Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti.

Numero della legge: 34
Data: 7 agosto 1998
Numero BUR: 24
Data BUR: 29/08/1998

L.R. 07 Agosto 1998, n. 34 (1)
Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti.


Capo I
Disposizioni Generali



Art. 1
(Finalità )

1. Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico, nonché di crisi occupazionale esistenti nel territorio della provincia di Rieti, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la realizzazione di un progetto di sviluppo con i seguenti obiettivi:
a) sostegno all'occupazione;
b) sviluppo del sistema scolastico;
c) adeguamento antisismico dei centri storici;
d) promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei comuni;
e) sviluppo dell'attività turistica;
f) valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche;
g) cofinanziamento alle società consortili di comparto.

1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, ciascuna impresa può beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla presente legge purché le stesse si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dalla normativa comunitaria.(1a)


Capo II
Sostegno all'occupazione



Art. 2
(Modifica della deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 291)

1. Le agevolazioni previste al punto 3.1.1. della deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 291, attuativa dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, sono estese anche alle imprese localizzate nei comuni ricadenti in zona montana, così come definita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.


Art. 3
(Reimpiego dei lavoratori occupati in lavori socialmente utili)

1. Al fine di favorire, anche attraverso lo sviluppo delle professionalità acquisite, il reimpiego dei soggetti utilizzati in provincia di Rieti, per lavori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente, la Regione interviene per finanziare progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 consistono in contributi:
a) in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per progetti di importo non superiore a 150 milioni e relativamente alle cooperative su terre pubbliche, non superiore a 750 milioni;
b) in conto interesse pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa.

3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

4. Alla domanda di cui al comma 3, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. Il progetto deve indicare, in particolare:
a) gli obiettivi produttivi da realizzare;
b) la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti e i servizi oggetto dell'attività, suffragata da eventuali ricerche di mercato;
c) l'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;
d) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2.


Art. 4
( Piani di insediamento produttivo)

1. Per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo i comuni possono avvalersi, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 possono applicarsi ai comuni:
a) dotati di strumento urbanistico vigente;
b) con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
c) privi di aree attrezzate per l'artigianato o per le attività industriali o comunque di aree destinate ad insediamenti produttivi.

3. La Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al cinquanta per cento a consorzi artigiani o misti per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione dei piani di insediamento produttivo di cui al comma 1 indipendentemente dalla dimensione demografica del comune di riferimento (2).

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi dalla Regione secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, in quanto compatibili, e in via prioritaria a favore dei consorzi che presentino richieste relative a soluzioni intercomunali.


Art. 5
(Recupero fabbricati industriali in disuso)

1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nella provincia di Rieti, la Regione promuove il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del Consorzio industriale Rieti-Cittaducale, di seguito denominato Consorzio e dell'area industriale del comune di Borgorose (2a).

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo la cui gestione è affidata al Consorzio che tramite la propria tesoreria gestisce il fondo in conformità agli obiettivi e alle finalità del presente articolo e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 e successive modificazioni (2b).

3. Sulla base delle richieste avanzate dagli imprenditori, dagli artigiani della provincia di Rieti, il Consorzio individua i fabbricati industriali in disuso idonei ad ospitare una o più unità produttive di piccola o media dimensione.

4. Sui fabbricati di cui al comma 3, il Consorzio, ravvisata l'urgenza e la necessità, avvia, se necessario, la procedura per l'esproprio ai fini dell'acquisto per terzi (2c).

5. Il Consorzio con il fondo rotativo di cui al comma 2, attraverso la propria tesoreria, garantisce i mutui accesi dalle imprese, tramite la tesoreria stessa, per investimenti sino ad 1 miliardo di lire (2d).

6. Il Consorzio informa i potenziali utilizzatori delle disponibilità di fabbricati industriali tramite pubblici avvisi, nonché attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati.
(Omissis) (2e).


Art. 6
(Commercializzazione ed esportazione)

1. Al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti, la Regione concede contributi a favore dell'amministrazione provinciale e di imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export costituito ai sensi della legge 21 marzo 1981, n. 240 e successive modificazioni e della legge 21 marzo 1989, n. 83 e successive modificazioni.(2ee)

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla realizzazione di programmi di intervento tesi ad agevolare l'attività di export;
b) a sostenere e ad abbattere i costi relativi alle operazioni di export.

3. I programmi di intervento di cui al comma 2, lettera a) si riferiscono, in particolare, a:
a) studi di mercato;
b) dimostrazioni e pubblicità, nonché costituzione di campionari e di depositi;
c) rappresentanze permanenti all'estero;
d) costituzione di reti di vendita e di centri di assistenza all'estero nonché al loro funzionamento;
e) abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al cinquanta per cento, dovuti a fronte di esportazioni.

4. Le operazioni di export di cui al comma 2, lettera b), riguardano, tra l'altro:
a) certificati d'origine;
b) spese doganali;
c) visti consolari;
d) resa a porto;
e) assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all'estero;
f) introduzione di appositi marchi, anche temporanei.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base ai criteri indicati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio e secondo le procedure di cui al Titolo II, Capo IV, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni, e comunque nella misura massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 5 sono indicati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6 bis
(Sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova )

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo integrato dell'area di Osteria Nuova, la Regione concede finanziamenti tesi a favorire l'integrazione e l'equilibrata crescita dei settori del terziario, del commercio, ivi comprese le fiere ed i mercati, della residenza, della ricettività turistica, dei beni culturali ed archeologici, dei servizi sociosanitari, dello sport e dell'istruzione scolastica.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati all'amministrazione provinciale in base alle specifiche iniziative previste nei settori di cui al comma 1 e contenute all'interno di uno specifico progetto d'area predisposto dall'amministrazione provinciale.

3. Le domande per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 devono essere presentate ai competenti assessorati regionali corredate della documentazione necessaria per la valutazione tecnica e gestionale dell'opera.

4. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, avviene secondo le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto applicabili. (2eee)


Capo III
Sviluppo del sistema scolastico



Art. 7
(Realizzazione e gestione di strutture scolastiche)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di insegnamento, la provincia di Rieti, sulla base di un'analisi su scala decennale dell'evoluzione della popolazione scolastica nel proprio territorio, nonché delle richieste avanzate dai singoli comuni, approva un piano straordinario concernente la realizzazione, anche attraverso il recupero, di strutture destinate ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, in posizione baricentrica a comuni che hanno:
a) popolazione non superiore a 3000 abitanti;
b) scarsa popolazione in età scolare.

2. La Regione approva il piano provinciale di cui al comma 1 e il finanziamento degli interventi previsti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Nell'ambito della programmazione provinciale, i comuni associati o le comunità montane rientranti nel medesimo bacino d'utenza, individuano l'area nella quale realizzare la struttura scolastica, la cui progettazione è affidata al comune nel quale essa ricade.

4. Al fine di ottenere i finanziamenti di cui al comma 2, i comuni associati o le comunità montane rientranti nel medesimo bacino di utenza, presentano alla provincia apposita domanda nella quale è prevista:
a) la forma scelta per la gestione associata della struttura scolastica realizzata;
b) l'impegno, da parte delle amministrazioni comunali interessate a coprire con propri fondi la spesa eccedente il finanziamento regionale anche, eventualmente, mediante l'utilizzo di edifici scolastici dismessi di proprietà dei comuni rientranti nella forma di gestione di cui alla lettera a).

5. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 4, la provincia, dopo aver valutato la conformità del progetto presentato alla programmazione provinciale e alle disponibilità di bilancio della Regione, ammette lo stesso a contributo.

6. A seguito della dichiarazione di ammissione a contributo da parte dell'amministrazione provinciale, il comune incaricato ai sensi del comma 3, adotta con delibera il progetto esecutivo che costituisce variante allo strumento urbanistico ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

7. La variante di cui al comma 6 è approvata secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni.

8. All'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo provvede la provincia secondo le modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.

9. Alle spese di progettazione di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo n. 28115 denominato "Fondo per la progettazione" di cui alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.


Capo IV
Adeguamento antisismico



Art. 8
(Finanziamenti regionali)

1. La Regione interviene per finanziare opere di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio situato nei centri storici dei comuni della provincia di Rieti classificati sismici ai sensi della normativa statale.

2. La richiesta di finanziamento è inoltrata all'amministrazione regionale decentrata opere e reti di servizi e mobilità di Rieti, di seguito denominata amministrazione decentrata, che ne cura l'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che economico.

3. Alla richiesta di cui al comma 2, devono essere allegati:
a) una relazione tecnico-economica in grado di delineare l'impegno finanziario necessario per la realizzazione dell'opera;
b) la documentazione richiesta ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 4.

4. L'amministrazione decentrata, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, approva, indicando anche il numero dei progetti finanziabili con le risorse assegnate, una graduatoria sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) rapporto costi-benefici;
b) uso per fini abitativi dell'immobile da parte dei proprietari ivi residenti;
c) pregio e valore storico-artistico dell'immobile;
d) vetustà dell'immobile.

5. I soggetti interessati presentano i progetti esecutivi dell'opera finanziata entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'amministrazione decentrata dell'inserimento in graduatoria.

6. La Regione concede:
a) contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 300 milioni, nella misura non superiore al:
1) venti per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati S/9 o S/6 ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni (2f);
2) trenta per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati A/12 ai sensi della legge 64/1974 e successive modificazioni (2g);
(Omissis) (2h).


Capo V
Esercizio in forma associata delle funzioni amministrative



Art. 9
(Progetti di gestione associata)

1. La Regione promuove le iniziative dei comuni volte ad esercitare, in forma associata e secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi e le funzioni amministrative relativi a:
a) trasporto scolastico;
b) polizia municipale;
c) attività strumentale alla pianificazione territoriale;
d) catasto unificato;
e) servizi anagrafici unificati;
f) promozione culturale in forma consortile (3).

2. A tal fine i comuni possono predisporre progetti di affidamento della gestione dei servizi e delle funzioni di cui al comma 1 ad associazioni intercomunali o alle comunità montane da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali per il relativo finanziamento (3a).

3. I progetti di gestione di cui al comma 2 devono indicare:
a) l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio della gestione associata;
b) le risorse umane e strumentali da assegnare alla gestione associata;
c) la disciplina amministrativa e finanziaria della gestione associata.

4. La Regione finanzia il progetto di gestione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale e regionale e contribuisce, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, agli oneri sostenuti dalla gestione associata mediante la previsione di un piano di programmazione articolato in fasi diversificate per tempi e modalità di assistenza in un arco di tempo determinato.

5. L'intervento finanziario della Regione può riguardare, altresì, la formazione professionale del personale da destinare alla gestione associata nonché, nella fase di avvio del progetto, l'assistenza tecnica degli uffici regionali.


Capo IV
Sviluppo dell'attività turistica



Art. 10
(Collegamenti a fune)

1. Al fine di migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio compreso nella medesima provincia, la Regione interviene per finanziare:
a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di impianti di collegamenti a fune tra ambiti sovracomunali;
b) la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a).

2. I soggetti interessati al finanziamento previsto al comma 1, lettera a), presentano, secondo la procedura di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 62 e successive modificazioni, domanda corredata del relativo progetto preliminare, già approvato con delibera dagli enti locali competenti.

3. La Regione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, convoca una conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

4. Alla conferenza di cui al comma 3 partecipano i responsabili delle strutture regionali o statali competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché i membri del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture (CTCR) di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono collegialmente il proprio parere.

5. I progetti preliminari regolarmente pervenuti che ottengono il parere favorevole della conferenza, sono ammessi a contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. La realizzazione dei progetti di cui al comma 5 è finanziata dalla Regione, ai sensi del comma 1, lettera b), nella misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo previsto.


Art. 10 bis
(Sale o multisale cinematografiche)

1. Al fine di incrementare la presenza di sale o multisale cinematografiche nelle realtà periferiche della provincia, anche mediante la realizzazione di un circuito cinematografico, la Regione concede contributi per:
a) la realizzazione di nuove sale o multisale cinematografiche;
b) la ristrutturazione di sale o multisale cinematografiche;
c) l'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle attrezzature di sale o multisale cinematografiche;
d) il recupero di ex sale o multisale cinematografiche non più in servizio.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a) può riguardare anche l'acquisto di immobili compresi i suoli di sedime; in questo caso il beneficiario del contributo si impegna, con specifica dichiarazione, a destinare l'acquisto effettuato esclusivamente per le finalità del presente articolo, pena la decadenza dal contributo stesso.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale a comuni proprietari o detentori a qualsiasi titolo di sale o multisale cinematografiche ovvero gestori delle stesse.

4. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assessorato regionale competente in materia di cultura unitamente alla seguente documentazione:
a) progetto preliminare dell'intervento, con l'indicazione, ove necessario, della data di conclusione dei lavori;
b) dichiarazione, ove necessaria, di rispondenza del progetto alle norme urbanistiche;
c) preventivo di spesa e piano di copertura finanziaria.

5. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il piano degli interventi ammessi ai contributi di cui al comma 1, tenendo conto delle priorità previste al comma 6.

6. Sono considerati interventi prioritari, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, nell'ordine:
a) il completamento degli interventi già avviati;
b) gli interventi di cui al comma 1, lettera d);
c) gli interventi di cui al comma 1, lettera c) ed in particolare la messa a norma degli impianti;
d) gli interventi di cui al comma 1, lettera a) ed in particolare l'acquisto di immobili ai sensi del comma 2.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Regione, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della rendicontazione delle spese effettuate e, qualora previsto, del progetto esecutivo dell'intervento, inclusa, ove richiesta, la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) l'erogazione dei contributi avviene secondo le procedure previste dalla l.r. 88/1980 e successive modificazioni in quanto applicabili.".

9. In fase di prima attuazione le domande per la concessione di contributi di cui al presente articolo devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di promozione della cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 Dopo la lettera n) dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
"n bis) capitolo n. 44357 denominato: "Contributi per sale o multisale cinematografiche" (Art. 10 bis): con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 1.265 milioni. (3b)


Capo VII
Valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche



Art. 11
(Finanziamenti)

1. Al fine di promuovere e sostenere iniziative tese a sviluppare ed a valorizzare le produzioni agricole e zootecniche locali in rapporto con la gastronomia tipica connessa alla genuinità dei prodotti, la Regione interviene per finanziare la realizzazione di laboratori ed impianti di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici tipici locali delle aziende dirette coltivatrici finalizzate alla vendita diretta dei prodotti dell'azienda ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.

2. La domanda per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1 deve essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura l'istruttoria con le procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 1997, n. 2918, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 1997, n. 6945 concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, Titoli II e III.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione concede a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 150 milioni, nella misura del:
a) nelle zone svantaggiate:
1) quarantacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili;
2) trenta per cento per gli altri tipi di investimento;
b) nelle altre zone:
1) trentacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili;
2) venti per cento per gli altri tipi di investimento.


Capo VIII
Cofinanziamento alle societa' consortili di comparto



Art. 12

(Progetti di sviluppo delle attività produttive)

1. La Regione concede alla provincia di Rieti un finanziamento al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'attività turistica ed agro-silvo-zootecnica, nonché il rilancio della piccola media industria e dell'artigianato, all'interno del territorio provinciale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la provincia destina il contributo regionale alle società consortili di comparto istituite dalla medesima provincia, quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle stesse società consortili per lo sviluppo delle attività produttive indicate al comma 1.


Capo IX
Disposizioni finali e transitorie



Art. 13

(Termine di presentazione)

1. Al fine di ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Per l'anno 1998 i soggetti interessati ad ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, devono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.


Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000 milioni per il triennio 1998-2000, rispettivamente L. 1.000 milioni per il 1998, L. 3000 milioni per il 1999, e L. 2.000 milioni per il 2000, è iscritto ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1998- 2000:
a) capitolo n. 22147 denominato: "Contributo per progetti finalizzati alla formazione d'impresa e alla realizzazione di lavoro stabile" (art. 3)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 100 milioni
2000 L. 150 milioni
b) capitolo n. 22254 denominato: "Contributo in conto capitale a consorzi artigiani per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di piani di insediamento produttivo" (art. 4)
1998 L. 100 milioni
c) capitolo n. 22148 denominato: "Costituzione presso il Consorzio per il Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale del fondo speciale rotativo per il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nel'area del medesimo consorzio industriale" (art. 5)
1998 L. 100 milioni
d) capitolo n. 22323 denominato: "Contributo in favore delle imprese per la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti della provincia di Rieti" (art. 6)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 200 milioni
2000 L. 100 milioni
e) capitolo n. 44113 denominato: "Contributo per l'adozione del piano straordinario da parte della provincia di Rieti per la realizzazione di strutture destinate ad uso della scuola materna, elementare e media inferiore" (art. 7)
1998 L. 200 milioni
1999 L. 200 milioni
2000 L. 100 milioni
f) capitolo n. 32466 denominato: "Contributo in conto capitale per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti" (art. 8)
1998 L. 150 milioni
1999 L. 1.100 milioni
2000 L. 700 milioni
g) capitolo n. 32467 denominato: "Contributi in conto interessi per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti" (art. 8)
1998 L. 150 milioni
1999 L. 700 milioni
2000 L. 400 milioni
h) capitolo n. 13148 denominato: "Contributo per il finanziamento dei progetti comunali di gestione associata finalizzati ad esercitare i servizi e le funzioni amministrative nei comuni della provincia di Rieti" (art. 9)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 200 milioni
2000 L. 200 milioni
i) capitolo n. 32505 denominato: "Contributo per la progettazione e la realizzazione di collegamenti a fune tra ambiti sovracomunali nella provincia di Rieti" (art. 10)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 100 milioni
2000 L. 150 milioni
l) capitolo n. 21177 denominato: "Contributi in conto capitale per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche nella provincia di Rieti" (art. 11)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 150 milioni
2000 L. 100 milioni
(Omissis) (3c)
n) capitolo n. 28150 denominato: "Contributo alla provincia di Rieti quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle società consortili" (art. 12)
1998 L. 50 milioni
1999 L. 100 milioni (4).

2. La copertura finanziaria del predetto complessivo importo di L. 6.000 milioni è assicurata mediane utilizzazione, di parti importo, degli stanziamenti iscritti alla lettera a) del capitolo n. 29002 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio annuale e pluriennale 1998-2000.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 29 agosto 1998, n. 24 (S.O. n. 2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica

(1a) Comma inserito dall'articolo 33 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(2) Comma così modificato dall'art. 24 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.

(2a) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2b) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2c) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2d) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2e) Seguiva un comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2ee) Comma così modificato dall'articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(2eee) Articolo inserito dall'articolo dall'articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(2f) Numero così modificato dall'art. 11, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2g) Numero così modificato dall'art. 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2h) Seguiva la lettera b), abrogata dall'art. 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.

(3a) Comma così modificato dall' art. 11, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(3b) Articolo inserito dall'articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(3c) Seguiva la lettera m) abrogata dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(4) Per utile coordinamento si riporta integralmente l'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57:
"26. 1. Gli importi di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 34/1998 sono modificati come segue:
lettera a) Cap. 22147 - 50.000.000
lettera d) Cap. 22323 - 50.000.000
lettera e) Cap. 44113 - 200.000.000
lettera g) Cap. 32467 - 150.000.000
lettera i) Cap. 32505 - 50.000.000
lettera l) Cap. 21177 - 50.000.000
lettera c) Cap. 22148 + 200.000.000
lettera f) Cap. 32466 + 150.000.000
lettera n) Cap. 28150 + 200.000.000.".









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.