Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale (1) (2)

Numero della legge: 74
Data: 4 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 04 Dicembre 1989, n. 74
Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale (1) (2)



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico.

2. Tali interventi consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli o barriere architettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa la fruizione dell'ambiente costruito a tutti i cittadini, la impediscono a quelli fisicamente disabili.

3. La Regione promuove, altresì, ai medesimi fini, interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica da regolamentare attraverso direttive specifiche emanate con deliberazione di Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; tali direttive regolamenteranno l'esecuzione degli alloggi e spazi esterni privi di barriere architettoniche di cui all'art. 20 della circolare dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici del 19 aprile 1979, n. 3461 concernente gli interventi di edilizia residenziale pubblica e disporranno altresì, nell'ambito di tali interventi ivi compresi quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di alloggi e comunità-alloggio aventi particolari caratteristiche tipologiche con specifica destinazione ad anziani, cittadini disabili e persone esposte a processi di emarginazione.


Art. 2
(Natura e disciplina degli interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, concede a province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale contributi per realizzare le necessarie opere di adeguamento in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di loro proprietà riservando altresì una aliquota dei finanziamenti anche per l'adeguamento di edifici di competenza regionale. (3)

2. Le opere di adeguamento devono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

3. Nell'ambito dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, adottati dalle amministrazioni comunali, sono concessi contributi anche per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione al fine di realizzare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche tra edifici pubblici già adeguati.

4. Le opere di adeguamento devono di norma essere realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ed ove questo, per particolari vincoli esistenti, non fosse del tutto applicabile, in conformità comunque a quelle contenute nella normativa tecnica di cui al successivo art. 9.


Art. 3
(Criteri di priorità degli interventi)

1. La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presente legge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province e:
a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale;
b) che forniscono in maniera integrata più servizi;
c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/o disabili;
d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.

2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tiene particolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e di formazione professionale nonchè per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa così come degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici già adeguati.


Art. 3 bis (4)

(Registro regionale dei piani di eliminazione

delle barriere architettoniche - PEBA)

 

1. È istituito, a cura dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale e, ove presente, l’atto di nomina del commissario ad acta.

3. L’assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l’elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2019.

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all’adozione e all’aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 luglio 2019, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all’articolo 32, commi da 20 a 25 della l. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.

5bis. Al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province, la Regione concede contributi in favore dei predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 10, comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al precedente periodo. (5)

Art. 4
(Riparto annuale delle disponibilità)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il riparto annuale delle disponibilità finanziarie sulla base delle domande pervenute, per i relativi anni, entro i termini indicati nel successivo art. 6 ed attribuisce agli enti interessati i contributi previsti dalla presente legge nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

2. Nella formulazione del riparto annuale, una aliquota, fino ad un massimo del 10 per cento dello stanziamento annuale, viene destinata per interventi in edifici di competenza regionale.

3. Detratta la somma di cui al precedente secondo comma, la ripartizione annuale viene effettuata per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini anziani e disabili motori, comprendendo, altresì, un'aliquota del 5 per cento da utilizzare, ad integrazione delle somme come sopra determinate, per un migliore adeguamento delle disponibilità finanziarie al reale fabbisogno quale risulta, per ambito provinciale, dai quadri economici contenuti nelle previsioni progettuali degli interventi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge la ripartizione di cui al precedente terzo comma è determinata come segue:
10 per cento per la provincia di Frosinone;
7 per cento per la provincia di Latina;
4 per cento per la provincia di Rieti;
67,5 per cento per la provincia di Roma;
6,5 per cento per la provincia di Viterbo;
5 per cento per i finanziamenti integrativi.

5. Il Consiglio regionale ha la facoltà di apportare, con propria deliberazione, variazioni alle percentuali di ripartizione di cui al precedente quarto comma in relazione a mutamenti delle situazioni demografiche di cui al precedente terzo comma.

6. Possono essere concessi ad un medesimo ente locale più contributi relativi ad attrezzature ed edifici diversi purchè per ognuno di essi venga presentata apposita domanda con le modalità indicate nel successivo art. 5.



Art. 5
(Opere ammesse a contributo)

1. Sono ammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane, la piena accessibilità e fruibilità, in condizioni di sicurezza, dei vari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell'edificio o negli spazi esterni di pertinenza.

2. Tali opere riguardano in particolare:
a) adeguamento degli spazi esterni all'edificio o attrezzature ed ad essi connessi (percorsi pedonali, rampe e scale esterne, pavimentazioni esterne e parcheggi);
b) adeguamento degli accessi all'edificio o attrezzatura;
c) opere per rendere i vari piani accessibili in ogni parte aperta al pubblico quali quelle relative alla creazione di spazi per la distribuzione ai percorsi orizzontali e verticali, alla realizzazione di rampe interne di raccordo tra zone di un medesimo piano poste a quote diverse, dalla creazione di disimpegni per spazi di manovra di sedia a ruote, all'eventuale ampliamento di corridoi e passaggi obbligati, all'installazione di porte o modifiche a quelle esistenti, di dimensioni adeguate e di facile manovrabilità, all'adeguamento di pavimentazioni sconnesse;
d) opere per dotare l'edificio, possibilmente ad ogni piano, di servizi igienici accessibili;
e) dotazioni di ascensori o adeguamento di quelli esistenti idonei, per capienza, caratteristiche ed attrezzature, a manovre di sedia a ruote;
f) opere per regolarizzare l'andamento delle scale e per dotarle delle necessarie attrezzature onde agevolarne o consentirne l'uso, nonchè opere per facilitare il raccordo di dislivelli esistenti;
g) opere per consentire l'accessibilità e fruizione di locali di ufficio o sportelli aperti al pubblico, di sale per riunioni ed in genere di locali di uso comune;
h) opere per adeguare il posizionamento degli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, apparecchi telefonici manovrabili da parte della generalità del pubblico;
i) installazione di tabelle segnaletiche di indicazione e di informazione, esterne ed interne, relative ai principali percorsi ed ambienti accessibili e/o raggiungibili con percorsi privi di barriere architettoniche.

3. Sono altresì ammesse a contributo regionale le opere, di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge, concernenti l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione tra edifici. Tali opere comprendono tutte quelle necessarie a creare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche e riguardano, principalmente, la sistemazione di pavimentazioni, la creazione di rampe o scivoli di raccordo tra marciapiedi e sede stradale, la creazione o l'adeguamento di zone di parcheggio con posti auto accessibili, l'adeguamento di semafori con pulsanti di chiamata, la installazione di tabelle segnaletiche ad individuazione dei percorsi inaccessibili nonchè l'adeguamento di elementi o attrezzature varie costituenti l'arredo urbano.



Art. 6
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti di cui al precedente art. 2 alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1989 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

2. Le domande debbono essere corredate di progetto di fattibilità comprendente il rilievo ed il progetto di massima con l'indicazione della destinazione d'uso degli ambienti o spazi costruiti e delle soluzioni per la loro accessibilità corredato di computo metrico estimativo, quadro economico e relazione illustrativa delle opere.

3. Le domande per l'adeguamento di edifici devono essere corredate di scheda di rilevamento, documentazione fotografica e documentazione dalla quale risulti l'eventuale inclusione dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Le domande per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici, devono essere corredate oltre a quanto previsto al precedente secondo comma, della documentazione fotografica dei principali siti oggetto dell'intervento e di documentazione dalla quale risulti l'individuazione della zona nell'ambito del piano di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nonchè quali edifici, ricadenti nella zona e già adeguati, vengano ad essere collegati con percorsi privi di barriere architettoniche.



Art. 7
(Presentazione progetti e documentazione)

(6)




Art. 8
(Concessione ed erogazione dei contributi)

(6)



Art. 9
(Normativa tecnica)

(6)



Art. 10   
(Disposizioni finanziarie)  (7)

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 3bis, comma 5bis, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per l’anno 2019, euro 1.150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse già iscritte, per le medesime finalità, all’interno del programma 02 della missione 12, titolo 2, del bilancio regionale 2019-2021.

2.  Agli oneri derivanti dall’articolo 3bis, comma 5bis si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.





Art. 11
(Norma finale)


1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, relativa a norme in materia di opere e lavori pubblici.




Note:



(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del 20 dicembre 1989, n. 35.

(2)
Titolo modificato dall'articolo 32, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(3) Comma modificato dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(4) Articolo inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8; vedi al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2020, n. 40 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 3 marzo 2020, n. 18

(6) Articolo abrogato dall'articolo 32, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(7) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.