Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano di trasporti regionali (1) (2)

Numero della legge: 57
Data: 22 settembre 1978
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1978

L.R. 22 Settembre 1978, n. 57
Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano di trasporti regionali (1) (2)


[ Art. 1


In relazione alle esigenze connesse con l'attuazione del piano dei trasporti regionali, la Regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese occorrenti per la esecuzione di opere e di impianti nonchè per l'acquisto di attrezzature destinate all'esercizio consortile dei suddetti servizi di interesse regionale.


Art. 2


Gli interventi di cui al precedente art. 1, formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'azienda consortile trasporti nel Lazio - ACOTRAL - approvate dai competenti organi del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonchè l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e delle modalità e dei tempi fissati per la loro realizzazione.
La Giunta regionale, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare, mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.


Art. 3


Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, il consorzio regionale dovrà inoltrare alla Regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati nel primo comma dell'art. 2.
La Giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina, sentita la competente commissione consiliare, con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da erogare al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.
Il consorzio dovrà fornire alla Regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.


Art. 4


Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 5.902 milioni. Tale spesa viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209257 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1978, con la seguente denominazione: "Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonchè per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano dei trasporti regionali".
Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 5.902 milioni dello stanziamento del cap. 209299 (Fondo globale).
Le suddette variazioni di bilancio, per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale "Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture", codice 00400, del bilancio pluriennale 1978-1981.


Art. 5


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato


(Omissis) ]

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 ottobre 1978, n. 28.

(2) Legge abrogata dal numero 47) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.