Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti l'assistenza ospedaliera (1)(2)

Numero della legge: 8
Data: 24 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 04/02/1975

L.R. 24 Gennaio 1975, n. 8
Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti l'assistenza ospedaliera (1) (2)


[ Art. 1
(Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera)


Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Lazio, a partire dall'anno finanziario 1975, č iscritto un apposito capitolo avente la denominazione: "Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 17 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Il fondo č alimentato:
a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
b) dall'ammontare complessivo dei redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali degli enti ospedalieri;
c) dall'ammontare complessivo dei proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali e da prestazioni a solventi nonchč da ogni altro provento spettante agli enti stessi a qualsiasi titolo;
d) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio delle regioni nella misura stabilita con legge regionale;
e) dagli eventuali proventi e rimborso spettanti alla Regione per lo svolgimento delle attivitā connesse con l'assistenza ospedaliera.
Le entrate di cui alle lettere b) e c) sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di anticipazione sulle quote ad essi spettanti del fondo medesimo.

Art. 2
(Destinazione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera)


Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio, a partire dall'anno finanziario 1975, vengono iscritti appositi capitoli destinati al finanziamento:
a) delle spese correnti degli enti ospedalieri (2);
b) delle spese per l'impianto, la trasformazione degli ospedali escluse le opere edilizie; delle spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature ospedaliere; delle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri (3);
c) delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di convenzioni stipulate a norma dell'art. 18 con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1 penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, nonchč con le case di cura private;
d) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliero in forma indiretta ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
e) delle spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro ai sensi dell'art. 12 5° comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
f) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero ai sensi dell'art. 12, 7° comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
g) delle spese generali connesse con la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ivi comprese quelle relative ai ruoli di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3
(Criteri e modalitā per il finanziamento delle spese correnti degli enti ospedalieri)


In attesa che la Regione acquisisca gli elementi necessari per la definizione, con successiva legge regionale, di parametri atti a ripartire, secondo criteri obiettivi, tra gli enti ospedalieri lo stanziamento destinato al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente legge, per il 1975 le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
a) in relazione al fabbisogno documentato per le seguenti spese:
- stipendi e altri assegni fissi al personale in servizio, oneri previdenziali ed assistenziali relativi, compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, escluso il lavoro straordinario, ed altre indennitā variabili;
- spese relative agli organi dell'ente;
- affitti passivi, imposte, tasse e tributi vari relativi sia alla gestione ospedaliera che al patrimonio;
- interessi passivi su mutui contratti e relative spese accessorie; oneri assicurativi;
b) in relazione alla spesa sostenuta da ogni singolo ente per l'esercizio finanziario 1974, tenuto conto delle eventuali variazioni inerenti le prestazioni da erogare, delle variazioni intervenute nei prezzi, calcolate sulla base dei listini della Camera di commercio di Roma, nonchč della necessitā di equilibrare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate nell'ambito regionale, per le seguenti spese:
- lavoro straordinario ed altre indennitā variabili al personale, nei limiti stabiliti dal 3° comma dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
- oneri diversi per il personale;
- acquisto di medicinali e di materiale sanitario;
- acquisti di marci;
- acquisti economali;
- spese di pulizia e per la lavanderia;
- spese per la manutenzione ordinaria;
- spese per consumi energetici ed utenze;
- spese generali, amministrative e diverse, esclusi gli affitti passivi e spese accessorie;
- interessi passivi su aperture di credito ed anticipazioni di cassa, limitatamente a quelle accese successivamente alla data del 31 dicembre 1974;
- spese patrimoniali ad esclusione delle imposte e tasse relative;
- oneri compensativi delle entrate di cui alla lettera c) dell'art. 1;
- contributi ed oneri connessi ad altre spese correnti.

Art. 4
(Criteri e modalitā per il finanziamento delle spese di cui all'art. 2, lettera b)


L'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alla lettera b) dell'art. 2 viene effettuata, con deliberazione della Giunta regionale sanitario, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 24 gennaio 1975 concernente "Applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio", dei provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi della legge medesima, in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali.
Con i medesimi criteri e con la medesima procedura vengono attribuite le somme destinate al finanziamento delle spese per le trasformazioni e l'ammodernamento, escluse le opere edilizie, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1973, n. 817 nonchč per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.
A tal fine, gli enti di cui ai precedenti commi dovranno produrre idonea documentazione atta a consentire la valutazione
della misura delle spese nonchč dei motivi che le rendono necessarie.

Art. 5
(Finanziamento delle spese di cui all'art. 2 lettera c)


In attesa che la Regione stipuli le convenzioni previste dall'art. 18 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e in attuazione di quanto prescritto dal 3° comma dello stesso art. 18, il finanziamento delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dagli enti indicati all'art. 2 lettera c) della presente legge verrā effettuato dalla Regione con i medesimi criteri in atto all'entrata in vigore del decreto legge sopracitato.

Art. 6
(Bilanci di previsione degli enti ospedalieri)


Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessorato regionale alla sanitā un progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo, redatto secondo il piano dei conti di cui all'allegato "A" (Omissis) ed in conformitā dello schema di bilancio di cui all'allegato "B" (Omissis) della presente legge.
La Giunta regionale, entro il 30 novembre, indica agli enti ospedalieri, in via preventiva le somme attribuite a ciascun ente, calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti articoli.
Gli enti ospedalieri, in relazione agli importi indicati ai sensi del comma precedente, deliberano, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il bilancio preventivo.
Per l'esercizio 1975, i termini di cui al primo e terzo comma del presente articolo sono fissati in 15 giorni rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data di comunicazione delle somme attribuite in via preventiva.
E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio.

Art. 7
(Esercizio finanziario degli enti ospedalieri)


Gli enti ospedalieri, fino a quando le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione non sono divenute esecutive, sono autorizzati ad impegnare e pagare spese, limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nell'ultimo preventivo per ciascun mese o frazione di mese.
Nessuna altra spesa potrā essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti, nei limiti di cui sopra, salvo quelle relative all'ammortamento dei mutui, che potranno essere sostenute in base agli atti approvati (4).

Art. 8
(Vincolo delle quote)


Gli enti ospedalieri non possono de-stinare, rispettivamente, alle spese di cui all'art. 3 lettera a), all'art. 3 lettera b) nonchč all'art. 4, somme superiori alle quote ad essi attribuite dalla Regione per i medesimi titoli e per il medesimo esercizio.

Art. 9
(Modalitā di erogazione delle quote assegnate)



La Giunta regionale provvede ad erogare rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ciascun ospedale, a norma dell'art. 6, tenuto conto della periodicitā seguita dallo Stato nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
La misura degli acconti sarā determinata sulla base di situazioni finanziarie redatte dagli enti ospedalieri in conformitā delle modalitā stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10
(Determinazione delle quote definitive)


Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'Assessorato regionale alla sanitā il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Entro il 30 novembre, la Giunta regionale, in relazione alle predette comunicazioni, provvede, a norma dell'art. 3 dell'art. 4, primo comma, della presente legge, alla determinazione delle quote definitive spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso.
Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri provvedono alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11
(Contabilitā dei precedenti esercizi finanziari)


Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.
E' fatto divieto di destinare somme erogate ai sensi dell'art. 9 al pagamento di spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, ivi inclusi gli interessi passivi per anticipazioni di cassa e aperture di credito accese anteriormente alla data del 1° gennaio 1975.

Art. 12
(Consolidamento dei fondi)


Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione Lazio, destinati al finanziamento delle spese di cui all'art. 2 della presente legge, eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio cui si riferiscono, potranno essere utilizzati anche nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)


La presente legge č dichiarata urgente ed entrerā in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



(1) Pubblicata sul Bur 4 febbraio 1975, n. 3 (S.O. n. 2).


(2) Legge abrogata dal numero 2) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.