elenco 4.



Note :


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 1999, n. 26 (S.O. n.2).

(2) Articolo sostituito dall'articolo 105, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Comma modificato dall'articolo 61, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 e poi sostituito dall'articolo 105, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(4) Comma abrogato dall'articolo 61, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(5) Articolo sostituito dall'articolo 105, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(6) Articolo sostituito dall'articolo 105, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(7) Articolo sostituito dall'articolo 105, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(8) Articolo sostitutito dall'articolo 105, comma 6 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(9) Articolo inserito dall'articolo 31, comma 6 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(10) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa C21901

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.