Integrazione alla legge regionale del 22 aprile 1975 n. 33 recante "Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale" (1) (2)

Numero della legge: 48
Data: 9 giugno 1975
Numero BUR: 16
Data BUR: 13/06/1975

L.R. 9 Giugno 1975, n. 48
Integrazione alla legge regionale del 22 aprile 1975 n. 33 recante "Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale" (1) (2)


[ Art. 1



Alle imprese private che consegneranno, con i criteri, ai fini e nei tempi previsti dalla legge regionale del 22 aprile 1975, n. 33, il materiale rotabile, gli impianti fissi e gli altri beni attinenti allo svolgimento delle linee - che dovranno constare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio ed impregiudicati i definitivi criteri per il rilievo dei beni - la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere acconti che saranno rapportati al numero degli autobus consegnati nella misura indicata nelle tabelle allegate alla presente legge.
La concessione del predetto acconto, che verrà computato sugli indennizzi che la Regione corrisponderà per la acquisizione dei predetti beni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, è condizionata:
a) alla immediata consegna nei termini fissati secondo la legge n. 33 che equivarrà ad immissione in possesso, all'Amministrazione regionale da parte delle imprese private degli autobus e dei beni di cui al precedente comma;
b) al formale impegno delle imprese medesime per la cessione dei beni predetti ed alla espressa accettazione delle procedure di stima di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33;
c) alla dimostrazione, da parte delle imprese, della proprietà e disponibilità degli autobus.

Art. 2



Gli acconti di cui al precedente articolo, potranno essere corrisposti, a domanda, anche alle imprese i cui servizi siano già stati, ai sensi delle precedenti leggi regionali, affidati alla Società STEFER e alla Società Romana per le Ferrovie del Nord, purchè le imprese stesse abbiano adempiuto o adempiano alle condizioni di cui al precedente articolo, lettera a), b) e c).

Art. 3



L'onere derivante dall'applicazione della presente legge rientra negli stanziamenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33.
La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere con proprie deliberazioni acconti, per il titolo e nella misura di cui ai precedenti articoli, che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui di cui al predetto art. 8 della legge regionale n. 33.

Art. 4



La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



TABELLA A

AUTOBUS FINO A 20 POSTI


Età del veicolo Misure dell'acconto
(alla data di entrata (per ciascun autobus)
in vigore della presente legge)

meno di 1 anno L. 6.000.000
da 1 a 3 anni " 5.500.000
" 4 " 6 " " 4.500.000
" 7 " 9 " " 3.500.000
" 10 " 12 " " 2.500.000
" 13 " 15 " " 2.000.000
" 16 " 18 " " 1.000.000
oltre i 19 " " 300.000



TABELLA B

AUTOBUS DA 21 A 32 POSTI


Età del veicolo Misure dell'acconto
(alla data di entrata (per ciascun autobus)
in vigore della presente legge)

meno di 1 anno L. 12.000.000
da 1 a 3 anni " 10.500.000
" 4 " 6 " " 9.000.000
" 7 " 9 " " 7.000.000
" 10 " 12 " " 5.000.000
" 13 " 15 " " 3.500.000
" 16 " 18 " " 2.000.000
oltre i 19 " " 500.000



TABELLA C

AUTOBUS DA 33 A 40 POSTI

Età del Veicolo Misure dell'acconto
(alla data di entrata in (per ciascun autobus)
vigore della presente legge)

meno di 1 anno L. 14.000.000
da 1 a 3 anni " 13.000.000
" 4 " 6 " " 10.500.000
" 7 " 9 " " 8.500.000
" 10 " 12 " " 6.500.000
" 13 " 15 " " 4.000.000
" 16 " 18 " " 2.000.000
oltre i 19 " " 500.000



TABELLA D

AUTOBUS DA 41 A 49 POSTI


Età del veicolo Misure dell'acconto
(alla data di entrata (per ciascun autobus)
in vigore della presente legge)

meno di 1 anno L. 15.000.000
da uno a 3 anni " 13.500.000
" 4 " 6 " " 11.500.000
" 7 " 9 " " 9.500.000
" 10 " 12 " " 7.000.000
" 13 " 15 " " 4.500.000
" 16 " 18 " " 2.500.000
oltre i 19 " " 500.000



TABELLA E

AUTOBUS DA 50 POSTI ED OLTRE


Età del veicolo Misure dell'acconto
(alla data di entrata (per ciascun autobus)
in vigore della presente legge)

meno di 1 anno L. 16.000.000
da 1 a 3 anni " 14.500.000
" 4 " 6 " " 12.000.000
" 7 " 9 " " 9.500.000
" 10 " 12 " " 7.500.000
" 13 " 15 " " 5.000.000
" 16 " 18 " " 2.500.000
oltre i 19 " " 500.000 ]



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 13 giugno 1975, n. 16 (S.O.).
(2) Legge abrogata dal numero 28) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.