[ Art. 1
Ai fini della tutela e per l'incremento della selvaggina migratoria, le limitazioni di tempo previste dall'art. 3 dela legge regionale 13 luglio 1973, n. 26, concernente la "Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973/1974" vengono estese anche alla selvaggina migratoria.
Art. 2
La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1973, n. 19.
(2) Legge abrogata dal numero 69) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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