L.R. 08 Novembre 2004, n. 14 |
Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità (1) (2) |
[ Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce e valorizza i siti regionali di straordinario interesse per l’umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità e protetti dall’UNESCO. Art. 2
(Finanziamenti) 1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, eroga finanziamenti agli enti locali nel cui territorio siano ubicati i siti di cui all’articolo 1 per la realizzazione di progetti relativi a: a) valorizzazione dei centri storici, con particolare riguardo a iniziative che ne migliorino la fruibilità e la qualità della vita; b) restauro del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti locali conservato all’interno dei centri storici; c) arredo urbano dei centri storici; d) interventi patrimoniali di acquisizione di beni immobili di interesse storico da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale. Art. 3
(Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi) 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare: a) le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento; b) i criteri per la valutazione dei progetti; c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento; d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche; e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei medesimi e del recupero delle somme erogate. Art. 4
(Disposizione finanziaria)
(2) Legge abrogata dall'articolo 35, comma 1, lettera r), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |