L.R. 28 Dicembre 1971, n. 1 |
Istituzione tributi propri della Regione Lazio (1) |
Titolo I TRIBUTI PROPRI Capo I Generalità Art. 1 (Istituzione) Sono istituiti nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi: a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; b) tasse sulle concessioni regionali (2); c) tassa di circolazione; d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (3). Art. 2 (Decorrenza ) I tributi di cui alle lettere a), c), e d) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1gennaio 1972. Le tasse sulle concessioni regionali sono istituite, per i singoli atti e provvedimenti che vi sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata all'art. 117 della Costituzione. Capo II Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile Art. 3 (Oggetto) L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Art. 4 (Aliquota) L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione (4). Art.5 (Accertamento, liquidazione e riscossione) L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso. Capo III Tasse sulle concessioni regionali (5) Art.6 (Oggetto) Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1^ marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata già pagata la tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Lazio anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel suo territorio. Art. 7 (Aliquota) Nella prima applicazione delle tasse l'ammontare è determinato in misura pari al 100 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Art. 8 (Accertamento, liquidazione e riscossione) All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa sulle concessioni governative.
Capo IV Tassa regionale di circolazione Art. 9 (Oggetto) La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. Art.10 (Soggetto passivo) La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo e dell'autoscafo. In caso di vendita a rate con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente. Art. 11 (Rinnovazione dell'immatricolazione) La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Lazio di un veicolo o di un autoscafo, già immatricolato in una provincia di altra Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata riscossa dalla Regione di provenienza. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di trasferimento di residenza da altra Regione nell'ambito della Regione Lazio, nei confronti del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione. Art.12 (Aliquota) L'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e sesto comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281. L'aliquota suddetta è ulteriormente aumentata del 5 per cento a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 281 del 1970, per le seguenti categorie di veicoli: a) autobus ad uso privato; b) autoscafi ad uso privato; c) autovetture superiori a 25 cavalli fiscali; d) autovetture ad uso noleggio di rimessa; e) rimorchi ad uso abitazione; f) autoveicoli attrezzati per campeggio; g) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali (6). Art.13 (Accertamento, liquidazione e riscossione.) La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione. Capo V Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 14 (Oggetto) Sono soggetti alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonchè le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Regione. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo delle strade regionali, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile e dell'energia elettrica gestito in regime di concessione amministrativa. Art. 15 (Soggetto passivo) La tassa è dovuta dal titolare della concessione. La revoca della concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali dà diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di mancata utilizzazione. Art.16 (Occupazioni) Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; le altre sono temporanee. Art.17 (Ammontare delle tasse) L'ammontare delle tasse è determinato in misura pari al 100 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. Art.18 (Accertamento, liquidazione e riscossione) All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale. A tal fine ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia entro 10 giorni dalla sua emanazione alla provincia competente. Per le occupazioni permanenti la riscossione della tassa avviene mediante ruoli compilati dalle province e trasmessi in riscossione agli esattori con gli obblighi ed i privilegi di cui al D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e al D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni. I ricevitori provinciali verseranno, nei modi e termini previsti dalla legge, le somme relative alla tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali alla tesoreria regionale. Per le occupazioni temporanee la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali che effettueranno il versamento alla tesoreria regionale. I ricevitori ed i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti. Titolo II ESAZIONE COATTIVA Art.19 (Esazione coattiva) Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, delle tasse sulle concessioni regionali e della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Titolo III RICORSI E SANZIONI Art. 20 (Ricorsi e sanzioni) Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale. Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa. Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali. Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione (7). Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1 gennaio 1975 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge (8). Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 21 (Applicazione della tassa regionale di circolazione nell'anno 1972) Gli autoveicoli e gli autoscafi, immatricolati nella circoscrizione della Regione, non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo corrispondente a quello per il quale sia stata corrisposta la tassa erariale di circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 22 (Entrata in vigore) La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio 28 dicembre 1971, n. 13 (2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28, cui si fa comunque espresso rinvio, le norme relative alla presente lettera non si applicano alle concessioni di acque pubbliche. (3) Con l'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, di cui si riporta, ad ogni buon fine, il testo integrale, è stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio della Regione: "27. 1. A norma dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio della Regione. 2. Il gettito della tassa è finalizzato all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso. 3. Per l'anno accademico 1996/1997 l'ammontare della tassa è determinata in lire 160.000. 4. Per ogni anno accademico successivo a quello di cui al comma 2, la tassa è aumentata di lire 10.000 per i primi quattro anni e dall'anno accademico 2001/2002 la tassa è aggiornata, con deliberazione della Giunta, al tasso di inflazione programmato. 5. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, con sede legale nella Regione Lazio, che rilasciano titoli di studi avente valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario. 6. La tassa regionale è versata dagli studenti contestualmente alla tassa universitaria mediante il sistema bancario prescelto dall'università o istituto superiore e la banca esattrice provvede ad accreditare l'ammontare del tributo regionale direttamente alla Regione Lazio - servizio tesoreria. 7. Qualora l'università o istituto superiore riscuota le proprie tasse a mezzo conto corrente postale, la tassa regionale deve essere corrisposta dagli studenti con versamento sull'apposito conto corrente postale regionale intestato a Regione Lazio - Servizio di tesoreria. 8. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento delle tasse di cui al comma 3. 9. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di cui al comma 3 si applicano le norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. 10. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. 11. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui al comma 3 agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e sue modificazioni ed integrazioni, in conformità al D.P.C.M. di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 12. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonchè gli studenti risultanti idonei nella graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. 13. A decorrere dall'anno accademico 1996/1997 sono abrogati l'articolo 35 e i commi 2, 3, 4 dell'articolo 36 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. 14. Entro novanta giorni dal termine ultimo per l'iscrizione all'Università o istituto superiore, la competente struttura regionale per il diritto allo studio universitario predispone, nei limiti dell'ammontare della tassa versata, per ciascun anno accademico, sul capitolo d'entrata n. 00105, i provvedimenti per l'erogazione dei fondi da devolvere per le finalità di cui al comma 2 mediante prelevamento dal capitolo di spesa n. 44120 "trasferimento gettito tassa universitaria del bilancio regionale". 15. Gli importi delle tasse versate indebitamente sono rimborsati, a richiesta, mediante prelevamento dal capitolo di spesa di cui al comma 14." (4) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1983, n. 29. (5) Vedi la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |