Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.(1) (2)

Numero della legge: 15
Data: 16 aprile 1976
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1976

L.R. 16 Aprile 1976, n. 15
Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.(1) (2)


Titolo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO


Art. 1
(Istituzione del servizio)

1. La Regione, nell'ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove l'istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
Il servizio fa parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali per i servizi sociali e sanitari, istituite con legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.


Art. 2
(Finalità)

1. Il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili ha le seguenti finalità:
a) l'informazione, l'educazione e l'assistenza sociale, sanitaria e psicologica, a livello individuale e di gruppo, per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e consapevole, per la maternità e la paternità responsabili, per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle condizioni sociali ed ambientali;
b) la somministrazione dei mezzi necessari al conseguimento delle finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso all'aborto quale mezzo di controllo delle nascite;
c) la prevenzione e l'assistenza della patologia materno-infantile nel periodo pre-peri-postnatale;
d) la conoscenza - ai fini epidemiologici - della realtà socio-economica, culturale e sanitaria nel territorio in cui opera il servizio, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere, nonchè con gli altri organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti ed operanti nel territorio; la promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i centri e gli istituti di ricerca.


Art. 3
(Strutture del servizio)

Le finalità del servizio indicate al precedente art. 2 vengono perseguite attraverso l'attività polifunzionale delle strutture socio-sanitarie esistenti nel territorio del comprensorio dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari, nell'ambito del coordinamento previsto dall'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.
Esse vengono, altresì, perseguite attraverso l'attività specifica dei consultori di cui al successivo art. 6.


Art. 4
(Programmazione)

La programmazione del servizio per l'assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili è definita dal Consiglio regionale, tenuto conto del tasso di natalità, di morbosità e di mortalità perinatali e infantili, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonchè della carenza di strutture sociali e sanitarie.
La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarlo alle finalità della presente legge. Deve, comunque, essere garantita la presenza di un consultorio per ciascun distretto dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari. Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio e fino a quando non siano stati istituiti i consultori indicati dalla programmazione regionale, potrà essere prevista l'utilizzazione di consultori privati a norma del successivo art. 12, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.
Fino al graduale completamento della rete dei consultori su tutto il territorio regionale il servizio potrà essere assicurato mediante consultori che operino per più distretti, semprechè le condizioni sociali e sanitarie della zona da servire lo consentano.
Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di consultori pubblici.


Art. 5
(Gratuità del servizio e onere delle prestazioni)

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonchè per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.
Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma è a carico della Regione, che eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, stabilisce, nel quadro del coordinamento previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17 le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo nonchè per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli enti interessati.
L'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, o quando lo richiedono particolari situazioni di riservatezza, l'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.
La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, stabilisce le modalità di attuazione di quanto indicato al comma precedente, nonchè, nel quadro del coordinamento previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori del servizio.



Titolo II
IL CONSULTORIO




Art. 6
(Attività del consultorio)

Il consultorio familiare è una struttura dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari che concorre a realizzare le finalità indicate all'art. 2 della presente legge.
Le attività specifiche del consultorio sono:
a) la preparazione alla maternità e paternità consapevoli;
b) l'informazione sull'uso di tutti i mezzi contraccettivi esistenti e la loro prescrizione o somministrazione in base alle esigenze dei singoli;
c) l'organizzazione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto;
d) l'azione di orientamento e d'informazione sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie e delle situazioni di difficoltà di ordine sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale del singolo e della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del neonato e del bambino;
e) il concorso all'individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e sociale che li determinano;
f) l'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione previsti dalla legge;
g) l'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;
h) le iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
i) l'assistenza e la consulenza educativa, sanitaria e psicologica in favore dei singoli, della coppia e della famiglia;
l) l'assistenza e la consulenza ai fini dell'adozione e dell'affidamento;
m) la promozione di incontri, di dibattiti, di indagini - con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali, esistenti nel territorio ove opera il consultorio - e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.


Art. 7
(Rapporti del consultorio con le altre strutture socio-sanitarie)

Per gli accertamenti diagnostici, per gli interventi ritenuti necessari alla prevenzione di particolari eventi morbosi, delle forme di minorazione fisica, psichica e sensoriale e per le misure terapeutiche, il consultorio si avvale degli altri presidi e strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari o indicate dal piano sanitario regionale.
In particolare, il consultorio interviene presso tali strutture per promuovere o stimolare sistematici interventi finalizzati ad assicurare la prevenzione e la terapia:

a) delle situazioni suscettibili di determinare infertilità e sterilità;
b) delle malattie veneree;
c) delle condizioni suscettibili di determinare, anche per via genetica, conseguenze sulla prole, con particolare riguardo alle microcitemie, alla incompatibilità maternofetale, ai dismetabolismi, alle endocrinopatie, alle malformazioni ed affezioni diverse dell'apparato genitale e, in particolare, dei tumori della sfera genitale femminile;
d) delle condizioni morbose e dei fattori ambientali suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, promuovendo, in particolare, a questo scopo, la effettuazione di controlli periodici della gestante, la vaccinazione contro la rosolia e la profilassi dei danni da farmaco;
e) delle condizioni morbose e dei fattori di rischio legati all'evento del parto, avviando, in particolare, le gestanti con gravidanze a rischio presso presidi attrezzati per garantire interventi di prevenzione, di diagnosi precoce e di terapia intensiva;
f) delle condizioni morbose in grado di incidere sulla salute e sullo sviluppo del neonato, promuovendo, in particolare, la tempestiva e corretta valutazione dei diversi organi ed apparati del neonato e la prevenzione dei danni legati ad interventi tardivi;
g) delle condizioni morbose in grado di incidere, dal punto di vista sanitario, sociale e psicologico, sulla salute e sullo sviluppo del bambino;
h) di altre eventuali condizioni morbose rilevanti per le finalità di cui alla presente legge.
Nello svolgimento dei compiti sopra indicati, il consultorio opera in modo da promuovere nei cittadini e nelle comunità la coscienza dei diritti individuali e sociali che il servizio assicura agli utenti e per fornire ad essi un sostegno oggettivo all'effettivo esercizio di tali diritti.


Art.8
(Gestione del consultorio e partecipazione degli utenti)


Il consultorio è gestito dal consorzio per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.
Il consorzio, sentite le associazioni femminili - o in mancanza l'assemblea delle donne - le associazioni familiari, le organizzazioni sindacali e sociali rappresentative nel territorio, stabilisce a norma dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, le forme di partecipazione degli utenti - in particolare delle donne - e delle loro associazioni alla formulazione dei proframmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione del consultorio e alla promozione delle iniziative, di cui al precedente art. 6.


Art. 9
(Personale del consultorio)

Presso il consultorio operano:
a) un assistente sociale;
b) una ostetrica o una assistente sanitaria visitatrice.
Tale personale è impiegato per le attività del consultorio per l'intero orario di lavoro.
Presso il consultorio operano anche medici - preferibilmente ginecologi, pediatri e psicologi - da impiegare secondo le necessità del consultorio medesimo e in base agli orari fissati dal consorzio. Tale personale, a completamento dell'intero orario di lavoro, viene utilizzato presso altri servizi e strutture socio-sanitarie dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari.
A tal fine deve essere prioritariamente, e fino ad esaurimento, utilizzato il personale degli enti locali nonchè quello già dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, comunque trasferito o comandato alla Regione o altri enti locali, debitamente riqualificato ai sensi del successivo art. 10.
Il personale di cui ai commi precedenti non può, in ogni caso, svolgere altra attività al di fuori dell'unità locale per i servizi sociali e sanitari.
Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, il consorzio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso.
Il consultorio potrà, inoltre, avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività, utilizzando, prioritariamente, il personale del consorzio o di altri enti, anche nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.
Tutti gli operatori, ove sia prescritto, devono essere in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Il personale utilizzato nel consultorio opera secondo un metodo di lavoro di gruppo e in collegamento interdisciplinare.
Lo svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.
Le persone che a qualsiasi titolo operano nel consultorio sono tenute al segreto su tutte le informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni e sulla documentazione riguardante i casi individuali.


Art. 10
(Formazione e aggiornamento del personale)

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione e di riqualificazione per il personale del servizio per l'assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, con particolare riferimento a quello che opera nei consultori a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 della presente legge.
Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.
La formazione pratica deve essere effettuata preferibilmente presso le strutture dei consorzi per i servisi sociali e sanitari.
Le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura e all'istruzione professionale d'intesa con l'Assessore alla sanità.
Tali attività vengono organizzate dai consorzi per i servizi sociali e sanitari e comprendono anche l'aggiornamento ed il perfezionamento attraverso seminari, giornate di studio, ricerche ed altre iniziative intesi a confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonchè ad approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.
La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per il personale ed è aperta agli utenti.
Nell'organizzare le attività indicate nel presente articolo, i competenti organi sono tenuti a consultare le organizzazioni femminili.


Art. 11
(Locali)

L'attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a garantire la riservatezza del colloquio con l'utente e a realizzare le iniziative di gruppo.


Art. 12
(Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati e convenzioni)

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I consorzi per i servizi sociali e sanitari, accertate le effettive necessità nel quadro della programmazione regionale socio-sanitaria, possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, previo parere favorevole della competente commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:

a) siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 6, in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga di locali idonei, a norma del precedente art. 11;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate dal consorzio ai sensi del precedente art. 8.
La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
La vigilanza sui consultori convenzionali è esercitata, per delega dalla Regione, dai consorzi.



Titolo III
NORME FINANZIARIE



Art. 13
(Finanziamento del servizio)

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:
a) la quota annuale attribuita alla Regione del fondo comune previsto dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 concernente "Istituzione dei consultori familiari";
b) parte del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1973, n. 698 concernente: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia", per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;
c) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.


Art. 14
( Erogazione dei contributi)

La Regione eroga contributi ai consorzi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, per gli interventi nel campo sociale e sanitario relativi al servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili di cui alla presente legge.
A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale di interventi nel quadro della programmazione prevista dall'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 ed annualmente il Consiglio regionale, tenuto conto delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per il servizio di cui alla presente legge ai consorzi che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatici della Regione indicati al precedente art. 4.
I consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione tecnico-illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.
La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, esercita la vigilanza sul servizio, al fine di verificare la rispondenza del medesimo ai piani regionali.


Art. 15
( Istituzione del fondo regionale)

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 30507 denominato "Quota del fondo comune di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori familiari".
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 14.15.41, denominato "Contributi agli enti locali per interventi nel campo sociale e sanitario, concernenti il servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, nel quadro delle attività di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1976, n. 2".
Ai suddetti capitoli n. 30507 e n. 14.15.41 sarà attribuita una previsione, rispettivamente di entrata e di spesa, pari all'ammontare complessivo delle quote del fondo comune di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, che saranno assegnate alla Regione Lazio per gli anni finanziari 1975 e 1976.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.



NORME FINALI E TRANSITORIE



Art. 16
(Delega agli organi di decentramento amministrativo comunale)

Le funzioni amministrative attribuite ai consorzi di cui alla presente legge sono delegate da parte dei consorzi medesimi agli organi di decentramento amministrativo comunale a norma degli artt. 5 e 6 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.


Art. 17
(Attribuzione transitoria delle funzioni dei consorzi ai Comuni)

Fino alla costituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, le funzioni ad essi attribuite dalla presente legge sono svolte dai comuni o, su delega di questi, dagli organi di decentramento amministrativo comunale, in osservanza dei criteri di programmazione indicati all'art. 4 della presente legge.
Parimenti fino all'istituzione dei consorzi per i servizi sociali e sanitari la Regione eroga ai predetti enti i contributi di cui all'art. 14 con le modalità ivi previste, nel rispetto dei criteri di programmazione sopra richiamati.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentite le competenti commissioni permanenti del Consiglio regionale, approva il piano di istituzione dei consultori per il 1976, sulla base dei criteri di cui all'art. 4. La Giunta regionale, in esecuzione del piano, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.


Art. 18
( Attività speciali di aggiornamento)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 10, istituisce attività speciali di aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti locali dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e da altri enti pubblici, che saranno utilizzati per le attività consultoriali.


Art. 19
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 30 aprile 1976, n. 12.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 luglio 1976, n. 196.

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H41900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.