Proroga della legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 relativa all'anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nella province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.p.r. 10 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16. (1) (2)

Numero della legge: 34
Data: 22 aprile 1975
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1975

L.R. 22 Aprile 1975, n. 34
Proroga della legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 relativa all'anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nella province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.p.r. 10 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16. (1) (2)


[ Art. 1


La legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 è prorogata per l'anno 1975. A tal fine è autorizzata per l'anno 1975 la anticipazione di L. 150.000.000 a carico del cap. 4741 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione, sotto il titolo IV - Sez. VII, Rubrica 6, Cat. XVII: "Anticipazione per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali della Regione Lazio e dei relativi oneri riflessi".


Art. 2


Il rimborso da parte delle comunità montane dell'anticipazione di L. 150.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà introitato nel cap. 741 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 con la seguente denominazione, sotto il titolo VI, Cap. XVI, Rubrica 6: "Rimborso di somma anticipata per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende silvo-pastorali e dei relativi oneri riflessi".
Il recupero degli interessi sarà introitato al competente capitolo 331 dello stato di previsione dell'entrata.


Art. 3



La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]




Note:

(1) Pubblicata sul Bur 10 maggio 1975, n. 13.

(2) Legge abrogata dal numero 17) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.