Norme sulla disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio.

Numero della legge: 42
Data: 3 giugno 1975
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1975

L.R. 03 Giugno 1975, n. 42
Norme sulla disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio.







Art. 1

L' esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio e' disciplinato - ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per riposo, festivita' e ferie - dalle norme della presente legge.


Art. 2

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per una durata complessiva di quarantaquattro ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.
Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della regione resteranno aperte per una durata complessiva di trentadue ore diurne settimanali, elevabili fino a quarantaquattro ore per particolari esigenze dell' assistenza farmaceutica locale.


Art. 3

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festivita' infrasettimanali. Le farmacie aperte per servizio di turno domenicale osserveranno un giorno di riposo settimanale stabilito dal Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell' Ordine provinciale dei Farmacisti.


Art. 4

Le farmacie urbane fruiranno di mezza giornata di riposo settimanale da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell' Ordine provinciale dei Farmacisti.


Art. 5

Durante l' intervallo pomeridiano di cui all' art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovra' essere cosi' assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti e con piu' di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con la farmacia piu' vicina e a chiamata.


Art. 6

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sara' svolto:
a) in tutti i Comuni con piu' di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all' art. 2, nonche' in base alle norme di cui all' art. 5, lett. a) e b);
b) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con la farmacia piu' vicina e a chiamata.


Art. 7

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sara' assicurato:
a) nei Comuni di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, a turno e a battenti aperti fino alle ore venti, a chiamata e con l' obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia dalle ore venti fino all' orario di riapertura delle farmacie;
b) negli altri Comuni con piu' di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie piu' vicine e a chiamata.


Art. 8

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell' ora di rilascio della ricetta stessa.


Art. 9

Gli orari relativi all' apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti dal Sindaco del Comune interessato, su proposta dell' Ordine provinciale dei Farmacisti e sentiti l' Ufficiale sanitario del Comune e il competente Medico provinciale.
I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal Medico provinciale competente, su proposta dell' Ordine provinciale dei Farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.


Art. 10

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni consecutivi, secondo turni stabiliti con decreto del competente Medico provinciale, su proposta dell' Ordine provinciale dei Farmacisti e sentiti i Sindaci e gli Ufficiali sanitari dei Comuni interessati.


Art. 11

All' esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l' orario di apertura e chiusura giornaliera dell' esercizio, con l' indicazione altresi' delle farmacie di turno durante l' orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.


Art. 12

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i Medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.


Art. 13

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2Ø comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 maggio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.