Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attivita' delle unita' sanitarie locali. (1)

Numero della legge: 58
Data: 8 settembre 1983
Numero BUR: 26
Data BUR: 27/09/1983

L.R. 08 Settembre 1983, n. 58
Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attivita' delle unita' sanitarie locali. (1)


TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI



Art. 1
(Finalita')

La presente legge detta norme in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attivita' delle unita' sanitarie locali nel quadro degli indirizzi di riorganizzazione, integrazione e coordinamento dei servizi sociali e sanitari previsti dalla vigente legislazione, in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l' obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura, della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignita' umana.


Art. 2
(Principi)

Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1, la Regione e le unita' sanitarie locali adottano procedure e modelli operativi costantemente ispirati al metodo della programmazione e ai criteri di razionale utilizzazione delle risorse disponibili, fondati sulla qualificazione e sul contenimento della spesa sanitaria, sulla corrispondenza tra costo dei servizi e relativi benefici, nonche' sulla conseguente verifica dei risultati.
La Regione e le unita' sanitarie locali assicurano altresi' l' effettiva partecipazione dei cittadini alle fasi della programmazione e del finanziamento del servizio sanitario, anche attraverso la realizzazione di adeguati strumenti conoscitivi ed informativi.



TITOLO II
COSTITUZIONE ED ARTICOLAZIONE
DEL FONDO SANITARIO REGIONALE



Art. 3
(Costituzione del fondo sanitario regionale)

Il fondo sanitario regionale si articola in:
fondo sanitario regionale di parte corrente;
fondo sanitario regionale in conto capitale.
Il fondo sanitario regionale di parte corrente e' alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell' art. 51 della legge 2o dicembre 1978, n. 833, nonche' da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge.
Il fondo sanitario regionale in conto capitale e' alimentato:
a) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) dai capitali ricavati dall' alienazione o trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge;
d) da eventuali contributi di terzi.

Art. 4
(Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente)


Il fondo sanitario regionale di parte corrente e' destinato al finanziamento:
a) delle spese correnti delle unita' sanitarie locali, relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;
b) delle spese correnti connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;
c) delle spese correnti connesse agli interventi di carattere innovativo;
d) delle spese correnti connesse ad interventi imprevisti, ai sensi del quarto comma dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all' articolazione di cui al precedente comma.
La legge di approvazione del bilancio regionale puo' stabilire che i capitoli di spesa di cui al precedente comma siano suddivisi in piu' capitoli di spesa del bilancio stesso.
Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo e' determinato sulla base della spesa sostenuta nell' intero territorio regionale nell' anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto dei criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, degli obiettivi fissati nel piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, degli obiettivi contenuti negli specifici piani di cui al successivo articolo 22 e, comunque, nei limiti di disponibilita' del fondo sanitario regionale.
Gli stanziamenti relativi alle spese di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, delle indicazioni contenute negli specifici piani regionali di cui al successivo art. 22.
Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo e' determinato in misura non superiore al 5 per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.


Art. 5
(Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale)

Il fondo sanitario regionale in conto capitale e' destinato al finanziamento:
a) delle spese in conto capitale delle unita' sanitarie locali relative alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione ed al rinnovo dei beni mobili ed immobili, degli impianti e delle attrezzature esistenti;
b) delle spese in conto capitale connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;
c) delle spese in conto capitale connesse agli interventi di carattere innovativo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all' articolazione di cui al precedente comma.
Gli stanziamenti relativi alle spese di cui al primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni del piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, delle indicazioni degli specifici piani di cui al successivo articolo 22.
Le spese finanziate con gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo comprendono le rate di ammortamento di mutui e prestiti pluriennali in corso, fermo il divieto di nuovi prestiti di cui al punto 9) del primo comma dell' art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art. 6
(Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente)

Lo stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 4, e' ripartito fra le unita' sanitarie locali in relazione alle funzioni esercitate, con i criteri di cui al titolo IV e con le modalita' di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
Gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo commma del precedente art. 4, sono ripartiti fra le unita' sanitarie locali in conformita' ai criteri indicati dall piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all' art. 22 e con le modalita' di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
Il fondo di riserva per interventi imprevisti di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 4, puo' essere utilizzato solo per interventi resi necessari a seguito di eventi sopravvenuti dopo l' approvazione del bilancio della unita' sanitaria locale e non prevedibili al momento dell' approvazione medesima, ricollegabili a fattori straordinari di mobilita' di carattere locale, accertati dalla Regione.


Art. 7
(Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale)


Lo stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 5 e' ripartito fra le unita' sanitarie locali in conformita' ai criteri indicati dal piano socio - sanitario regionale e con le modalita' di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
Gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 5 sono ripartiti fra le unita' sanitarie locali in conformita' ai criteri indicati dal piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all' art. 22 e con le modalita' di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.



TITOLO III
PIANI TERRITORIALI ANNUALI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI,
BILANCI DI PREVISIONE E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO



Art. 8
(Criteri e vincoli per la predisposizione dei piani territoriali e dei bilanci delle unita' sanitarie locali)

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', determina, con apposita deliberazione, entro il 31 luglio di ogni anno, in conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge, i criteri, i vincoli, le priorita' e le modalita' cui devono attenersi le unita' sanitarie locali nella predisposizione dei bilanci annuali di previsione e nella formulazione dei piani territoriali di intervento e utilizzazione delle risorse, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio - sanitaria regionale, al riequilibrio dei servizi sul territorio nonche' al contenimento della spesa.
La deliberazione di cui al comma precedente deve rispettare:
a) i contenuti e gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale;
b) le indicazioni del piano socio - sanitario regionale ovvero, fino all' approvazione del piano stesso, le indicazioni del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo;
c) i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale indicati nella presente legge;
d) l' ammontare del fondo sanitario regionale determinato secondo quanto indicato nel titolo II della presente
legge.
Qualora l' ammontare del fondo sanitario regionale di cui alla lettera d) del precedente comma non sia determinabile, la Giunta regionale deve tenere conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l' anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce la deliberazione prevista al primo comma del presente articolo.



Art. 9
(Piano territoriale e bilancio di previsione annuale delle unita' sanitarie locali)

Entro il 30 settembre di ciascun anno, le unita' sanitarie locali trasmettono alla Regione il piano territoriale degli interventi e di utilizzazione delle risorse ad esse attribuiti per l' esercizio finanziario successivo, in conformita' ai contenuti della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 8, unitamente al corrispondente bilancio di previsione annuale corredato dagli allegati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595. Il comune di Roma, in attuazione dell' ultimo comma dell' art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a coordinare i piani di cui al presente articolo predisposti dalle unita' sanitarie locali comprese nel proprio territorio.
Nel piano di cui al precedente comma sono indicati:
a) l' utilizzazione delle risorse destinate al mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio di competenza;
b) i programmi e le singole iniziative finalizzate al risparmio e alla riqualificazione della spesa, specificandone il tipo, i contenuti ed i relativi effetti sulla spesa stessa, nonche' l' utilizzazione dei risparmi previsti.
Nell' ambito di tali programmi deve essere prevista, tra l' altro, la riorganizzazione del lavoro nei poliambulatori, con particolare riferimento ai laboratori di analisi e di radiologia, anche attraverso l' introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttivita' dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera;
c) l' utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi innovativi, nonche' di quelli di riequilibrio e riconversione, distinte per la parte corrente e per quella in conto capitale, con specificazione dell' ordine di priorita' degli interventi stessi;
d) l' utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, con specificazione dell' ordine di priorita' degli interventi stessi;
d) l' utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, con specificazione dell' ordine di priorita' delle spese da effettuare;
e) le iniziative tendenti a realizzare, a parita' di costo, il miglioramento delle qualita' ed efficienza dei servizi e delle prestazioni;
f) i controlli disposti sulle prescrizioni di prestazioni medico - specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse ed i relativi benefici in termini di efficienza e di risparmio;
g) le iniziative tendenti a realizzare le forme collaborative di cui all' art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.
Le unita' sanitarie locali trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale ed al bilancio di previsione, il rendiconto generale con la relativa relazione illustrativa, previsto dall' art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.
Il piano territoriale deve essere corredato dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 8.
Il piano territoriale deve altresi' essere corredato dei seguenti atti:
1) parere della consulta socio - sanitaria di cui all' articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93;
2) osservazioni formulate dagli enti locali a normadell' art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.



Art. 10
(Finanziamento delle unita' sanitarie locali)

La Giunta regionale, entro il 30 novembre, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', con proprie deliberazioni:
a) esprime il giudizio di conformita' dei piani di cui al precedente art. 9 alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio - sanitaria regionale ed il giudizio di compatibilita' frala spesa prevista nei piani stessi da ciascuna unita' sanitaria locale e le risorse finanziarie a disposizione della Regione o formula osservazioni quando non sia possibile dare tali giudizi;
b) ripartisce tra le singole unita' sanitarie locali il fondo sanitario regionale per la parte corrente e per quella in conto capitale, sulla base dei giudizi e delle osservazioni espressi a norma della precedente lettera a), e tenuto conto dei risultati realizzati da ciascuna unita' sanitaria locale nell' anno precedente, in relazione alle risorse assegnate e agli obiettivi perseguiti;
c) indica all' interno delle quote di cui alla precedente lettera b) le somme vincolate alla realizzazione di interventi innovativi nonche' di quelli di riequilibrio e riconversione.
Per i casi in cui la Giunta regionale non ritenga di poter dare il giudizio di conformita' e/ o di compatibilita' previsti alla lettera a) del primo comma del presente articolo, rinvia gli atti alle unita' sanitarie locali le quali, entro e non oltre il 31 dicembre, provvedono ad adeguare il piano territoriale ed il bilancio di previsione annuale nel rigoroso rispetto delle osservazioni formulate dalla Giunta regionale e nell' ambito delle risorse assegnate.
Qualora il fondo sanitario regionale, costituito ai sensi del titolo II della presente legge, risulti determinato in misura diversa da quella ripartita ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita' esprime un nuovo giudizio di compatibilita', comunque nell' ambito del giudizio di
conformita' gia' espresso nella deliberazione di cui al primo comma, ed adegua la ripartizione fra le unita' sanitarie locali alle effettive disponibilita' finanziarie.
In tale caso, le unita' sanitarie locali adottano i conseguenti provvedimenti di variazione al bilancio di previsione annuale.
Le quote assegnate dalla Regione, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, costituiscono per le unita' sanitarie locali i limiti finanziari invalicabili da rispettare nei bilanci annuali di previsione.



Art. 11
(Modificazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

Il secondo comma dell' art. 14 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' soppresso.
Il quarto e quinto comma dell' art. 15 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58 sono sostituiti dai seguenti:
<< Omissis >>.
Il terzo e quarto comma dell' art. 16 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono sostituiti dal seguente:
<<Omissis >>.
Il secondo comma dell' art. 17 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 12
(Fondo di riserva per spese impreviste)

Le unita' sanitarie locali determinano il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all' art. 20 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, in misura non superiore al due per mille dell' ammontare globale delle spese correnti assegnate alla unita' sanitaria locale con i provvedimenti di cui al precedente art. 10.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma e' disposto, con deliberazione del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell' assemblea generale con le modalita' previste alla lettera c) dell' art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esclusivamente per spese correnti non prevedibili all' atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di urgenza e necessita', non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.



TITOLO IV
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER LE SPESE
CORRENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI. QUOTA A DESTINAZIONE
INDISTINTA.




Art. 13
(Ripartizione dello stanziamento per le spese correnti
delle unita' sanitarie locali, quota a destinazione indistinta)

Lo stanziamento per spese correnti, quota a destinazione indistinta, comprende le seguenti voci:
spese per la funzione << amministrazione e servizi generali >>;
spese per la funzione << tutela igienico - sanitaria dell' ambiente naturale e di lavoro, di collettivita' di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale >>;
spese per la funzione << profilassi e vigilanza veterinaria >>;
spese per la funzione << assistenza medico - generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare >>;
spese per la funzione << assistenza medica ed infermieristica,
specialistica, ambulatoriale e domiciliare >>;
spese per la funzione << assistenza ospedaliera >>;
spese per la funzione << assistenza farmaceutica >>.


Art. 14
(Criteri di ripartizione per le spese relative
alla funzione amministrazione e servizi generali)


Il finanziamento delle spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali e' destinato a:
a) organi istituzionali;
b) servizi generali, articolati nelle seguenti categorie economiche:
1) personale;
2) beni e servizi;
3) trasferimenti correnti, interessi passivi, poste correttive e compensative delle entrate, somme non attribuibili.
La spesa per gli organi istituzionali e' finanziata secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di indennita' e rimborsi spese nonche' in relazione all' effettivo funzionamento degli organi nell' esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione annuale.
Le spese di personale dei servizi generali sono finanziate in base al personale in servizio alla data fissata per la predisposizione del bilancio di previsione annuale, tenendo conto delle norme vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.
Le assunzioni di personale che si prevede di effettuare nell' esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, purche' disposte nei limiti della pianta organica e rispondenti agli obiettivi di politica sanitaria della Regione, sono finanziate secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenuto conto della disponibilita'
del fondo sanitario regionale di parte corrente.
La Giunta regionale nel determinare i suddetti criteri e limiti, deve tenere conto della possibilita' di ricorrere allo strumento della mobilita' del personale, nonche' dell' utilizzazione provvisoria di cui al terzo comma dello art. 1 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, numero 12.
Le competenze accessorie del personale sono finanziate in base alla normativa vigente, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenendo conto della disponibilita' del fondo sanitario regionale di parte corrente. In particolare le spese per le prestazioni di lavoro straordinario sono finanziate entro i limiti fissi
dagli accordi nazionali di lavoro in base a parametri che tengono conto dei posti vacanti di organico.
La spesa per i beni e servizi dei servizi generali e' finanziata sulla base della spesa dell' anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, con le variazioni derivanti dalle esigenze effettive opportunamente documentate e dall' andamento dell' indice ufficiale dei prezzi ISTAT (Istituto centrale di statistica), entro il limite stabilito, in relazione alle disponibilita' del fondo sanitario regionale di parte corrente, dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 8. La manutenzione ordinaria dei beni immobili e loro pertinenze e dei beni mobili, ivi compresi gli autoveicoli, e' finanziata sulla base della spesa sostenuta nell' anno precedente, con le variazioni derivanti dalla applicazione di parametri calcolati su campioni significativi di unita' sanitarie locali, avuto riguardo, per la manutenzione dei beni immobili, al volume, alle superfici coperte, alle aree di servizio ed allo stato di comservazione.
Le spese afferenti ai trasferimenti al fondo sanitario nazionale sono finanziate tenendo conto degli importi iscritti nei correlativi capitoli di entrata del bilancio, in conformita' alla normativa vigente in materia.
Le spese relative agli interessi passivi, alle poste correttive e compensative delle entrate ed alle somme non attribuibili sono finanziate in base alla normativa vigente ed in relazione all' effettivo fabbisogno finanziario.



Art. 15
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione<< tutela igienico - sanitaria dell' ambiente naturale e di
lavoro, di collettivita' di vita e vigilanza sugli alimentinon di origine animale >>.)

Le spese relative alla funzione << tutela igienico - sanitaria dell' ambiente naturale e di lavoro, di collettivita' di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale >> sono finanziate in relazione al numero dei cittadini e degli insediamenti produttivi, fermo restando il finanziamento delle spese di personale, sulla base della pianta organica per quanto riguarda le competenze fisse e sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente articolo 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.


Art. 16
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione<< profilassi e vigilanza veterinaria >>)


Le spese relative alla funzione << profilassi e vigilanza veterinaria >> sono finanziate in conformita' agli specifici piani di settore e ad indici rappresentativi dell' entita' del patrimonio zootecnico, del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, dei mangimi e degli integratori, nonche' della funzione di vigilanza sugli alimenti di origine animale, fermo restando il finanziamento delle spese di personale sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente articolo 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.



Art. 17
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione<< assistenza medico - generica, pediatrica ed infermieristica
di base ambulatoriale e domiciliare >>)

Il finanziamento delle spese relative alla funzione << assistenza medico - generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare >> e' destinato alle seguenti componenti:
a) servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta;
b) assistenza medico - generica e pediatrica ordinaria;
c) servizio di guardia medica;
d) assistenza medico - generica e pediatrica nelle localita' turistiche;
e) assistenza medico - generica e pediatrica occasionale;
f) altra assistenza sanitaria di base.
Le spese relative ai servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta sono finanziate con gli stessi criteri indicati, per le spese dei servizi generali, ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 14.
Le spese relative all' assistenza medico - generica e pediatrica ordinaria sono finanziate in conformita' alle convenzioni di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unita' sanitaria locale. Per le unita' sanitarie locali del comune di Roma il finanziamento avviene in base al numero dei medici convenzionati ed al numero degli assistiti di ciascun medico.
Le spese relative al servizio di guardia medica sono finanziate, in conformita' alla convenzione vigente, sulla base dell' effettiva consistenza del servizio, determinato dalla Regione entro i limiti finanziari posti dalla convenzione stessa, in relazione ai turni previsti annualmente per le singole unita' sanitarie locali o ad altri parametri idonei a rappresentare il livello necessario
del servizio stesso.
Le spese relative all' assistenza medico - generica nelle localita' turistiche sono finanziate sulla base di appositi indicatori determinati in relazione al flusso turistico ed al numero delle prestazioni dell' anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenuto conto della disponibilita' del fondo sanitario regionale di parte corrente.
Le spese relative alle visite occasionali sono finanziate, in conformita' alla convenzione vigente, in relazione alle prestazioni effettuate nell' anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.
Le spese relative alla lettera f) del primo comma del presente articolo sono finanziate secondo quanto indicato nel secondo e terzo comma dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' nelle convenzioni di cui all' art. 48 della stessa legge, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenuto conto delle disponibilita' del fondo sanitario regionale di parte corrente.
Le spese relative ai trasferimenti concernenti l' assistenza di base sono finanziate in conformita' alla normativa vigente tenuto conto del numero dei contributi e prestazioni erogabili.


Art 18
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione << assistenza medica ed infermieristica,
specialistica, ambulatoriale e domiciliare >>)

Il finanziamento della funzione << assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare >> e' destinato alle seguenti componenti:
a) assistenza specialistica in strutture delle unita' sanitarie locali;
b) assistenza specialistica in regime di convenzionamento esterno;
c) prestazioni idrotermali.
Le spese relative alla componente di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziate in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unita' sanitaria locale. Il finanziamento deve comunque garantire a ciascuna unita' sanitaria locale l' assegnazione di risorse sufficienti al funzionamento delle strutture pubbliche, tenendo conto dei criteri di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 14, nonche' di quelli di cui alle lettere b) e c) del punto 2) del secondo comma del successivo art. 19.
Le spese relative alla componente di cui alla lettera c) del precedente primo comma sono finanziate sulla base della spesa sostenuta nell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed in conformita' delle convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art. 19
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione
<< assistenza ospedaliera >>)

Il finanziamento delle spese relative alla funzione << assistenza ospedaliera >> e' destinato alle seguenti componenti:
a) assistenza ospedaliera in strutture delle unita' sanitarie locali;
b) assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari;
c) assistenza ospedaliera in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
d) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di cui all' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionate;
f) assistenza ospedaliera indiretta.
Le spese relative alla componente di cui alla lettera a) del precedente comma sono finanziate:
1) per quanto concerne il personale, con i criteri di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 14;
2) per quanto concerne i beni e servizi:
a) prodotto alimentari, in relazione alle giornate di degenza previste per l' anno cui il bilancio si riferisce e di parametri calcolati su campioni significativi di unita' sanitaria locale;
b) prodotti farmaceutici ed emoderivati, materiale diagnostico, presidi chirurgici e terapeutici, sulla base di parametri calcolati per fasce omogenee di stabilimenti ospedalieri tenuto conto del numero dei ricoveri, della durata media delle degenze, del volume di attivita' di camera operatoria, di pronto soccorso e dei servizi di diagnosi;
c) materiali protesici e per emodialisi, in relazione al volume di attivita', sulla base di costi medi rilevati su campioni significativi;
d) altri beni e servizi con i criteri i cui al sesto comma del precedente art. 14.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera b) del precedente primo comma e' finanziata sulla base delle convenzioni di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fino alla stipula di tali convenzioni il finanziamento viene effettuato con le modalita' previste dai rapporti convenzionali in atto ed in base ai criteri indicati per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) del precedente primo comma, in quanto applicabili.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera c) del precedente primo comma e' finanziata con gli stessi criteri indicati per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) dello stesso comma, in quanto applicabili.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera d) del precedente primo comma e' finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell' art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalita' previsti dai rapporti convenzionali in atto.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera e) del precedente primo comma e' finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma degli articoli 26, 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalita' previsti dalle norme vigenti, sulla base dei posti - letto convenzionati e del relativo indice medio di occupazione dell' ultimo triennio.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' finanziata sulla base delle giornate di degenza rimborsate agli assistiti nell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e delle misure di rimborso determinate per l' anno cui si riferisce il bilancio stesso. Le misure di rimborso sono determinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, secondo i valori medi relativi alla spesa sostenuta nell' anno precedente per i ricoveri nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione, distinti per gruppi omogenei di prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata del ricovero.
I finanziamenti di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, determinati ai sensi dei commi primo e terzo del precedente articolo 10, sono attribuiti alle unita' sanitarie locali con vincolo di destinazione.
Le unita' sanitarie locali, per l' assistenza ospedaliera di cui lettera e) del primo comma del presente articolo, non possono superare i finanziamenti di cui al precedente sesto comma.


Art. 20
(Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione
<< assistenza farmaceutica >>)

Il finanziamento della funzione << assistenza farmaceutica >> e' destinato alle seguenti componenti:
a) assistenza farmaceutica nelle farmacie di cui al primo comma dell' art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) acquisto di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione nelle farmacie pubbliche e per l' impiego nei presidi sanitari a favore di assistiti non ricoverati;
c) indennita' di residenza per farmacie rurali.
La spesa relativa alla componente di cui alla lettera a) del precedente comma e' finanziata, tenuto conto delle farmacie convenzionate con ciascuna unita' sanitaria locale, delle spese dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle variazioni derivanti dall' applicazione di indici relativi al numero ed al costo medio delle prescrizioni, dal prontuario terapeutico e dal prezzo dei farmaci.
La legge regionale di cui all' ultimo comma dell' art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina anche i criteri per il finanziamento della spesa di cui alla lettera b) del precedente primo comma.
La spesa relativa alla indennita' di cui alla lettera c) del precedente primo comma e' finanziata in base alla normativa vigente, tenuto conto delle farmacie rurali ubicate nel territorio di ciascuna unita' sanitaria locale.



Art. 21
(Finanziamenti con vincolo di destinazione)

I finanziamenti relativi all' assistenza medico - generica e pediatrica ordinaria, all' assistenza specialistica convenzionata esterna, all' assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari, in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in istituzioni sanitarie di cui allo art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionate, nonche' alla assistenza farmaceutica nelle farmacie convenzionate, determinati ai sensi del primo e del terzo comma del precedente art. 10, sono attribuiti alle unita' sanitarie locali con vincolo di destinazione.



TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
SOCIO - SANITARIA REGIONALE



Art. 22
(Piano per il riequilibrio e la riconversione della retedei servizi sanitari e piano per gli interventi di carattere
innovativo)

La Regione, in attesa dell' approvazione del piano socio - sanitario regionale, adotta un piano triennale per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari nonche' un piano triennale per gli interventi di carattere innovativo.
I piani di cui al precedente comma hanno validita' fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano socio - sanitario.

Art. 23
(Obiettivi e contenuti del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari)

Il piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e' finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) integrazione funzionale tra stabilimenti ospedalieri anche di unita' sanitarie locali diverse;
b) istituzione dei servizi alternativi a quelli ospedalieri, anche attraverso la trasformazione di reparti di degenza ed una efficiente utilizzazione del personale;
c) riconversione dei posti - letto ospedalieri al fine di ricondurre l' ospedale alla funzione di cura delle malattie acute e delle emergenze;
d) razionalizzazione del settore convenzionato delle case di cura al fine di riequilibrare i servizi ospedalieri in base al principio della complementarieta' tra strutture pubbliche e private;
e) potenziamento della efficienza dell' assistenza specialistica nelle strutture delle unita' sanitarie locali;
f) riequilibrio territoriale delle strutture delle unita' sanitarie locali che erogano assistenza specialistica.
Il piano di cui al presente articolo indica:
1) gli standards di funzionalita' ed efficienza dei servizi;
2) gli interventi da realizzare e le relative priorita' per i singoli anni di validita' del piano;
3) i tempi di realizzazione degli interventi;
4) le risorse finanziarie del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validita' del piano alla realizzazione degli interventi;
5) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unita' sanitarie locali interessate.
La Regione, nel formulare il piano di cui al presente articolo, puo' disporre la soppressione, la trasformazione e la concentrazione dei servizi eccedenti o non essenziali rispetto al raggiungimento degli obiettivi o non riconducibili agli standards di efficienza indicati dal piano stesso.


Art. 24
(Obiettivi e contenuti del piano per gli interventi di carattere innovativo)

Il piano per gli interventi di carattere innovativo individua gli obiettivi che la Regione persegue in materia di educazione sanitaria, formazione e riqualificazione del personale, ricerca finalizzata e progetti - obiettivo. Il piano di cui al precedente articolo indica:
a) gli interventi da realizzare e le relative priorita' per i singoli anni di validita' del piano;
b) i tempi di realizzazione degli interventi;
c) le risorse finanziarie del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validita' del piano alla realizzazione degli interventi.
d) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unita' sanitarie locali interessate.


Art. 25
(Modalita' di predisposizione del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo)

La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora, avvalendosi del comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria regionale istituito dall' art. 3 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, un progetto per ciascuno dei piani di cui al precedente art. 22. I progetti del piano sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte per la parte di rispettiva competenza, anche ai fini di quanto disposto dall' art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla definitiva formulazione dei piani. Entro la stessa data le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali interessate forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione dei piani stessi.
Scaduto il termine previsto dal precedente comma, i progetti di piano di cui al presente articolo, corredati dalle osserv
azioni e dalle proposte pervenute, sono sottoposti all' esame del Consiglio regionale, che li approva con apposita legge.


TITOLO VI
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


Art. 26
(Attribuzione in proprieta' dei beni)

I beni mobili ed immobili e le attrezzature, trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti in proprieta' ai comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui ciascun bene si trova, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.
Il decreto di cui al primo comma dell' art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i provvedimenti adottati dalla Regione, ai sensi dell' art. 61 della legge stessa, corredati delle deliberazioni in acquisizione dei beni adottate dai comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune, da eseguirsi a cura e spese del comune interessato nei termini di legge.


Art. 27
(Destinazione ed alienazione dei beni immobili gestiti dal comune)

I beni immobili di cui al precedente articolo 26 non adibiti all' erogazione di servizi igienico - sanitari sono amministrati dal comune che ne ha la proprieta'.
I beni immobili di cui al precedente comma possono essere alienati dall' amministrazione comunale proprietaria di intesa con la Regione, per la realizzazione e l' ammodernamento dei presidi delle unita' sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione socio - sanitaria regionale, fatte salve le norme in materia di tutela dei beni culturali ed artistico - monumentali. A tal fine, le somme ricavate dalle alienazioni di cui al precedente comma confluiscono, ai sensi del precedente art. 3, nel fondo sanitario regionale in conto capitale e sono ripartite tra le unita' sanitarie locali con i criteri indicati all' art. 7 della presente legge.
Il piano socio - sanitario regionale puo' prevedere che il ricavato dell' alienazione sia utilizzato anche ai fini di conservazione del patrimonio trasferito ai comuni e non destinato ad uso sanitario.


Art. 28
(Vincolo di destinazione dei beni)

I beni mobili ed immobili e le attrezzature di cui al precedente art. 26, adibiti all' erogazione dei servizi igienico - sanitari, sono destinati alla unita' sanitaria locale nel cui ambito territoriale i beni stessi ricadono.


Art. 29
(Destinazione dei beni immobili gestiti dall' unita' sanitaria locale)

I beni immobili di cui al precedente art. 28 sono gestiti dall' unita' sanitaria locale destinataria e possono conservare inalterata la precedente utilizzazione ovvero possono essere adibiti, con atto dell' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale stessa, ad un diverso uso sanitario, anche mediante i necessari adattamenti, modifiche e trasformazioni, purche' il nuovo uso risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico - sanitarie, in conformita' alle prescrizioni del piano socio sanitario regionale.


Art. 30
(Regime dei beni immobili gestiti dalla unita' sanitaria locale)

I beni immobili adibiti a presidi, uffici ed altre strutture sanitarie dell' unita' sanitaria locale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune al quale sono stati trasferiti. Lo stesso regime si applica ai beni immobili che l' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico - sanitario, in conformita' con le prescrizioni del piano socio - sanitario regionale.


Art. 31
(Modificazioni del regime dei beni immobili gestiti dall' unita' sanitaria locale)

Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del piano socio - sanitario regionale, l' assemblea generale dell' unita' sanitaria locale interessata puo' deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria.
L' amministrazione comunale proprietaria subentra nella gestione del bene sottratto alla destinazione sanitaria ai sensi del precedente comma.


Art. 32
(Disponibilita' dei beni mobili e delle attrezzature)

La gestione dei beni mobili e delle attrezzature trasferite ai comuni spetta al comune o all' unita' sanitaria locale a seconda che l' immobile in cui gli stessi sono collocati sia gestito dal comune o dall' unita' sanitaria locale.
I comuni e le unita' sanitarie locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili o attrezzature a seguito delle quali possono dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili. La gestione, manutenzione e dimissione d' uso degli autoveicoli adibiti ai servizi dell' unita' sanitaria locale spetta comunque all' unita' sanitaria locale stessa.


TITOLO VII
CRITERI DI GESTIONE DELL' ASSISTENZA SANITARIA



Art. 33
(Razionalizzazione della gestione delle unita' sanitarie locali)

La Regione, in armonia con i principi indicati dall' art. 2 della presente legge, incentiva metodi e strumenti di gestione delle unita' sanitarie locali finalizzati all' efficienza dei servizi, all' efficacia degli interventi, alla programmazione e al controllo delle spese, nonche' alla analisi dei costi in rapporto ai benefici.
A tal fine, con separati provvedimenti anche amministrativi, detta disposizioni:
a) per la gestione omogenea da parte delle unita' sanitarie locali delle convenzioni con i medici generici e pediatri, con gli specialisti esterni e con le farmacie, secondo quanto previsto dai successivi articoli 34, 35 e 36;
b) per favorire l' omogeneita' e l' economicita' delle attivita' di approvvigionamento di beni e servizi, secondo quanto previsto dai successivi articoli 37, 38 e 39;
c) per l' istituzione della contabilita' per centri di costo di cui all' art. 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, secondo le modalita' indicate dal successivo art. 40;
d) per sperimentare in talune unita' sanitarie locali tecniche di gestione ispirate a criteri manageriali, secondo quanto previsto dal successivo art. 41;
e) per la formazione manageriale del personale delle unita' sanitarie locali sono affidati i compiti di responsabilita' organizzativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 42;
f) per consentire alle unita' sanitarie locali la costante verifica dell' efficienza dei servizi in rapporto agli standards ed indici previsti dal piano socio - sanitario regionale ovvero, in attesa dell' approvazione del piano stesso, dal piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari di cui al precedente art. 22.


Art. 34
(Criteri per la gestione della convenzione con i medici generici e pediatri)

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unita' sanitarie locali della convenzione con i medici generici e pediatri sono dettate dalla Regione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessita' di assicurare l' uniformita' delle procedure per la scelta del medico di fiducia e le relative variazioni e per la liquidazione delle competenze spettanti ai medici convenzionati.
In particolare, la Regione disciplina le modalita' di utilizzazione delle anagrafi comunali ai fini della scelta del medico di fiducia, delle relative variazioni nonche' della tenuta di un' apposita tessera sanitaria individuale. Le unita' sanitarie locali sono tenute ad attuare le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dall' entrata in vigore del provvedimento regionale di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Qualora le unita' sanitarie locali omettano l' adozione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni previste dal primo comma del presente articolo, la Regione nomina un commissario << ad acta >> nei modi e con le forme previsti dalla normativa vigente.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', in attesa dell' attuazione da parte delle unita' sanitarie locali delle disposizioni previste nel presente articolo delibera, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, modalita' e procedure con le quali provvedere direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per l' assistenza medico - generica e pediatrica ordinaria.


Art. 35
(Criteri per la gestione della convenzione con gli specialisti esterni)

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unita' sanitarie locali della convenzione con gli specialisti esterni, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e sono informate ai seguenti criteri: - le autorizzazioni ad usufruire delle prestazioni specialistiche in regime di convezionamento esterno sono rilasciate esclusivamente dall' unita' sanitaria locale di residenza dell' utente; - alla liquidazione ed al pagamento delle competenze dovute agli specialisti esterni convenzionati provvede l' unita' sanitaria locale che ha rilasciato le suddette autorizzazioni.


Art. 36
(Criteri per la gestione della convenzione con le farmacie)

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unita' sanitarie locali, della convenzione con le farmacie, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessita' di prevedere l' utilizzazione di adeguate procedure informatiche per la liquidazione ed il pagamento delle spettanze dovute alle farmacie da parte di ciascuna unita' sanitaria locale. In particolare tali procedure devono consentire, a livello locale, i controlli e le verifiche di competenza delle singole unita' sanitarie locali e, a livello regionale, l' elaborazione dei dati finalizzata alla programmazione socio - sanitaria ed all' attivita' del sistema socio - sanitario informativo e dell' osservatorio epidemiologico regionale.


Art. 37
(Regolamento tipo per l' attuazione delle disposizioni relative ai contratti delle unita' sanitarie locali)

La Regione entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge emana il regolamento tipo previsto al quarto comma dell' art. 56 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, contenente, tra l' altro, le modalita' cui devono uniformarsi le unita' sanitarie locali per la tenuta dell' elenco dei fornitori di cui al secondo comma dello stesso articolo nonche' la disciplina dei servizi eseguiti in economia prevista dall' art. 72 della citata legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.


Art. 38
(Integrazione dell' art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

All' art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Omissis >>.

Art. 39
(Contratti di locazione finanziaria)

Le unita' sanitarie locali, per dotarsi delle apparecchiature e delle attrezzature tecnico - scientifiche, possono stipulare locazioni finanziarie in conformita' alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente art. 8 e nei limiti delle risorse assegnate con la deliberazione di cui al precedente articolo 10.
Le unita' sanitarie locali nel piano territoriale di cui al precedente art. 9 devono indicare, tra l' altro, la necessita' e la convenienza di ricorrere alla locazione finanziaria nonche' i benefici che si conseguono in termini di efficienza e di efficacia delle prestazioni sanitarie.


Art. 40
(Individuazione dei centri di costo)

Al fine di istituire la contabilita' per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Regione emana, entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento con il quale vengono individuati i centri di costo da attivare nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la contabilita' dei centri di costo di cui al secondo comma dell' art. 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e per la contabilita' di magazzino prevista all' art. 54 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.


Art. 41
(Sperimentazione di tecniche di gestione manageriale)

La Regione, nel dettare le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma del precedente art. 33, indica: - le unita' sanitarie locali ed i settori operativi interessati; - gli obiettivi da perseguire; - le metodologie per la realizzazione degli obiettivi; - la durata e i tempi della sperimentazione; - i criteri per la verifica dei risultati, anche nel corso della sperimentazione, individuando gli organi o le strutture competenti.


Art. 42
(Formazione manageriale)

La Regione disciplina la formazione manageriale di cui alla lettera e) del secondo comma del precedente art. 33 in armonia con le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, prevedendo, altresi' la possibilita' di stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici di studio e ricerca in materia di tecniche manageriali.


Art. 43
(Organismi tecnici regionali)

La Regione, per la predisposizione dei provvedimenti previsti dal secondo comma del precedente art. 33 si avvale del comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria, di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, del comitato tecnico - scientifico dell' osservatorio epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, nonche' del comitato tecnico per lo studio e per l' analisi dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 44.
Gli organismi tecnici indicati al precedente comma provvedono altresi' a svolgere, oltre ai compiti istituzionali, le attivita' propositive, di consulenza e di verifica che la Regione ritenga di dover attribuire con i provvedimenti emanati ai sensi del secondo comma del citato art. 33.


Art. 44
(Istituzione del comitato tecnico per lo studio e per l' analisi dei flussi finanziari)

E' istituito il comitato tecnico per lo studio e per l' analisi dei flussi finanziari, quale organo di assistenza e consulenza della Regione per la predisposizione di procedure e modelli operativi finalizzati alla qualificazione ed al contenimento della spesa sanitaria ed alla verifica della rispondenza tra il costo dei servizi e i relativi benefici.
Il comitato tecnico di cui al precedente comma e' costituito, per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', ed e' presieduto dall' assessore regionale alla sanita', o da un consigliere, membro della Commissione consiliare permanente per la sanita', da lui delegato.
Il comitato e' composto da un massimo di diciotto esperti nelle seguenti materie: organizzazione sanitaria, economia sanitaria, statistica sanitaria, informatica, contabilita' pubblica e ricerca operativa.
Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Il comitato si riunisce, su convocazione del suo presidente, non meno di una volta al mese e la convocazione puo' essere richiesta anche dalla Commissione consiliare permanente per la sanita'.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell' assessorato regionale alla sanita' designato dall' Assessore. Il comitato ha sede presso l' assessorato regionale alla sanita'.


Art. 45
(Compiti del comitato tecnico per lo studio e per l' analisi dei flussi finanziari)

Il comitato tecnico di cui al precedente art. 44, sulla base dei dati contenuti nei piani territoriali e nei bilanci di previsione annnuali, nei rendiconti trimestrali e nei rendiconti generali delle unita' sanitarie locali, nonche' sulla base delle risultanze delle attivita' svolte dal servizio ispettivo di cui al successivo art. 48, formula proposte e osservazioni ed esprime parere ai competenti organi regionali per:
a) realizzare interventi di razionalizzazione e omogeneizzazione della spesa sanitaria;
b) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra i dati di previsione e l' andamento effettivo della spesa quale risulta dai rendiconti trimestrali;
c) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra gli effettivi livelli di spesa ed i parametri previsti al titolo VI della presente legge;
d) raccogliere ed elaborare i dati relativi alla gestione finanziaria avvalendosi del sistema informativo socio - sanitario regionale istituito dalla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.
Nello svolgimento della propria attivita' il comitato tiene conto:
a) delle direttive della Regione;
b) dei pareri degli organismi partecipativi delle unita' sanitarie locali nonche' dei pareri dell' ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali stesse;
c) dei pareri e rilievi dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali;
d) dei riscontri ispettivi dei servizi di cui al successivo art. 48;
e) delle segnalazioni degli enti locali e dei soggetti di cui al titolo IX della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 46
(Coordinamento delle attivita' degli organismi tecnici)

Gli organismi tecnici regionali di cui al precedente art. 43, nello svolgimento delle rispettive attivita' sono tenuti alla reciproca e costante informazione e collaborazione al fine di assicurare l' utilizzazione ed il coordinamento delle attivita' stesse. L' informazione e collaborazione di cui al precedente comma si realizza in particolare attraverso il tempestivo inoltro delle proposte, dei pareri e dei programmi di lavoro elaborati da ciascun organismo tecnico.


Titolo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI



Art. 47
(Controlli sulla gestione delle unita' sanitarie locali)

La Regione, in attuazione dei principi enunciati nell' art. 2 della presente legge, istituisce un sistema coordinato di controllo sull' attivita' gestionale delle unita' sanitarie locali finalizzato al corretto utilizzo delle risorse assegnate, alla rispondenza degli interventi agli obiettivi della programmazione socio - sanitaria regionale, nonche' al raggiungimento dell' equilibrio finanziario della gestione delle unita' sanitarie locali onde evitare la formazione di disavanzi.


Art. 48
(Servizio ispettivo)

La Regione, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi di un apposito servizio ispettivo, verifica, sia sotto il profilo sanitario che finanziario, l' andamento delle attivita' assistenziali e la gestione dei fondi assegnati a ciascuna unita' sanitaria locale.
A tal fine e' istituito presso l' assessorato regionale alla sanita' il << servizio ispettivo per la verifica dell' attivita' assistenziale e della gestione delle unita' sanitarie locali >>, cui sono assegnati funzionari regionali appartenenti al piu' alto livello funzionale e dotati dei necessari requisiti di professionalita', nonche' dipendenti delle unita' sanitarie locali appartenenti alla qualifica apicale, comandati presso la Regione.
Al personale incaricato delle verificazioni di cui al primo comma, compete, a carico della Regione, il rimborso delle spese e le indennita' stabilite nelle leggi e negli accordi nazionali di categoria vigenti.


Art. 49
(Modificazioni all' art. 29 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93)


Omissis (2)


Art. 50
(Modificazione all' art. 6 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93)

Omissis (2)


Art. 51
(Integrazione alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93)
Omissis (2)


Art. 52
(Modificazioni all' art. 14 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93)

Omissis (2)


Art. 53
(Funzionamento del collegio dei revisori)
Omissis (2)


Art. 54
(Modificazioni ed integrazioni dell' art. 50 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

L' art. 50 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 55
(Integrazione dell' art. 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

All' art. 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Omissis >>.


Art. 56
(Integrazione dell' art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

Il primo comma dell' art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.
L' ultimo comma dell' art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 57
(Modificazioni e integrazioni dell' art. 52 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

L' art. 52 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e' sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 58
(Poteri sostitutivi)
Omissis (2)


TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE



Art. 59
(Archivio sanitario regionale)

In attuazione di quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2 e' istituito, presso l' assessorato regionale alla sanita', l' archivio sanitario regionale. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, a disciplinarne l' organizzazione, il funzionamento e le modalita' di accesso degli utenti individuando altresi' gli atti riguardanti il servizio sanitario nazionale destinati allo archivio stesso. Devono comunque essere acquisiti all' archivio:
a) documenti di programmazione socio - sanitaria dello Stato, delle Regioni e delle unita' sanitarie locali operanti nella Regione Lazio;
b) i bilanci di previsione ed i rendiconti generali delle unita' sanitarie locali operanti nella Regione Lazio;
c) le convenzioni stipulate dalle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 26, 39, 40, 41, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 48 della stessa legge con gli specialisti esterni.


Art. 60
(Informazione dei cittadini)

Le unita' sanitarie locali, qualora non vi abbiano provveduto, determinano entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la pubblicazione degli atti indicati al terzo comma dell' art. 41 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e per l' accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unita' sanitarie locali medesime. Fino alla determinazione di tali modalita' gli atti di cui al terzo comma predetto sono pubblicati nell' albo pretorio dei comuni compresi nel territorio della unita' sanitaria locale.


Art. 61
(Pareri degli organismi partecipativi)

Gli organismi partecipativi previsti dall' art. 32 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esprimono i pareri di cui agli articoli 9, 55 e 56 della presente legge entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla relativa richiesta. A tal fine i comuni singoli o associati e le comunita' montane, qualora non vi abbiano gia' provveduto, istituiscono i suddetti organismi partecipativi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 62
(Criteri per la ripartizione del fondo sanitario regionale in attesa del piano socio - sanitario regionale e dei piani per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e per gli interventi di carattere innovativo)

In attesa dell' entrata in vigore della legge di approvazione del piano socio - sanitario regionale, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente art. 8 individua altresi' i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 5, tenendo conto dei limiti del fondo sanitario regionale in conto capitale, dei contenuti e degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale, nonche' dell' esigenza di garantire la funzionalita' e l' efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. In attesa dell' entrata in vigore della legge di approvazione dei piani di cui al precedente art. 22, il fondo sanitario regionale di cui al titolo II della presente legge e' ripartito: quanto alle spese correnti con i criteri determinati al titolo IV della presente legge; quanto alle spese in conto capitale con i criteri di cui al precedente primo comma.


Art. 63
(Divieto di trattamenti economici in contrasto con la normativa vigente)

E' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di erogare a qualsiasi titolo trattamenti economici difformi o aggiuntivi rispetto ai contratti nazionali di lavoro del personale dipendente o alle convenzioni nazionali di categoria. E' nullo qualsiasi atto adottato dalle unita' sanitarie locali in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma.


Art. 64
(Disposizione finale)

Nella prima attuazione della presente legge il provvedimento di cui al primo comma del precedente art. 8, e' adottato entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa. Dalla scadenza del suddetto termine decorreranno i termini di due mesi, quattro mesi e cinque mesi fissati, rispettivamente, per gli adempimenti di cui al primo comma dell' art. 9 ed al primo e secondo comma dell' art. 10 della presente legge.




Note:

(1)Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 27 settembre 1983, n.26, S.O. n. 3

(2)Articolo abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n, 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.