| L.R. 12 Settembre 1977, n. 36 |
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Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9 concernente modifiche ed integrazioni dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all'ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.(1)
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Art. 1 La dizione: "prendendo, perņ a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva", contenuta nella lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, č rettificata in quella: "prendendo, perņ a base, in ogni caso, come parte a) della retribuzione annua contributiva". Art. 2 All'onere di complessive L. 390 milioni occorrente per il pagamento del trattamento pensionistico integrativo di cui all'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, relativamente agli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio regionale, rispettivamente con la suddetta legge 24 gennaio 1977, n. 9, per L. 130 milioni per l'anno 1976 e con la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per L. 260 milioni per gli anni 1975 e 1977. Art. 3 La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1977, n. 27. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 febbraio 1978, n. 38. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |