Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 (1).

Numero della legge: 5
Data: 23 gennaio 1990
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1990

L.R. 23 Gennaio 1990, n. 5
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990 (1).

Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 31 marzo 1990, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.






Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1990, n. 3.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.