Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognaturepubbliche e da insediamenti civili.(1)

Numero della legge: 41
Data: 15 settembre 1982
Numero BUR: 27
Data BUR: 04/10/1982

L.R. 15 Settembre 1982, n. 41
Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognaturepubbliche e da insediamenti civili.(1)


Art. 1

La presente legge ha per oggetto:
- la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonche' sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
- la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
- la delega ai comuni per l' autorizzazione e il controllo degli scarichi in mare territoriale;
- le modalita' di aggiornamento del catasto degli scarichi.
Ai fini dell' applicazione della presente legge, le acque superficiali e sotterranee, il suolo e gli strati superficiali del suolo devono intendersi come definiti nelle deliberazioni 4 febbraio 1977 e 30 dicembre 1980, del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento (2)


Art. 2

Ai fini della presente legge i corpi ricettori in relazione all' uso a cui sono destinati ed alle loro caratteristiche sono suddivisi in:
a) - corpi idrici destinati ad uso potabile dal piano regolatore generale acquedotti approvato con legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni;
- suolo e strati superficiali del suolo quando siano connessi alle falde acquifere sotterranee identificate dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modifiche ed integrazioni;
- serbatoi e laghi anche se salmastri; - corpi idrici sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi nonche' destinati alla miticoltura, identificati con deliberazione della Giunta regionale n. 4206 del 14 luglio 1981 e con eventuali successivi provvedimenti;
- corpi ricettori situati in comprensori soggetti a tutela o particolarmente inquinati individuati dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modifiche ed integrazioni;
B) - corpi ricettori non compresi nella precedente lettera A).


Art. 3

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti devono essere adeguati entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge alle seguenti norme:
1) se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera A) del precedente articolo 2, devono essere adeguati ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella << A >> allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
2) se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera B) del precedente articolo 2 devono essere adeguati:
- ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella << A >> allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, quando derivino da insediamenti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella << C >>, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, quando derivino da insediamenti con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;
- ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella << C >> allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 limitatamente ai parametri: solidi sedimentabili e COD (domanda ossigeno chimico), quando derivino da insediamenti con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Tali limiti devono individuarsi con riferimento al numero di persone effettivamente presenti. Gli scarichi attivati dopo l' entrata in vigore della presente legge devono essere conformi, fin dall' attivazione, ai limiti indicati nel presente articolo.(3)
Sono esclusi da tale obbligo gli scarichi provvisori di fognature pubbliche realizzati in comuni provvisti di piano regolatore generale urbanistico o strumento simile approvato, qualora risultino inseriti nel programma di fognatura o nello stralcio compiuto dal programma stesso, predisposto ai sensi dell' articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319. (3)
Tali scarichi provvisori devono essere adeguati entro tre anni dall' attivazione ai limiti di accettabilita' indicati nel presente articolo.(3)
Su domanda motivata degli interessati i comuni possono concedere eventuali proroghe per l' adeguamento degli scarichi provvisori indicati nel precedente comma, tenuto conto delle complessita' delle opere, delle procedure e delle risorse finanziarie occorrenti (3)


Art. 4

I comuni, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui all' allegato n. 4 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento devono:
a) se provvisti di strumento urbanistico vigente, predisporre un progetto, anche se di massima, dell' impianto di depurazione e adottare apposita variante allo strumento urbanistico per la identificazione dell' area idonea alla realizzazione dello stesso, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
b) se provvisti di strumento urbanistico adottato e trasmesso alla Regione, adottare apposita variante ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, per l' individuazione dell' area necessaria alla realizzazione dell' impianto di depurazione.
I comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente o adottato sono tenuti a individuare sulle planimetrie catastali comunali entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base di un progetto anche di massima, l' area idonea per la realizzazione dell' impianto di depurazione al fine di poter procedere alla espropriazione dell' area stessa per pubblica utilita'.


Art. 5

Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall' articolo 1- quater lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti in (4):
A) scarichi di insediamenti turistici ricettivi complementari quali campeggi ed asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili;
B) scarichi di insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 metri cubi indipendentemente dalla superficie sulla quale insistono, ovvero di qualunque consistenza che insistano in aree ove il rapporto cubatura complessiva - superficie e' superiore a 0,4 metri cubi/ metri quadri derivanti esclusivamente da servizi igienici e/ o mense e da acque meteoriche (5);
C) scarichi di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi che insistano in aree ove il rapporto cubatura complessiva/ superficie e' inferiore a 0,4 metri cubi/ metri quadri , derivanti esclusivamente da servizi igienici e/ o mense e da acque meteoriche;(5)
D) scarichi di imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento, ove non sia rispettato quanto previsto al punto 2.3.2. dell' allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale medesimo;(6)
E) scarichi di insediamenti aventi origine diversa.


Art. 6

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti debbono essere immessi nelle fognature pubbliche entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione dell' ente competente. Qualora le acque di scarico, provenienti dagli insediamenti di cui alle lettere D) ed E) del precedente articolo 5, vengano immesse nelle pubbliche fognature, debbono essere preventivamente depurate fino ai limiti della tabella " C", allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 1984, salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dall' ente competente (7)
Quando l' ente competente non ritenga possibile l' allaccio degli scarichi ai collettori esistenti si applica la seguente disciplina:
1) gli scarichi di cui alle lettere A), B), D), E), del precedente articolo 5 debbono essere adeguati (8) :
- ai limiti di accettabilita' previsti dalla tabella << A >> allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni quando siano immessi nei corpi ricettori indicati alla lettera A) del precedente articolo 2;
- ai limiti di accettabilita' previsti dalla tabella << C >> allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni quando siano immessi nei corpi ricettori indicati alla lettera B) del precedente articolo 2;
2) gli scarichi di cui alla lettera C) del precedente articolo 5 debbono essere adeguati ai sistemi di smaltimento previsti nell' allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento.(9)
L' adeguamento ai limiti suddetti deve avvenire entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge. Gli scarichi attivati dopo l' entrata in vigore della presente legge devono essere conformi, fin dall' attivazione, ai limiti indicati nel presente articolo (10)


Art. 7

Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i titolari degli scarichi di cui al precedente articolo 5, devono richiedere l' autorizzazione allo scarico al comune territorialmente competente, ovvero il rinnovo dell' autorizzazione qualora le acque di rifiuto non vengano immesse nella pubblica fognatura (11) .
Le relative domande devono essere redatte in conformita' allo schema allegato alla presente legge, (allegato n. 1). (12)
I titolari degli scarichi di cui aalla lettera D) ed alla lettera E) del precedente articolo 5 unitamente alla domanda presentano la scheda tecnica (allegato n. 2) debitamente compilata.(13)
L' autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell' autorita' competente di revocare l' autorizzazione ope legis o di rilasciare l' autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 6 della presente legge, i titolari degli scarichi presentano all' ente competente il progetto dell' impianto di pretrattamento e/ o depurazione per l' approvazione.
L' ente competente, nel prendere in considerazione le richieste di autorizzazione, esamina l' opportunita' di coordinare la realizzazione degli impianti, promuovendo l' attuazione di impianti di pretrattamento e di depurazione centralizzati a servizio di piu' utenze e di incentivare il ricorso a procedimenti che permettano di conseguire il massimo di efficienza e di economia della gestione, tenendo presente l' esigenza di ridurre i consumi energetici.


Art. 8

Nel caso in cui sia necessario operare l' allontanamento delle acque di rifiuto e dei liquami a mezzo di autoespurgo ed il servizio non venga effettuato direttamente dall' ente competente, le operazioni di raccolta, trasporto, conferimento, depurazione e scarico sono autorizzate e soggette al controllo da parte dell' ente stesso. Le spese per le operazioni di cui sopra sono a carico dell' interessato.
Per la gestione dei servizi di autoespurgo le imprese devono essere preventivamente autorizzate dall' ente competente.
Le imprese gia' in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge devono richiedere l' autorizzazione entro tre mesi dalla stessa data.
Fino alla emanazione dei provvedimenti regionali di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le acque di rifiuto ed i liquami devono essere conferiti ad impianti di depurazione idonei a conseguire i limiti previsti dalla presente legge ovvero immessi in pubbliche fognature collegate con impianti di depurazione.(14)


Art. 9

A norma dell' articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli scarichi di cui ai precedenti articoli 3 e 5 devono essere resi accessibili per il campionamento nel punto subito a monte rispetto al punto di immissione nei corpi ricettori. I limiti di accettabilita' fissati dalla vigente normativa non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Gli scaricatori di piena di reti fognanti di tipo misto devono essere dimensionati in modo da garantire il raggiungimento di rapporti di diluizione compresi tra 1: 3 e 1: 6 rispetto alla portata nera media, in relazione al livello di inquinamento del corpo ricettore.
La Regione puo' richiedere l' adozione di valori piu' restrittivi qualora il recapito avvenga in corpi ricettori situati in comprensori particolarmente inquinati o soggetti a tutela, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modificazioni.
La Regione puo' autorizzare, altresi', l' adozione di rapporti di diluizione meno restrittivi per scaricatori di piena gia' esistenti nel caso in cui il recapito avvenga nei corpi ricettori di cui alla lettera B) del precedente articolo 2 qualora per specifiche e motivate determinazioni tecniche non sia possibile l' adeguamento ai valori di cui ai commi precedenti. (15)


Art. 10

I controlli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni sono di competenza dei comuni singoli o associati e delle comunita' montane. (16)
Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sono svolte da servizi multizonali per l' attuazione della legge n. 319 del 1976 istituiti nell' ambito di quelli previsti dall' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, utilizzando il personale e le strutture dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
La Regione, ai sensi dell' articolo 4, lettera B), della legge 10 maggio 1976, n. 319, dirige e coordina l' attivita' dei servizi di cui ai commi precedenti disponendo, se necessario, l' integrazione operativa tra gli stessi anche al di fuori dei rispettivi ambiti territoriali al fine di garantire un sistema di controllo omogeneo sul territorio regionale.
Sino all' attuazione dei servizi multizonali di cui al secondo comma del presente articolo le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.


Art. 11

Le funzioni amministrative concernenti la disciplina degli scarichi diretti in mare comunque provenienti dal territorio costiero delegate alla Regione ai sensi dell' articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono subdelegate ai comuni o loro consorzi competenti per territorio.
Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dagli organi regionali, nell' ambito delle rispettive competenze, in conformita', alle leggi vigenti ed alle direttive impartite dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento ai sensi dell' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni (17)
Qualora i comuni o loro consorzi non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate ovvero violino le leggi o le direttive regionali, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalita' di cui all' articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.


Art. 12

Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni singoli o associati e delle comunita'montane comunicano alle amministrazioni provinciali con apposite schede (allegato n. 2) e con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell' anno precedente (18):
1) dati relativi alle variazioni degli scarichi pubblici e privati corpi d' acqua superficiali;(19)
2) i dati relativi alle nuove autorizzazioni allo scarico nei corpi d' acqua superficiali rilasciate ai titolari degli insediamenti.(20) Le amministrazioni provinciali utilizzano le notizie di cui sopra per l' aggiornamento del catasto degli scarichi. Nella fase di prima attuazione della presente legge i comuni singoli od associati e le comunita' montane trasmettono entro il 31 marzo 1983, mediante le schede di cui al primo comma, i dati di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 1982 (21)



Allegati (Omissis)



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regiopne Lazio 4 ottobre 1982, n. 27, S.O. n. 2

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(3) L'originario ultimo comma è sostituito dal presente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(4) Alinea modificata dall'articolo 3, primo comma, numero 1) della legge regionale 19 maggio 1983, n, 34

(5) Lettera modificata dall'articolo 3, primo comma, numero 2) della legge reginale 19 maggio 1983, n., 34

(6)Lettera modificata dall'articolo 3, primo comma, numero 3) della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(7) Comma sostituito dall'articolo 4, primo comma, lettera a) della legge regionale 19 maggio 1983, n.34

(8) Numero modificato dall'articolo 4, primo comma, lettera b) della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(9) Numero modificato dall'articolo 4, primo comma, lettera b) della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(10) Comma sostitutio dall'articolo 4, primo comma, lettera c) della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(11) Comma sostituito dall'articolo 5, primo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(12) Comma modificato dall'articolo 5, primo comma della legge reginale 19 maggio 1983, n. 34

(13) Comma modificato dall'articolo 5, primo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(14) Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1983, n.34

(15) Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1982, n. 34

(16) Comma modificato dall'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 1983, n, 34

(17) Comma sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(18) Alinea modificata dall'articolo 10, primo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(19) Numero modificato dall'articolo 10, secondo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(20 ) Numero modificato dall'articolo 10, terzo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n. 34

(21) Comma sostituito dall'articolo 10, terzo comma della legge regionale 19 maggio 1983, n34

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.