| L.R. 23 Gennaio 1990, n. 5 |
|
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 (1).
|
|
Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 31 marzo 1990, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1990, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |