| L.R. 21 Gennaio 1977, n. 4 |
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Interpretazione autentica dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.(1)
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Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 giugno 1977, n, 72, va interpretato, nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti urbanistici che non ricadono nell'ipotesi di cui al primo comma e che alla data di entrata in vigore della legge stessa erano già pervenuti per l'approvazione all'Assessorato regionale all'urbanistica, e che in sede di approvazione di detti strumenti urbanistici l'Assessorato regionale all'urbanistica e la Giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento della espansione urbana e di difesa dell'ambiente. Note : (1) Pubblicata sul BUR 31 gennaio 1977, n. 3 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 30 maggio 1977, n. 145. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |