L.R. 02 Maggio 1995, n. 21 (1) |
Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina. |
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di contribuire al superamento dello stato di crisi economica ed occupazionale in cui versa la provincia di Latina, finanzia progetti specifici di intervento destinati alla ripresa economica ed allo sviluppo dell'occupazione. 1. Possono presentare i progetti di cui all'articolo 1 gli enti pubblici e gli enti sub-regionali della provincia di Latina, anche attraverso strutture societarie da essi promosse e partecipate. In favore di queste ultime, e previa presa d'atto da parte della Regione, possono essere trasferite, anche successivamente all'avvio del progetto, le provvidenze finanziarie della presente legge per la gestione del progetto stesso. 2. Possono altresì presentare progetti la Finanziaria laziale di sviluppo (FILAS) S.p.A. e società a capitale pubblico e/o privato cui partecipi la Regione. 2 bis. I finanziamenti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare dei regolamenti di esenzione o “de minimis” adottati dalla Commissione europea in forza dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 (sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato). (2) Art. 3 (Ambito di intervento) 1. I progetti di cui all'articolo 1 debbono rispondere ai seguenti criteri: a) finalizzazione degli interventi ed investimenti; b) capacità di produrre effettivi risultati in termini di occupazione; c) immediata eseguibilità degli interventi condizionata all'attestazione dell'avvenuto avvio del progetto entro novanta giorni dall'approvazione da parte della Regione. S'intendono eseguibili gli interventi per i quali siano state espletate tutte le attività di progettazione e di richiesta di eventuali autorizzazioni di soggetti terzi. 2. Tra i progetti specifici di intervento sono finanziati con preferenza quelli che concernono: a) il risanamento ambientale, il recupero conservativo e l'utilizzo delle strutture dello stabilimento "ex Rossi Sud" acquistato dall'Amministrazione provinciale di Latina; b) gli interventi nel settore agro-alimentare con particolare riferimento: 1) al recupero produttivo dello stabilimento "ex Arsolo" per la lavorazione del siero del latte; 2) alla realizzazione di laboratori di analisi chimico-merceologici e per la qualità; 3) all'impianto di colture agricole destinate alla trasformazione industriale; 4) alla riconversione dello zuccherificio di Latina; c) gli interventi finanziari a favore del reimpiego e dell'autoimpiego della manodopera, nei settori di competenza regionale per la riprofessionalizzazione e riqualificazione dei lavoratori, finalizzate alla promozione di società multiservizi di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla incentivazione dell'autoimpiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ed in mobilità; d) l'attivazione di uno sportello e realizzazione di incubatori di impresa ed opera del Business Innovation Center - BIC Lazio S.p.A. di cui alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 35; e) gli interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel campo del turismo naturalistico, dell'educazione e della formazione ambientale nel territorio del parco del Circeo, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di strutture polivalenti per l'accoglienza dei visitatori; e-bis) la realizzazione di un parcheggio nel comune di Bassiano (3); f) la realizzazione, anche per stralci successivi, della biblioteca comunale progettata per Latina dall'architetto Sterling (4); g) il recupero strutturale e funzionale dell'hotel Sabaudia al Lago e della sede dell'EPT di Latina (4). Art. 4 (Approvazione dei progetti) 1. I progetti di cui all'articolo 3 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai problemi del lavoro, sulla base dell'istruttoria tecnica espletata dai competenti uffici dell'Assessorato, entro trenta giorni dalla data di presentazione. Art. 5 (Modalità di finanziamento) 1. L'erogazione del finanziamento deliberato ai sensi dell'articolo 4 viene effettuata con le seguenti modalità: a) venti per cento a titolo di anticipazione all'atto dell'esecutività della delibera di concessione; b) settanta per cento al ricevimento dell'attestazione di avvio al progetto; c) dieci per cento al ricevimento dell'attestazione di completamento del progetto e della rendicontazione delle spese sostenute. Art. 6 (Vigilanza e controlli) 1. La Regione, attraverso i competenti uffici del settore problemi del lavoro, esercita il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. In caso di accertata inosservanza la Giunta regionale delibera la revoca del finanziamento e determina le modalità di restituzione delle somme eventualmente già erogate. 2. Le somme recuperate ai sensi del comma 1 possono essere utilizzate per il rifinanziamento di altri progetti. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Per la prima attuazione della presente legge viene programmata l'utilizzazione di L. 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1995. 2. Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1995 è istituito il capitolo n. 24131 con la denominazione: "Finanziamento di progetti destinati alla ripresa economica ed allo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina", con lo stanziamento di L. 5 miliardi. 3. Alla copertura dell'onere finanziario di L. 5 miliardi si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente importo accantonato nel fondo globale iscritto al capitolo n. 29002, elenco 4 lettera b) del bilancio regionale 1995. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6 (2) Comma aggiunto dall'articolo 227 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi sostituito dall'articolo 100, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (3) Lettera aggiunta dall'art. 87 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15. (4) Lettera aggiunta dall'art. 68, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |