Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma (1)

Numero della legge: 22
Data: 20 agosto 2001
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/2001

L.R. 20 Agosto 2001, n. 22
Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma (1)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, promuove iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona. (2)

2. La promozione delle iniziative di cui al comma 1 avviene mediante la concessione di finanziamenti nei limiti dell'incremento del capitolo di bilancio di cui all’articolo 8.



Art. 2
(Obiettivi delle iniziative finanziabili)

1. Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all’articolo 1 le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale;
b) salvaguardare le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi;
c) reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità storiche, migliorando:
1) la qualità architettonica ed ambientale dello spazio pubblico;
2) la qualità architettonica esterna ed interna dei negozi;
3) le condizioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche;
4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano l’integrazione di funzioni e attività di animazione e promozionali;
d) sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l’assortimento merceologico, l’assetto commerciale esistente nelle varie articolazioni che lo caratterizzano, fermi restando i tipi di esercizi e le relative autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, quali:
1) i punti commerciali, intesi come singole e diffuse attività sparse;
2) le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari e compatte di attività;
3) le superfici commerciali intese come sistemi compatti di attività presenti sia sui due fronti di una sola via, sia su reticoli viari più estesi e tali da configurare aggregazioni commerciali unitarie;
e) agevolare l'acquisto o la trasformazione delle strutture di vendita da parte degli operatori dei mercati rionali e del mercato di Piazza Vittorio Emanuele II ai fini del trasferimento presso le sedi previste dal piano mercati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 che prevedono il recupero ed il riutilizzo, a fini commerciali, di immobili di pregio o storici sono assunte anche in deroga alle limitazioni di superficie previste dall’articolo 20, comma 4, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e successive modifiche, ferme restando le autorizzazioni previste dalla stessa legge.

3. Ad esclusione delle attività integrate nelle iniziative di cui al comma 1, nel centro storico del Comune di Roma è vietato l'insediamento di singole attività commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati, fatte salve la più favorevole disciplina prevista per le attività tutelate nel centro storico con specifico provvedimento del Comune di Roma, nonché la possibilità di trasferire all'interno del centro storico, nel limite di superficie di vendita di 400 metri quadrati, attività precedentemente autorizzate nell'ambito dell'intero territorio comunale.



Art. 3
(Beneficiari dei finanziamenti)

1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all’articolo 1 le imprese singole od associate, anche ai soli fini della realizzazione delle iniziative, la cui attività prevalente sia compresa tra quelle indicate al comma 1 dello stesso articolo, che siano in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b).



Art. 4
(Limiti e forme di finanziamento)

1. I finanziamenti regionali sono concessi, in forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, nei limiti della categoria "de minimis" come definita dalla Unione europea.

2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro gli importi massimi di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di finanziamento concedibile, stabiliti per ciascuna iniziativa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d).


Art. 5
(Indirizzi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le linee della programmazione regionale di settore, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di attività produttive, sentita la competente commissione consiliare permanente, una deliberazione di indirizzi, nella quale sono, in particolare, stabiliti:
a) i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti concernenti le iniziative finanziabili di cui all'articolo 2 e i tempi per la realizzazione delle stesse;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 3;
c) i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la forma del finanziamento concedibile, come indicati all’articolo 4, e la relativa percentuale, nonché le modalità di erogazione, con riferimento ai vari tipi di iniziative;
e) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
f) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi.



Art. 6
(Istruttoria dei progetti. Concessione,
erogazione e revoca dei finanziamenti)

1. La Regione, per l'istruttoria dei progetti redatti e presentati secondo quanto stabilito a norma dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), si avvale dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 giungo 1999, n. 6, di seguito denominata Agenzia, la quale valuta i progetti stessi e provvede alla formazione della relativa graduatoria.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione per l'adozione e la conseguente concessione dei finanziamenti da parte della struttura regionale competente in materia di attività produttive.

2 bis. In deroga a quanto disposto all’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le domande di finanziamento valgono per l’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione delle domande stesse. (3)

3. All'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 2 provvede l’Agenzia, utilizzando il fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio previsto dall'articolo 24 della l.r. 6/1999, appositamente integrato ai sensi dell’articolo 8.

4. La struttura regionale competente in materia di attività produttive controlla la corretta utilizzazione dei finanziamenti e lo stato di attuazione delle iniziative e, qualora ricorrano le cause stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera f), provvede alla revoca dei finanziamenti concessi. La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. L’Agenzia e la struttura regionale competente in materia di attività produttive si attengono, nello svolgimento degli adempimenti indicati nel presente articolo, agli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5.


Art. 7
(Monitoraggio delle iniziative)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti inviano all’Agenzia relazioni sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate riferite all’annualità in corso, entro i termini prescritti nei provvedimenti di concessione dei finanziamenti stessi.

2. L’Agenzia, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio periodico e, entro il mese di giugno di ogni anno, trasmette alla Regione un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate, sull’efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e sull’eventuale ulteriore fabbisogno finanziario per la definizione delle iniziative in corso.


Art. 8
(Commercio all'ingrosso)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comune di Roma individua le aree di insediamento per le attività di commercio all'ingrosso al di fuori del territorio del centro storico.


Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il capitolo n. 28169 è incrementato dell'ammontare di lire 2 miliardi per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 49002, lettera a), di lire 2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 settembre 2001, n. 26

(2) Comma modificato dall'articolo 43 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(3) Comma inserito dall'articolo 79, comma 1della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.