L.R. 27 Aprile 1993, n. 21 |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1) (1a) |
Art. 1
Art. 2 1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo è costituita dal bilancio pluriennale 1993/1995, la cui classificazione è conforme alla esposizione del documento politico-programmatico della Giunta regionale approvato dal Consigli regionale con deliberazione n. 446 del 5 agosto 1992. 2. Al fine della più ampia partecipazione dei predetti enti ai momenti più significativi del processo di programmazione regionale, con particolare riguardo alla formazione alla gestione ed alla verifica dei risultati del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Giunta regionale è tenuta ad attuare trimestralmente una consultazione con le amministrazioni provinciali che, nello spirito della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, formuleranno proposte, ed osservazioni anche in ordine alla delega di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1986. Art. 3 1. (Omissis) (2-3). 2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1, dell'art. 22 dello Statuto e della direttiva in materia disposta dal comma 2 dell'art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili. 3. Fino a quando norme legislative statali o regionali non disporranno diversamente, la formale acquisizione normativa nell'ordinamento contabile disposta con il comma 2, ha effetto ai fini dello scioglimento di ogni e qualsiasi riserva operativa o limitativa dell'attività contrattuale della Regione Lazio, ivi compresa quella contenuta nell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992. Art. 4 1. La Giunta regionale, nei casi in cui le leggi regionali prevedano, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il parere preventivo della commissione consiliare permanente su propri provvedimenti amministrativi, approva lo schema della deliberazione da sottoporre alla commissione stessa. 2. Acquisito il parere della commissione consiliare permanente, salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva. 3. Qualora il parere della commissione consiliare permanente non venga espresso entro il termine di cui al comma 2, dell'art. 79 del regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga della facoltà di chiedere al Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente chiarimenti a norma dei commi 7 ed 8, dell'art. 13 dello Statuto, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non si tratti di deliberazioni di competenza consiliare. 1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 (4). 2. Il termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, e da altre leggi regionali ad essa successive, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale è anticipato al 31 maggio di ciascun anno (5). Art. 6 1. Al fine di attivare nuovi interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata l'utilizzazione delle somme conservate mediante delibere di massima tra i residui passivi per le quali, entro i termini del comma 2, non sia stata attivata la concreta realizzazione delle relative opere od interventi. 2. In relazione a quanto precede, entro il 30 aprile 1993 il gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla Giunta regionale con delibera n. 10321 del 19 novembre 1992 dovrà espletare una revisione straordinaria dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e, entro il 30 settembre 1993, una analoga revisione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1992. 3. Le risultanze della revisione verranno iscritte nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993. 4. Le somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco n. 5/b allegato al bilancio e, per un importo di pari ammontare, saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento si provvederà mediante inclusione sull'elenco n. 5/a, al fine di conservare inalterato il limite massimo consentito per il ricorso alla contrazione di mutui. 5. La destinazione delle risorse come sopra individuate il cui ammontare è stimato in misura pari all'entità media annuale dei residui eliminati nei precedenti esercizi dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 92, dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1991, n. 78, e all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 54, sarà disposta con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e, in via prioritaria, sarà finalizzata per il 70 per cento al completamento dei progetti già parzialmente finanziati attraverso il Fondo investimenti per l'occupazione (F.I.O.), la legge n. 183 del 1989, la legge n. 305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e la legge regionale 24 maggio 1990, n. 60. 6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sarà, altresì, disposto il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 7 settembre 1987, n. 51, in materia di artigianato, del provvedimento sulla certificazione sistemi di qualità aziendale ed il cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla CEE in materia di sviluppo dell'occupazione, nonchè il progetto CONVER - per l'importo di L. 5 miliardi - ed i progetti legislativi per la riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa. 7. Con il provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse verrà, altresì, istituito un fondo a sostegno dell'occupazione nel Lazio per: a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti; b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a favorire la mobilità dei lavoratori interessati; c) promuovere la realizzazione di programmi di impiego dei lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili; d) rifinanziare la legge regionale 4 marzo 1985, n. 2, per l'importo di L. 4 miliardi. 8. Per l'istituzione di tale fondo dovrà essere iscritta in bilancio la somma presunta di L. 35 miliardi, di cui L. 5 miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto Lazio. Art. 7 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n. 41106 al n. 41130 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993. 2. Al fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1993, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture medesime degli stanziamenti di cui al comma 1. 3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale di spesa corrente comprensiva di tutte le componenti di spesa. 4. Nulla è innovato con riferimento alla procedura prevista dalla lettera a), comma 5, dell'art. 21, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, in merito alle eventuali assegnazioni integrative da parte dello Stato per la spesa sanitaria. Art. 8
1. In considerazione della decadenza del decreto legge n. 425 del 1990 e del successivo decreto legge n. 75 del 1991, la disposizione contenuta nell'art. 17 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, è abrogata. 2. Per le finalità previste dalla predetta norma viene, di conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, limitatamente alla prima annualità ed alle iniziative attuative poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il previsto importo di L. 3 miliardi viene iscritto al cap. n. 44127 con la denominazione: "Finanziamento regionale al comune di Frosinone per il completamento del conservatorio", prevista nell'art. 16 della legge regionale n. 73 del 1990. Art. 9 1. Per le richieste di attualizzazione dei contributi annuali quindicennali e per la determinazione delle rate per operazioni di leasing mobiliare previste dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 45, il tasso ufficiale di sconto da applicare è quello vigente al 1^ gennaio dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione. Art. 10 1. (Omissis) (6). Art. 11 1. Al settore rapporti con la CEE è attribuito il raccordo unitario ed il collegamento interoperativo delle strutture regionali cui compete la gestione degli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea ivi compresi quelli disposti in applicazione del regolamento CEE n. 2052/88. Ferma restando l'attribuzione delle competenze gestionali delle diverse strutture, l'Assessore regionale cui è attribuita la delega per il predetto settore riferirà alla Giunta ed al Consiglio regionale lo stato di utilizzazione ed accesso ai fondi comunitari e le compatibilità con gli altri interventi finanziari regionali destinati ad iniziative rientranti nei medesimi ambiti. Art. 12 1. Il titolo della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, è così modificato: "Realizzazione di case alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione e all'assistenza in favore degli handicappati, degli anziani e dei malati di Aids". 2. Di conseguenza nel contenuto della stessa legge, ogni volta che compare la parola "riabilitazione", aggiungere "e all'assistenza"; e dopo le parole "handicappati e anziani", aggiungere "e dei malati di Aids" (7). Art. 13 1. All'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, vengono aggiunte le seguenti parole "per un importo fino al 10 per cento dello stanziamento per i comuni che hanno istituito i servizi e presentano alle Regioni i relativi programmi". Art. 14 1. I capitoli n. 01004 e n. 01009 del bilancio 1992 sono unificati nel bilancio 1993, nel capitolo n. 21207 che assume la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per la concessione di contributi negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica (legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4)". Art. 15
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino alla concorrenza di L. 2 miliardi per un impianto per la trasformazione bieticola nella Regione Lazio a carico del capitolo n. 21230 che viene istituito con la seguente denominazione: "Intervento regionale nel settore bieticolo". Art. 16
1. Al bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993, alla tabella "B", spesa, viene aggiunto un nuovo capitolo, cui si attribuisce il n. 52116 con la denominazione: "Interventi per l'innovazione tecnologica in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali industriali". 2. Il nuovo capitolo è finanziato con una previsione di L. 3 miliardi con detrazione di pari somma dal capitolo n. 52101. Art. 17 (Omissis) (8). Art.18
1. Al fine di rendere più tempestiva l'erogazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti per il PIM (Programma integrato mediterraneo) e per le finalità di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 è consentito, con decreti del Presidente della Giunta regionale, apportare variazioni per aggiornare gli stanziamenti dei relativi capitoli in conformità alle determinazioni comunitarie ed alle variazioni di cambio dell'unità monetaria. Art. 19 1. I contributi per insediamenti in aree attrezzate previsti dall'art. 11 della legge regionale 30 settembre 1987, n. 51, già stabiliti nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono concessi fino ad un massimo di L. 60.000.000. Sono ammesse a tale beneficio le domande presentate successivamente alla data del 30 giugno 1992. 2. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, per i capitoli di spesa n. 22220, n. 22223 e n. 22224. Art. 20 1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, sono estese anche ai consorzi così come definiti dalle legge n. 443 del 1985 e n. 317 del 1991. 2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla decisione CEE SG (93) D/1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n. 7 del 1988 è integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6252 del 2 luglio 1992. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 7 del 1988. Art. 22
1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si è venuta a determinare a seguito del trasferimento da parte dello Stato di risorse inferiori alle necessità dell'attuale servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sentita la commissione consiliare permanente della sanità, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Art. 23
1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unità sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla Usl Rm/4 per conto delle Usl del rispettivo ambito territoriale. Art. 24
1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 31 dicembre 1992, n. 58 nella prima fase di attuazione della stessa legge sono inseriti anche l'intervento sperimentale per la riconversione a metano di alcuni veicoli del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, nonchè l'intervento per la realizzazione di corsie protette per i mezzi pubblici e di nuove isole pedonali nella città di Roma (spesa L. 6 miliardi) (11). 2. Gli interventi di cui sopra sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 58 del 1992 previsti al cap. n. 13108 della proposta di bilancio 1993, e già riservati agli studi del comune di Roma. Art. 25 (12)
[ 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale istituita a norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è attribuita priorità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 394 del 1991 e del D.M. del 12.2.1993, nell'erogazione dei finanziamenti regionali stanziati per la realizzazione sul territorio compreso entro i confini dell'area protetta di interventi, impianti o spese previste nel piano dell'area protetta, relativamente a: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'area, acqua, suolo; d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio e delle attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; i) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro).] Art. 26 1. Per dare attuazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" artt. 7 e 23, si dispone lo stanziamento di L. 500 milioni. 2. Il pari importo è a carico del cap. n. 511120. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e alla modifica della tabella "B". [1. E' istituita l'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 53 dello Statuto al fine: a) di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo compatibile previsti dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46; b) collaborare con gli uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari; c) curare per conto della Regione la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle aree protette. 1 bis. Sono organi dell'agenzia regionale per i parchi: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Collegio dei revisori dei conti 1 bis 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone di comprovata qualificazione in materia di tutela dell’ambiente e di gestione delle aree naturali protette, di cui: a) uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia; b) quattro designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre quarti; c) uno designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) uno designato dalle associazioni ambientaliste che operano a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, o iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche. 1 bis 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti. 1 bis 3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri nominati dal Presidente stesso, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato per assicurare la rappresentanza delle opposizioni, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 1 ter. Agli Organi di cui al comma 1bis si applicano relativamente alla durata in carica ed alla determinazione dei compensi le disposizioni previste nella legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni per il Consiglio direttivo, per il Presidente e per il Collegio dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali 1 quater. Relativamente alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica dell'Agenzia regionale per i parchi si applicano le disposizioni previste nella l.r. 29/1997 e successive modificazioni per le strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali 2. Lo statuto dell’Agenzia regionale per i parchi e le relative modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale. 3. E' contemporaneamente istituito un fondo di dotazione dell'importo di L. 1 miliardo per le attività di gestione dell'Agenzia. 4. Il pari importo è a carico del capitolo n. 13136. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella "B".] Art. 28 1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'acquisizione di beni e servizi è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9. Art. 29
1. (Omissis) (13). 2. (Omissis) (14). 3. (Omissis) (15). 4. (Omissis) (16). 5. L'autorizzazione di spesa è articolata in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e L. 7 miliardi per il 1994, mediante utilizzazione delle partite contabili iscritte al cap. n. 39002, lettera a) per l'anno 1993 ed al cap. n. 39002, lettera a) per il 1994. 6. Le risorse relative alle predette finalità sono trasferite in ragione del 45 per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma. 7. Le domande di contributo sono presentate alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da operatori pubblici e privati compresi coloro che per il medesimo titolo hanno già presentato alla Regione la domanda ai sensi della legge regionale n. 62 del 1990 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il contributo. 8. Le amministrazioni provinciali redigono, sulla base delle risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma organico di interventi che deve essere approvato con delibera del consiglio provinciale. 9. La misura del contributo relativa agli interventi previsti nei programmi provinciali non può eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile. A parità di condizione sono ritenuti prioritari gli interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi interessati alla legge regionale n. 62 del 1990. 10. Con cadenza semestrale le province riferiscono alla Regione sull'entità dei contributi concessi e sullo stato di attuazione dei programmi. 11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione dei programmi stessi, può deliberare il recupero dei fondi assegnati per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi; la Giunta regionale può, altresì, disporre, su richiesta delle amministrazioni provinciali interessate, la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi medesimi. 12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 4, le disposizioni della legge regionale n. 62 del 1990 non incompatibili con quelle espressamente previste per i medesimi interventi. Art. 30 1. Parte dello stanziamento previsto al cap. n. 32443, tabella "B" spesa, per L. 300 milioni, è destinato al comune di Civitella S. Paolo per l'acquisto del Castello Ducale. Art. 31
(11) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |