L.R. 04 Settembre 2000, n. 27 |
Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche’ lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale (1) |
Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta norme in materia di nomina, revoca e decadenza degli assessori regionali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni", nonché di stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale. Art. 2 (Nomina, decadenza e revoca degli assessori regionali) 1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori e fra questi un vice-presidente, nei limiti previsti dall’articolo 20, primo comma, dello Statuto, scegliendoli tra consiglieri regionali e tra cittadini che godano dell’elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. 2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un assessore una delle condizioni ostative di cui al comma 1, il Presidente della Regione invita l’interessato a rimuovere tale condizione entro dieci giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica. 3. Il Presidente della Regione può revocare gli assessori nominati ai sensi del comma 1. 4. La nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca degli assessori sono effettuate con decreto, che è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. 1. Agli assessori non componenti del Consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della Giunta regionale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, la pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili. 2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le sole disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla disciplina regionale, nonché la facoltà di opzione prevista dall’articolo 68, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). (2) Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |