Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) (1)

Numero della legge: 26
Data: 28 dicembre 2007
Numero BUR: 36 S.O. 6
Data BUR: 29/12/2007
L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) (1)


SOMMARIO



CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA


Art. 1 Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario

Art. 2 Rifinanziamento di leggi regionali

Art. 3 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata

Art. 4 Interventi a sostegno di una finanza etica

Art. 5 Limiti agli impegni di spesa

Art. 6 Copertura del disavanzo sanitario relativo all’anno 2006

Art. 7 Copertura del disavanzo sanitario relativo all’anno 2007

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche [abrogato]

Art. 9 Modello statistico e banca dati dei bilanci comunali

Art. 10 Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ


Art. 11 Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata

Art. 12 Interventi finalizzati alla lotta della povertà e dell’esclusione sociale ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà

Art. 13 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale” e successive modifiche

Art. 14 Modifica all’articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale”

Art. 15 Vigile di prossimità

Art. 16 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a “Misure a sostegno dei giovani”

Art. 17 Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate

Art. 18 Sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - abrogato


CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 19 Iniziative per l’attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 “Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici”

Art. 20 Documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica

Art. 21 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico

Art. 22 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche

Art. 23 Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Art. 24 Promozione dell’associazionismo tra comuni. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 e 30 luglio 1996, n. 30 e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 25 Fondo di spesa corrente per assistenza alla progettazione nell’ambito del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale

Art. 26 Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a.

Art. 27 Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo rotativo per le PMI

Art. 28 Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive

Art. 29 Promozione della costituzione del polo dell’animazione del Lazio

Art. 30 Contributi per gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche

Art. 31 Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali

Art. 32 Modifiche alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche” [abrogato]

Art. 33 Fondo per la ricerca e lo sviluppo sperimentale in ambito sanitario

Art. 34 Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione

Art. 35 Azioni per lo sviluppo socio-economico degli enti locali derivate da processi di partecipazione

Art. 36 Realizzazione dell’iniziativa “Festival del pensiero scientifico”

Art. 37 Interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale

Art. 38 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche all’ articolo 176 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.


CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LO SVILUPPO TURISTICO ED OCCUPAZIONALE DEL LITORALE LAZIALE

Art. 39 Interventi regionali di difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini

Art. 40 Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a

Art. 41 Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale. Disposizione transitoria per completare l’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifica all’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007”


CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

Art. 42 Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie abrogato

Art. 43 Determinazione dei livelli massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie per il settore privato

Art. 44 Disposizioni relative ai bilanci di previsione delle aziende sanitarie per l’esercizio 2008

Art. 45 Contenimento delle spese di consulenza non sanitarie delle aziende del servizio sanitario regionale

Art. 46 Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali


Art. 47 Modifica alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 "Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale”

Art. 48 Contributo a favore del Centro regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica

Art. 49 Modifica all'articolo 146 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ad interventi in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica

Art. 50 [Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura abrogato]

Art.51 Affidamento degli spazi ricreativi e commerciali delle strutture sanitarie pubbliche

Art. 52 Criteri per il calcolo del reddito per la degenza e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA

Art. 53 Istituzione delle comunità territoriali di servizio sociale

Art. 54 Misure di sostegno alla genitorialità

Art. 55 Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Art. 56 Fondo per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti

Art. 57 Modifica all’articolo 56 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo agli interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti


CAPO VII
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

Art. 58 Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro

Art. 59 Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali

Art. 60 Regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le aziende unità sanitarie locali


CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 61 Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2007, n. 4 “Disciplina delle Università popolari”

Art. 62 Modifiche alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 "Università della terza età"

Art. 63 Modifica alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” e successive modifiche

Art. 64 Centenario della giornata dedicata alle donne

Art. 65 Festival della fiction di Roma


CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 66 Interventi in materia di mobilità integrata e sostenibile

Art. 67 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche. Disposizione transitoria

Art. 68 Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 "Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione"

Art. 69 Disposizione transitoria relativa alle domande di contributo per le attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente


CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LA CASA

Art. 70 Sportelli per l'emergenza abitativa

Art. 71 Sostegno alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa

Art. 72 Contributi alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica -ATER- per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l’utenza


CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 73 Misure straordinarie per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro

Art. 74 Stabilizzazione personale precario

Art. 75 Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche

Art. 76 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti

Art. 77 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modifiche"

Art. 78 Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 " Istituzione del garante dell'infanzia e dell’adolescenza " e successive modifiche

Art. 79 Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti

Art. 80 Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale


CAPO XII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche

Art. 82 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche

Art. 83 Consorzio Acilia-Dragona

Art. 84 Istituzione di un fondo regionale per la class-action

Art. 85 Modifica all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla sospensione dell’addizionale regionale sul gas metano per uso industriale

Art. 86 Modifica all’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4


CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione . Opportune misure

Art. 88 Entrata in vigore





CAPO I
Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa




Art. 1
(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)


1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2008 in termini di competenza e di cassa nell’importo di 4.067.483.621,41 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2008.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.



Art. 2
(Rifinanziamento di leggi regionali)


1. Relativamente all’anno finanziario 2008 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.




Art. 3
(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)


1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.



Art. 4
(Interventi a sostegno di una finanza etica)


1. La Regione si avvale in via preferenziale, con procedure di evidenza pubblica, di operatori finanziari che rispondono ad un profilo di responsabilità ambientale e sociale. Costituiscono motivo di esclusione attività finanziarie rivolte alla produzione e al commercio di armi o al finanziamento, diretto o indiretto, di attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sul mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.

2. Nelle operazioni finanziarie è assicurata la massima trasparenza e promossa la partecipazione dei cittadini, in particolare attraverso le seguenti attività:
a) la sottoscrizione dei titoli obbligazionari etici emessi dalla Regione;
b) la fase di valutazione dei risultati conseguiti attraverso l’utilizzo delle risorse reperite.

3. Nell’uso delle risorse finanziarie, la Regione garantisce la massima trasparenza secondo il principio di tracciabilità, attraverso la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse stesse all’obiettivo annunciato, dei risultati conseguiti e degli eventuali scostamenti.

4. Nella selezione degli investimenti, la Regione ritiene qualificanti i progetti che favoriscono la questione sociale, promuovono la tutela dell’ambiente e la qualità della vita, favoriscono uno sviluppo locale eco-compatibile, prevedono un partenariato con il terzo settore e lo sviluppo della cooperazione interistituzionale.



Art. 5
(Limiti agli impegni di spesa)


1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare per il 2008 è pienamente esercitata nel caso delle spese fisse o aventi natura obbligatoria, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, degli interessi, dei trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, delle spese per l’attuazione di programmi comunitari, delle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, il sociale, la sanità, la sicurezza sul lavoro, l’istruzione, la sicurezza integrata, delle annualità relative ai limiti d’impegno, delle rate di ammortamento dei mutui e delle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2008, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma l, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo.

4. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione posta dal comma 3, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio.



Art. 6
(Copertura del disavanzo sanitario relativo all’anno 2006)


1. Al fine di assicurare la copertura del maggior disavanzo sanitario accertato per l’anno 2006 pari a 232 milioni di euro, concorrono, al netto della complessiva riduzione di spesa prevista nella legge regionale 26 luglio 2007, n. 12 (Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria) e confermata anche per l’esercizio 2008, i seguenti importi:
a) 61 milioni di euro, derivanti dal vincolo di quota parte degli accertamenti di maggiore entrata di cui alla tassa automobilistica relativa all’anno 2007 privi di finalizzazione;
b) 58 milioni di euro, derivanti dal vincolo delle maggiori risorse derivanti dalla compartecipazione all’IVA relativa all’anno 2005 rispetto alla quota riferibile al finanziamento del servizio sanitario regionale, in quanto non precedentemente iscritta in bilancio.

2. Per la finalità di cui al presente articolo, lo stanziamento del capitolo H31600, denominato “Copertura disavanzo sanitario 2006”, è stabilito per il 2008, in termini di competenza e di cassa, in 232 milioni di euro.



Art. 7

(Copertura del disavanzo sanitario relativo all’anno 2007)


1. Al fine di assicurare la copertura del maggior disavanzo sanitario accertato per l’anno 2007, pari a 310 milioni di euro, è istituito, nell’ambito dell’UPB H31, un apposito capitolo denominato “Copertura disavanzo sanitario 2007”, con pari stanziamento di 310 milioni di euro in termini di competenza e di cassa. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante:
a) 52 milioni di euro, derivanti dalla riduzione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell’UPB R11 concernenti il funzionamento del Consiglio regionale, a cui si fa fronte tramite l’utilizzo del rispettivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007;
b) 58 milioni di euro, vincolando le maggiori risorse derivanti dalla compartecipazione all’IVA relativa all’anno 2006 rispetto alla quota riferibile al finanziamento del servizio sanitario regionale, in quanto non precedentemente iscritta in bilancio;
c) 98 milioni di euro, vincolando le risorse derivanti dalle maggiori entrate da manovra fiscale sull’IRAP indicate per gli anni 2005 e 2006 dal dipartimento per le politiche fiscali;
d) 102 milioni di euro, vincolando quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica relativa all’esercizio 2008.



Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche)

(1.1)


Art. 9
(Modello statistico e banca dati dei bilanci comunali)


1. La Regione promuove il raccordo con le autonomie locali al fine di configurare il territorio regionale come una federazione di città e di territori, in armonia con quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, nonché di sviluppare politiche integrate che valorizzino e rendano coeso e coerente il sistema regionale e locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia una collaborazione con l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) e con l’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) tesa, oltre che allo studio dello sviluppo del territorio e dei suoi rapporti con le politiche di finanza pubblica dei diversi livelli di governo riconosciuti dalla Costituzione, alla realizzazione di un modello statistico e di una banca dati dei bilanci comunali in grado di individuare i diversi livelli di ricchezza e la relativa distribuzione sul territorio regionale e i trasferimenti regionali.

3. Nella realizzazione del modello statistico e della banca dati dei bilanci comunali di cui al comma 2, è sperimentata la definizione di un sistema di contabilità ambientale monetaria, elaborato secondo i criteri e gli standard definiti dal sistema statistico europeo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le condizioni per la collaborazione tra la Regione, l’IFEL e l’ARALL.

5. Alla realizzazione dell’iniziativa di cui al presente articolo provvede l’assessorato regionale competente in materia di bilancio, di concerto con l’assessorato competente in materia di affari istituzionali, con il supporto dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A..

6. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C11, di un apposito capitolo denominato “Finanza locale e bilancio consolidato della P.A. regionale”, con uno stanziamento, per il biennio 2008-2009, pari a 50 mila euro per ciascun anno. (1a)



Art. 10
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)


1. In considerazione dell’attuale situazione debitoria della Regione e dell’esigenza di reperire risorse per la copertura dei disavanzi sanitari nonché al fine del necessario coordinamento delle competenze in materia di patrimonio immobiliare della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, la Regione promuove ogni iniziativa idonea ai fini della piena valorizzazione del suddetto patrimonio, anche sulla base della ricognizione già effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2006) nonché in ordine alle ulteriori misure già intraprese ai sensi della suddetta norma.

2. La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, il piano definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti.



CAPO II
Disposizioni in materia di coesione sociale e contrasto alla povertà





Art. 11 (1b)
(Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e
prestazioni con tariffazione differenziata)





Art. 12 (1b)
(Interventi finalizzati alla lotta della povertà e dell’esclusione sociale
ed azioni a sostegno delle persone anziane in difficoltà)






Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di
interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito
del territorio regionale” e successive modifiche)


1. All’articolo 1 della l.r. 15/2001, dopo le parole: “nel proprio territorio,” sono inserite le seguenti: “assume direttamente iniziative e”.

2. L’articolo 2 della l.r.15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Interventi)


1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1:
a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale;
b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;
c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato.”.

3. L’articolo 3 della l.r. 15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti
e iniziative dirette della Regione)


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:
a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2 , comma 1, lettera c).

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2 può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”.

4. L’articolo 4 della l.r. 15/2001 è abrogato.

5. L’articolo 5 della l.r. 15/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)


1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentita la commissione consiliare speciale “Sicurezza, contrasto all’usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità” ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:
a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l’elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
d) le quote massime ammesse al finanziamento.”.

6. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 15/2001 sono abrogati.

7. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalla commissione consiliare speciale “Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità” e dall’assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e del presidente della commissione consiliare speciale “Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità” svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni.”.

8. All’articolo 10 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli:
a) capitolo R45504 denominato “Finanziamenti regionali per attività in materia di sicurezza integrata – parte corrente” con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni 200 mila euro;
b) capitolo R46501 denominato “Finanziamenti regionali dei progetti di intervento per la Sicurezza Integrata – parte in conto capitale” con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni di euro;
c) capitolo R45520. “Spese connesse al finanziamento e alle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2001” con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l’anno 2008, 300 mila euro per l’anno 2009 e 300 mila euro per l’anno 2010.”;
b) il comma 2 è abrogato.

9. Il capitolo R45501 “Progetti per la sicurezza urbana” è soppresso e il capitolo R45516 “Spese per interventi diretti alla promozione della sicurezza - art. 9, l.r. n. 10 del 17 febbraio 2005”, rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui e per l’assolvimento delle obbligazioni assunte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 14
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1
“Norme in materia di polizia locale”)


1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “dell’Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Regioni d’Europa – Federazione Lazio (Aiccre – Lazio).”.




Art. 15 (1c)
(Vigile di prossimità)


1. La Regione, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e in attesa dell’adozione del programma triennale di interventi, promuove la istituzione del vigile di prossimità nei comuni che abbiano articolato, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento.

2. La Regione, previa determinazione di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, finanzia iniziative tese a rendere operativi i vigili di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è istituito, nell’ambito della UPB R45, un capitolo denominato “Interventi in favore della istituzione del vigile di prossimità” con lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2008.




Art. 16
(Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27,
relativo a “Misure a sostegno dei giovani”)

1. Al numero 1), della lettera b), del comma 1 del1’articolo 41 della l.r. 27/2006 dopo le parole: “giorno successivo” sono aggiunte le seguenti: “nonché uno sconto pari al 10 per cento sugli abbonamenti mensili e annuali inerenti il servizio di trasporto pubblico regionale”.



Art. 17
(Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in
favore di persone non vedenti e pluriminorate)


1. La Regione, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi) e ai fini della realizzazione delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati):
a) promuove una migliore qualità della vita delle persone non vedenti e pluriminorate attraverso lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi a carattere residenziale e diurno;
b) contribuisce al completamento dei lavori di adeguamento funzionale delle sedi di servizio dell’IPAB “Centro regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi”.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano per la parte corrente sullo stanziamento del capitolo H41504 per 1 milione 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e, per la parte capitale, sullo stanziamento del capitolo H42518 per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.




Art. 18 (1d)
(Sostegno al processo di riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza)


1. Al fine di sostenere il processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti a livello regionale, in armonia con i principi contenuti nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della Legge. 8 novembre 2000, n. 328), è istituito, nell’ambito dell’UPB R41, un apposito capitolo, da inserire nell’elenco n. 2 allegato al bilancio, denominato “Iniziative a sostegno dell’azione di riforma delle IPAB”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, di 1 milione di euro.




CAPO III
Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti
climatici e tutela del paesaggio




Art. 19
(Iniziative per l’attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 “Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica
e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici”)


1. Ai fini dell’attuazione delle previsioni del protocollo di Kyoto e della normativa statale di recepimento, la Regione adotta le iniziative di cui al presente articolo ed assicura, nella predisposizione degli atti di programmazione di propria competenza, il rispetto degli obiettivi della richiamata normativa nonché degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa tempistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi:
a) la cabina interassessorile per l’attuazione del protocollo di Kyoto, che opera presso l’assessorato competente in materia di ambiente e coordina l’azione amministrativa regionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; con decreto del Presidente della Regione sono stabilite la composizione nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione della cabina. La cabina riferisce almeno ogni sei mesi alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio in ordine all’attività svolta;
b) presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, l’inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra, per la definizione del quadro conoscitivo delle emissioni di gas climalteranti e dell’assorbimento di CO2, organizzato secondo le metodiche definite dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, nonché il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra, il quale contabilizza le riduzioni compiute sul territorio regionale ad opera dei gestori di impianti inquinanti, sia pubblici che privati; la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l’organizzazione dell’inventario nonché il funzionamento del registro;

c) lo sportello Kyoto, quale strumento di supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell’applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico e nella gestione del carbon trading nonché di sensibilizzazione e di informazione al pubblico sulle strategie regionali di attuazione del protocollo di Kyoto.

3. Nelle more della costituzione del consorzio denominato Agenzia regionale per le energie intelligenti, a cui è affidata la gestione dello sportello Kyoto, la gestione medesima è affidata all’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., nell’ambito delle attività previste e disciplinate dall’articolo 24, commi 2, 7 e 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999).

4. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:
a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da soggetti abilitati:
1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m2 e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile;
3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai limiti previsti dai citati numeri, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e successive modifiche.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali, dal 1° gennaio 2009 utilizzano esclusivamente lampade ad alta efficienza, predispongono e attuano capitolati di fornitura che privilegiano macchine per ufficio con alte prestazioni energetiche nonché riducono, entro il 2012, i consumi energetici del 20 per cento rispetto ai consumi effettuati nell’anno di entrata in vigore della presente legge.

6. (2)
7. (2)




Art. 20
(Documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica)


1. La Regione elabora il documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica (DOSAPE), utilizzando le informazioni provenienti dai principali conti ambientali oggi esistenti (conti dei flussi in materia, NAMEA, SERIEE, conti patrimoniali delle risorse naturali).

2. Il documento DOSAPE, la cui redazione è coordinata dall’assessorato regionale competente in materia di bilancio, in collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di ambiente, di bilancio e di programmazione economica, costituisce parte integrante del bilancio sociale di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007).



Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18
in materia di inquinamento acustico)


1. All’articolo 23 della l.r. 18/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Agli oneri derivanti dalle attività di classificazione acustica e monitoraggio nonché dagli interventi di risanamento acustico si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito dell’UPB E34 denominato: “Contributi in conto capitale per la classificazione acustica del territorio, per il monitoraggio e per gli interventi di risanamento”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 500 mila euro.”;
b) il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 18/2001, come modificato dall’articolo 35, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, le parole: “entro la data del 31 maggio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2009”.

3. I capitoli E33510 ed E33511 per l’esercizio finanziario 2008 restano in bilancio per la sola gestione dei residui e degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24,
“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico” e successive modifiche)


1. All’articolo 7 della l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole: “all’intubazione” e: “è ammessa l’intubazione” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “all’intubamento” e “è ammesso l’intubamento”;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l’intubamento di corsi d’acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali.”.
c) dopo il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:
“6 bis. Fermo restando il vincolo paesistico dei 150 metri per ciascuna sponda o piede dell’argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d’acqua intubati ai sensi del comma 5 bis. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo di cui all’articolo 3. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all’interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d’acqua medesimo.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 ter della l.r. 24/1998, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell’impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l’impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso.”.



Art. 23
(Disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo)


1. Ai fini del rilascio del parere di competenza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) in materia di terre e rocce da scavo, come disciplinato dall’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in attesa dei previsti decreti ministeriali d’attuazione, la Regione nell’ambito delle linee guida già approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2006, n. 816 individua modalità di semplificazione documentale, tecnica e procedurale per le opere nelle quali la produzione di terre e rocce da scavo non superi i duemila metri cubi.

2. Per le opere di cui al comma 1, la documentazione richiesta può essere sostituita da una comunicazione a cura del titolare del cantiere e da una relazione redatta e asseverata da un tecnico abilitato recante l’ubicazione e le caratteristiche del sito di produzione, i volumi complessivi di terre e rocce da scavo prodotti e le modalità di produzione delle stesse, l’ubicazione e le caratteristiche del sito di destinazione, le modalità di riutilizzo ovvero recupero nonché le modalità di trasporto; deve inoltre essere attestato che per i materiali prodotti sussistano tutte le condizioni generali di esclusione del regime dei rifiuti previste dalla normativa vigente. Sono comunque previste modalità idonee a garantire la tracciabilità dei materiali e l’esercizio delle funzioni di controllo.



CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE,
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO





Art. 24
(Promozione dell’associazionismo tra comuni. Modifiche alle leggi regionali
6 agosto 1999, n. 14 e 30 luglio 1996, n. 30 e successive modifiche. Disposizioni transitorie)


1. L’articolo 12 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Interventi regionali per favorire forme
di gestione associata tra comuni)


1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture e ad introdurre gli ambiti ottimali individuati in base all’articolo 10, la Regione concede contributi ai comuni, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione, per favorire forme di gestione associata tra i comuni stessi, comprese le comunità montane, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali ai sensi all’articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
2. La Regione promuove, altresì, processi di fusione tra i comuni al di sotto dei 1.500 abitanti attraverso la concessione di appositi contributi.
3. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
4. Nell’ambito della deliberazione di cui al comma 3, una quota delle risorse stanziate è destinata all’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale del personale dei comuni nonché di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini dello sviluppo dell’associazionismo intercomunale.”.

2. In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 14/1999, come modificato dal presente articolo, è adottata entro il 30 giugno 2008.

3. . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 30/1996. I procedimenti di erogazione dei contributi attivati ai sensi dei suddetti articoli, ancora in corso, sono comunque definiti in conformità alle disposizioni ivi contenute e ai criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 15 della stessa l.r. 30/1996.

4. Agli oneri connessi all’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R41, del capitolo denominato “Interventi per favorire l’associazionismo e la gestione associata dei servizi tra comuni” con lo stanziamento, per il 2008, di 1 milione di euro. (2.1.1)



Art. 25
(Fondo di spesa corrente per assistenza alla progettazione nell’ambito
del settimo programma quadro della ricerca europea 2007-2013 e di
altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale)


(2.1)


Art. 26
(Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a.)


1. E’ istituito il “Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas S.p.a.”, di cui alla legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4, di seguito denominato “fondo”, che è gestito dalla Filas S.p.a. stessa sulla base di una apposita convenzione con la Regione.

2. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’annualità precedente a quella di riferimento, con propria deliberazione su proposta dell’assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare permanente, adotta il piano delle attività della Filas S.p.a., in cui sono previste azioni finalizzate a rafforzare il sistema imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso, prioritariamente:
a) la creazione di relazioni stabili tra organismi di ricerca e sistema delle imprese;
b) il sostegno e la nascita di imprese innovative;
c) il sostegno alla sviluppo di aggregazioni in filiera delle imprese innovative;
d) lo sviluppo dei distretti tecnologici e delle piattaforme tecnologiche;
e) la promozione del trasferimento tecnologico alle imprese;
f) l’aumento e la valorizzazione dei brevetti laziali di origine pubblica e privata;
g) la promozione della partecipazione delle imprese, delle università e dei centri di ricerca del Lazio alla cooperazione europea ed internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo;
h) il sostegno di progetti di innovazione, di processo o di prodotto, finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali, nel quadro del Piano d’azione comunitario per la diffusione delle tecnologie ambientali (ETAP);
i) il sostegno alla realizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, come previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Relativamente all’anno 2008, il piano di cui al comma 2 è adottato entro il 31 marzo.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C11, di un apposito capitolo denominato “Fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas Spa”, con uno stanziamento pari a 1 milione 500 mila euro per l’esercizio 2008. (2.2)



Art. 27
(Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27,
relativo al fondo rotativo per le PMI)



(2.2.1)


Art. 28
(Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27,
relativo al fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive)


1. L’articolo 68 della l.r. 27/ 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 68
(Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive)


1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale mediante strumenti agevolativi diffusi e progetti complessi mirati, istituisce il “Fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive”.

2. La dotazione finanziaria del fondo unico di cui al comma 1 è costituita dall’insieme delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle attività produttive.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, stabilisce con deliberazione gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri generali cui attengono le azioni dello sviluppo, nonché la relativa ripartizione delle risorse secondo metodologie volte ad ottimizzare l’efficacia complessiva, la rapidità e la semplicità di attuazione del fondo unico.”.



Art. 29
(Promozione della costituzione del polo dell’animazione del Lazio)


1. La Regione promuove la costituzione di un polo dell’animazione nel proprio territorio, in considerazione delle capacità di sviluppo, della qualità creativa e produttiva e dell’elevato livello di innovazione delle imprese del settore operanti nel Lazio, con l’obiettivo di promuovere un insieme di azioni e interventi “a livello di sistema” per accompagnare e agevolare lo sviluppo culturale e produttivo dell’animazione nel Lazio.

2. Il polo dell’animazione svolge un ruolo strategico nell’azione di internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del prodotto realizzato nel Lazio, di supporto alla definizione di progetti di marketing e licensing per le produzioni, alla distribuzione di contenuti digitali su piattaforme e media innovativi, al fund rising finalizzato alla stipula di coproduzioni nazionali e internazionali, al trasferimento tecnologico verso le imprese e allo spin off e alla valorizzazione e allo sviluppo di competenze e professionalità specifiche.

3. Il polo ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di sostenere la diffusione e la distribuzione di produzioni d’animazione nella programmazione delle sale cinematografiche anche del piccolo esercizio o d’essai.

4. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso risorse già previste dalla normativa vigente in materia di agevolazioni e servizi alle imprese ed in particolare mediante la destinazione di una quota:
a) delle risorse del fondo di cui alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi);
b) delle risorse relative alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche;
c) delle risorse relative al costituendo “Distretto tecnologico dei beni e delle attività culturali” del Lazio come previsto nella deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 941.
5. Per gli interventi in conto capitale relativi alla costituzione e all’insediamento del polo dell’animazione si provvede con le risorse attribuite all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 7, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

6. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 30
(Contributi per gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche)


1. Al fine della effettuazione degli interventi di ammodernamento e messa a norma degli impianti di risalita delle stazioni sciistiche presenti nella Regione è stanziata la somma di 2 milioni 500 mila euro nell’ambito del capitolo G32501, che viene pertanto incrementato di un pari importo.

2. La Giunta regionale delibera le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse di cui al comma 1, fatte salve le valutazioni di impatto e di incidenza ambientale.



Art. 31
(Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali)


1. Al fine di sostenere, nel quadro di un programma unitario regionale, la promozione del turismo locale ed in particolare la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, è istituito, nell’ambito dell’UPB B41, un apposito capitolo denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche religiose e popolari”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 5 milioni di euro, di cui euro 250.000,00 dello stanziamento annuo è destinato alla promozione del programma unitario. (2.3)

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, concede finanziamenti ai comuni, alle circoscrizioni di decentramento comunale, alle pro loco, alle associazioni di comuni, ad enti sovracomunali, ad enti parco ed a società a prevalente capitale pubblico.

3. I finanziamenti sono attribuiti, nel limite massimo di 25 mila euro, sotto forma di patrocinio oneroso limitatamente ai comuni, alle circoscrizioni di decentramento ed alle pro loco, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di turismo.

4. Entro il 31ottobre di ogni anno i soggetti di cui al comma 2 propongono le manifestazioni da realizzare nell’anno successivo. (2a)

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l’elenco delle manifestazioni ammesse ai finanziamenti di cui al presente articolo.

6. In fase di prima attuazione, relativamente all’anno 2008, i soggetti di cui al comma 2 propongono entro il mese di febbraio le manifestazioni da realizzare nell’anno stesso.



Art. 32
(Modifiche alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche”)


(2a.1)


Art. 33
(Fondo per la ricerca e lo sviluppo sperimentale in ambito sanitario)


1. Al fine di procedere al potenziamento degli strumenti in materia di ricerca e di innovazione, è istituito il “Fondo per il sostegno della ricerca e dello sviluppo sperimentale in ambito sanitario”, di seguito denominato “fondo”.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del fondo, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione, attraverso il fondo, partecipa al cofinanziamento di:
a) infrastrutture di ricerca e di sviluppo sperimentale pubblici in ambito sanitario, destinate alla realizzazione di iniziative innovative per la diagnosi o cura, sulla base di specifici accordi;
b) progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale in ambito sanitario, con particolare attenzione alla ricerca su nuove linee di cellule staminali adulte, sulla base di specifici protocolli d’intesa stipulati con gli enti di diritto pubblico “Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)” del Lazio;
c) interventi finalizzati all’innovazione tecnologica in ambito sanitario.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo, nell’UPB C22, denominato “Fondo per lo sviluppo della ricerca e dello sviluppo sperimentale in ambito sanitario”, con uno stanziamento pari ad 10 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

5. (2a.2)


Art. 34
(Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione)


1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche, individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini e progettate mediante processi partecipativi, è istituito, nell’ambito dell’UPB E52, il capitolo denominato: “Oneri relativi alla realizzazione di opere pubbliche progettate mediante processi partecipativi con i cittadini”, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Il 20 per cento del predetto stanziamento è destinato ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 rappresenta un finanziamento regionale che non può superare complessivamente la somma di 300 mila euro annui per ciascun ente locale e municipio proponente. Gli oneri relativi al processo di partecipazione gravano per un massimo del 10 per cento sul totale del finanziamento regionale. (2b)

3. Allo stanziamento possono accedere i comuni e i municipi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia. In tale deliberazione sono, altresì, delineate le linee-guida del processo di partecipazione alle quali devono conformarsi gli enti locali e i municipi interessati. (2c)



Art. 35
(Azioni per lo sviluppo socio-economico degli enti locali
derivate da processi di partecipazione)


1. Al fine di favorire la realizzazione di azioni di sviluppo socio-economico promosse dagli enti locali e dai municipi, individuate a seguito di un processo di partecipazione con i cittadini, è istituito, nell’ambito dell’UPB R42, il capitolo denominato: “Oneri relativi alla realizzazione di azioni di sviluppo economico promosse dagli enti locali mediante processi di partecipazione con i cittadini”, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Il 20 per cento del predetto stanziamento è destinato ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. (2d)

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 rappresenta un finanziamento regionale che non può superare complessivamente la somma di 300 mila euro annui per ciascun ente locale e municipio proponente. Gli oneri relativi al processo di partecipazione gravano per un massimo del 10 per cento sul totale del finanziamento regionale. (2e)

3. Allo stanziamento possono accedere i comuni e i municipi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. In tale deliberazione sono, altresì, delineate le linee-guida del processo di partecipazione alle quali devono conformarsi gli enti locali e i municipi interessati. (2f)



Art. 36
(Realizzazione dell’iniziativa “Festival del pensiero scientifico”)


(2f1)


Art. 37
(Interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale)


1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo infrastrutturale dei comuni e dei municipi del Lazio, promuove un programma triennale straordinario di interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale. (2g)

2. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di programmazione economica, promuove entro il 28 febbraio 2008, una manifestazione di interesse finalizzata alla definizione del programma di cui al comma 1.
3. La selezione delle proposte relative alla manifestazione di interesse di cui al comma 2 tiene conto:
a) della strategicità delle opere rispetto agli obiettivi di sviluppo locale;
b) della coerenza della proposta rispetto alla programmazione settoriale di riferimento;
c) della conformità alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche.

4. Le proposte di cui al comma 3 possono essere presentate da enti locali e municipi in forma singola o associata e prevedono un contributo regionale compreso tra i 50 mila euro e i 300 mila euro, quest’ultimo elevabile a 500 mila euro nel caso di proposte presentate da più enti e municipi. (3)

5. Costituiscono elementi di priorità per la selezione delle proposte i seguenti elementi:
a) il completamento di opere già realizzate;
b) la presentazione in forma associata da parte di più enti locali e municipi; (3a)
c) la necessità di ripristino di condizioni di sicurezza e salute per i cittadini.

6. La Giunta regionale, entro il 15 settembre 2008, approva con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di programmazione economica, il programma triennale straordinario di cui al comma 1. (3b)

7. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C12, di un apposito capitolo denominato “Programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale”, con uno stanziamento complessivo, per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, pari a 15 milioni di euro.



Art. 38
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del
sistema turistico laziale. Modifica all’articolo 176 della legge regionale 28 aprile 2006,
n. 4, relativo al funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica
del Lazio S.p.a.)


1. (3c)

2. Dopo la lettera h), del comma 1, dell'articolo 59 della l.r. 13/2007 è inserita la seguente:
"h bis) la legge regionale 27 settembre 1991, n. 60 (Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale);".

3. (3c)

4. (3c1)

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3bis. Qualora i commissari straordinari non provvedano agli adempimenti di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, esercita i poteri sostituitivi mediante la nomina di un commissario ad acta.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nella corrispondente categoria di appartenenza e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, nonché delle mansioni svolte, relativamente al personale delle APT provinciali, nei ruoli organici delle rispettive province e, relativamente al personale della APT del Comune di Roma, nei ruoli organici della Regione.";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali, le province e la Regione, determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte all'atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle province e riservate alla Regione dalla presente legge. La contrattazione decentrata può prevedere il ricorso a procedure di mobilità volontaria verso la Regione e gli enti locali.";
f) al comma 9 dopo le parole: "per il personale" è aggiunta la seguente: "trasferito";.
g) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9bis. Nelle more dell'estinzione delle APT ai sensi del comma 6, lettera c) è fatto divieto di procedere all'alienazione di beni mobili e immobili delle APT. Eventuali procedimenti di alienazione in corso sono sospesi.”.

5. All'articolo 176 della 1.r. 4/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole: "Contributo per le spese" sono sostituite dalle seguenti:
"Spese".
b) al comma 2, le parole: "Contributo per le spese" sono sostituite dalle seguenti:
“Spese”.



CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E LO SVILUPPO TURISTICO ED
OCCUPAZIONALE DEL LITORALE LAZIALE



Art. 39
(Interventi regionali di difesa delle coste e dello
sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini)


1. Al fine di garantire un’efficace protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine nonché la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunali litoranei e degli habitat costieri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) ed in deroga all’articolo 13, comma 2 della l.r. 53/1998 del medesimo articolo, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di ambiente, bilancio e programmazione, interviene con un programma straordinario di difesa delle coste per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 7 della l.r. 53/1998, nel rispetto delle previsioni del piano dei bacini regionali o dei piani stralcio di cui alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali). Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma si fa fronte con lo stanziamento di 11 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, da iscriversi su apposito capitolo di nuova istituzione nell’ambito dell’UPB E42, denominato: “Interventi per la difesa, ricostituzione e tutela della costa laziale – attuazione programmi d’intervento (l.r. 53/98)”, mediante l’utilizzo dei fondi di cui al capitolo E42507.

2. La Regione, per conciliare le politiche di sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini con le problematiche socio-economiche e ambientali dello sfruttamento delle risorse dei mari, realizza attività di conservazione della biodiversità. Tali attività sono essere pianificate con i comuni interessati. A tal fine è istituito un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB E22, denominato: “Fondo regionale per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini”, con uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010, mediante l’utilizzo dei fondi di cui al capitolo E42507, che resta in bilancio per la sola gestione dei residui.




Art. 40
(Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed
occupazionale del litorale - Litorale S.p.a)


(3c2)



Art. 41
(Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale.
Disposizione transitoria per completare l’attuazione del programma integrato
di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifica all’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007”)


1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione e sviluppo del litorale del Lazio, di cui alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale”, di seguito denominato “fondo”.

3. Per la gestione del fondo, la Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale - Litorale S.p.A., che lo gestisce sulla base di una apposita convenzione con la Regione stessa.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB B44, denominato “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

5. Le risorse destinate a completare l’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2003, n. 143, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2001, sono iscritte al capitolo C22511. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia, adottata previo parere della cabina di regia di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2001, sentita la competente commissione consiliare, possono essere effettuati trasferimenti di tali risorse tra i vari assi del citato programma, nel limite del 20 per cento dell’importo complessivo stanziato per la relativa attuazione e sono definiti, altresì, i termini per il completamento del programma stesso.

6. Il comma 20 dell’articolo 41 della l.r. 15/2007 è abrogato.




CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SANITARI E SOCIALI





Art. 42
(Norme relative alle aziende integrate ospedaliero-universitarie)



(3c3)

Art. 43 (4)
(Determinazione dei livelli massimi di finanziamento
delle prestazioni sanitarie per il settore privato)


1. Il livello massimo di finanziamento e di remunerazione del livello di assistenza ospedaliera per acuti, per riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica, ambulatoriale, riabilitativa e di altre tipologie per il settore privato per l’anno 2008, è determinato complessivamente in 2 miliardi 483 milioni di euro, di cui:
a) 1 miliardo 465 milioni di euro per l’asssistenza ospedaliera;
b) 448 milioni di euro per la specialistica ambulatoriale;
c) 252 milioni di euro per la riabilitativa;
d) 318 milioni per altre tipologie.

2. Entro il 31 gennaio 2008, la Giunta regionale delibera le tariffe e i tetti di produzione per ogni singolo erogatore di prestazioni sanitarie di cui al comma 1.

3. Nelle more dell’approvazione della Delibera di Giunta che stabilirà le tariffe per il 2008 ed i tetti di produzione per ogni singolo erogatore, si applicano fino al 31 gennaio 2008 le tariffe 2007 e viene riconosciuta al singolo erogatore una quota di produzione pari a quella del corrispondente periodo del 2007 decurtata del due per cento.



Art. 44
(Disposizioni relative ai bilanci di previsione delle
aziende sanitarie per l’esercizio 2008)


1. In attuazione del piano di rientro della Regione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2007, n. 149, il risultato complessivo di esercizio per le insieme delle aziende sanitarie è fissato, per l’anno 2008 a meno 550 milioni di euro.

2. Entro il 31 gennaio 2008, in relazione anche ai risultati della verifica per l’anno 2007 da parte del Governo, la Giunta regionale approva i bilanci di previsione per ogni singola azienda sanitaria per l’anno 2008, nel rispetto degli obiettivi del piano di rientro.



Art. 45
(Contenimento delle spese di consulenza non sanitarie
delle aziende del servizio sanitario regionale)


1. Per l'anno 2008 le spese per consulenze non sanitarie delle aziende del servizio sanitario regionale sono ridotte complessivamente di almeno 2 milioni di euro rispetto a quelle sostenute nell' anno 2007.



Art. 46
(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29,
relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso
delle aziende unità sanitarie locali)


1. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 29/2003, le parole: "Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 30 aprile 2008”.



Art. 47 (4a)
(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 "Istituzione
della Consulta regionale per la salute mentale”)


1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 6/2006 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis
(Disposizione finanziaria)


1. Per lo svolgimento delle attività della Consulta è istituito, nell'ambito dell'UPB H 13, un apposito capitolo denominato: "Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la salute mentale", con uno stanziamento, relativamente all'anno 2008, di 20 mila euro.



Art. 48 (4b)
(Contributo a favore del Centro regionale di
riferimento per la cura della fibrosi cistica)


1. La Regione promuove l’istituzione del centro regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica, istituito ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 36 (Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia) e successive modifiche, con sede presso la Prima Clinica pediatrica dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", allo scopo di finanziare specifici programmi diretti al trapianto di organo nella fibrosi cistica ed all'assistenza domiciliare a favore dei pazienti affetti dalla medesima patologia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell'ambito dell'UPB H13 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2008, un apposito capitolo di spesa denominato “Contributo a favore del Centro regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica" con lo stanziamento di 100 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.



Art. 49
(Modifica all'articolo 146 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo
ad interventi in favore delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica)


l. Dopo il comma 2 dell'articolo 146 della l.r. 4/2006, è aggiunto il seguente :
"2bis. Per la prescrizioni degli ausili necessari per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica o comunque con disabilità fisica e sensoriale, la Regione si avvale dei centri operanti sul territorio regionale in possesso di riconosciuta professionalità ed esperienza nella valutazione dell'uso di ausili di comunicazione interpersonali diversi e non riconducibili od assimilabili a quelli previsti dal vigente nomenclatore.".



Art. 50 (4c)
(Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia
rara. Iniziative per la diagnosi e la cura)


[1. La Regione, in attuazione dell'articolo 155 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
d) i criteri per l'esenzione da ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.]



Art. 51
(Affidamento degli spazi ricreativi e commerciali
delle strutture sanitarie pubbliche)


1. Le aziende del servizio sanitario regionale, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, bandiscono gare ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione degli spazi ricreativi e commerciali aperti al pubblico presenti all'interno delle strutture medesime nonché dei distributori automatici.



Art. 52
(Criteri per il calcolo del reddito per la degenza e il ricovero
nelle Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA)


1. Per i richiedenti la degenza e il ricovero in una RSA, ai fini del calcolo del reddito, nell’ISEE non viene conteggiata la prima casa di proprietà, utilizzata come abitazione principale al momento della compilazione del modulo.



Art. 53
(Istituzione delle comunità territoriali di servizio sociale)


1. Alle istituzioni pubbliche e private che, per fini esclusivamente socio-umanitari, svolgono, su progetto di contenuto e di metodo pedagogico educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare, viene riconosciuto il carattere di "comunità territoriale di servizio sociale" e sono accreditate quali enti di pubblica utilità.

2. Il Presidente della Regione con proprio decreto riconosce ed istituisce la comunità territoriale di servizio sociale, previo accertamento:
a) dell'avvenuto riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, della personalità giuridica dell'ente;
b) del patrimonio strutturale disponibile;
c) dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo quinquennio.

3. La comunità territoriale di servizio sociale è destinataria di sostegni finanziari pubblici per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.



Art. 54
(Misure di sostegno alla genitorialità)


1. La Regione al fine di sostenere la genitorialità, concede alle donne residenti nei comuni del Lazio da almeno un anno e con un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20 mila euro, un contributo “una tantum” di 500 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. (5)

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nell’ambito della UPB H41, un nuovo capitolo denominato “Misure di sostegno alla genitorialità” con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008. (5a)



Art. 55
(Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità)


1. Nell’ambito delle politiche a favore della disabilità, è istituito il “Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, di seguito denominato “fondo”.

2. La Regione, mediante il fondo, garantisce e sostiene l’attivazione di interventi per promuovere ed avviare nuovi progetti e per sostenere quelli già avviati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce le modalità e i criteri di gestione del fondo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F11, di un apposito capitolo denominato “Fondo per gli interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari a 1 milione di euro. (5b)



Art. 56
(Fondo per soggiorni estivi e week-end di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura
per disabili in età evolutiva e adulti) (6)


1. Nell'ambito delle politiche a favore dei disabili è istituito il "Fondo per soggiorni estivi e week-end di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti". (7)

2. La Regione mediante il fondo di cui al comma 1, garantisce l'inserimento nei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) di nuovi progetti per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura e per sostenere progetti già esistenti.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB H41, di un apposito capitolo denominato: "Fondo per soggiorni estivi e week-end di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti" con uno stanziamento pari a 500 mila euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010. (8) (8a)



Art. 57
(Modifica all’articolo 56 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo agli interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti)


1. Al comma 2, dell’articolo 56 della l.r. 9/2005 dopo le parole: “commissione consiliare competente” sono inserite le seguenti: “ed acquisito il parere del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38”.



CAPO VII
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE




Art. 58
(Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro)



1. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla stabilizzazione del personale delle Regioni e degli enti locali, l'attività prestata nei cantieri scuola e lavoro finalizzati all'occupazione, attivati dai soggetti di cui alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione), è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.

2. Nell’ipotesi di cui al comma l, ai fini della stabilizzazione dei soggetti impiegati nei cantieri scuola e lavoro attivati dalla Regione, dalle agenzie regionali e dagli enti pubblici dipendenti, in attività riconducibili ai profili professionali per cui è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo, non è necessario l'espletamento della prova selettiva, a condizione che il reclutamento ai fini dell'avvio del cantiere sia avvenuto nel rispetto della l.r. 29/1996. Alle iniziative di stabilizzazione di soggetti impiegati nei cantieri scuola e lavoro in attività riconducibili ai profili per i quali è richiesto un titolo di studio superiore, si provvede previo espletamento di prove selettive, salvo i casi in cui la selezione effettuata al momento dell'avvio del cantiere sia avvenuta nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

3. Le procedure di stabilizzazione sono espletate entro il 30 giugno 2008.

4. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di politiche attive per il lavoro, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere avviati nuovi progetti di cantieri scuola e lavoro di cui alla l.r. 29/1996.

5. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sugli stanziamenti dei capitoli F31512 e F32101.



Art. 59
(Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali)


1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sostegno alle emergenze occupazionali, promuove l'attivazione di forme di garanzia per favorire interventi finanziari nei confronti delle imprese del territorio laziale individuate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione. (9)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il “Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali” di seguito denominato fondo.

3. Le modalità di gestione del fondo sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente. (10)

4. Le garanzie rilasciate dal fondo sono di natura primaria e possono essere concesse per operazioni singole o per operazioni di portafoglio al sistema bancario ed assicurativo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B22, denominato: "Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali" costituito da risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro di cui 1 milione di euro sotto forma di risorse monetarie e 14 milioni di euro sotto forma di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione. (11)



Art. 60
(Regolarizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati
presso le aziende unità sanitarie locali)


1. Al fine di colmare le inefficienze presenti nel sistema sanitario regionale dovute anche alla carenza di organico necessario alle strutture, si procede, per l'anno 2008, alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che hanno operato in ambito sanitario, con assunzione a tempo indeterminato presso le strutture in cui sono stati precedentemente occupati e, ove ciò non fosse possibile, al rinnovo contrattuale.



CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA




Art. 61
(Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2007, n. 4
“Disciplina delle Università popolari”)



1. Alla l.r. 4/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione istituisce un apposito albo per le Università popolari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e verifica, periodicamente, il permanere degli stessi.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Ammissione ai contributi)


1. I contributi di cui all’articolo 3 vengono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al 50 per cento delle spese di affitto e di manutenzione delle sedi.”;

c) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
(Regolamento)


1. La Giunta regionale con proprio regolamento di attuazione ed integrazione, emanato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, in particolare, disciplina:
a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, comma 4;
b) l’iter istruttorio per l’accesso ai contributi;
c) l’iter istruttorio per la cancellazione dall’albo;
d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi;
e) le modalità di rendicontazione;
f) i controlli regionali.”;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 8, è inserito il seguente:
“1 bis. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 7 bis, comma 1, le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. Alle domande, pena l’inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) lo statuto dell’Università popolare ed l’indicazione del consiglio direttivo in carica;
b) il programma dettagliato delle iniziative previste e la corrispondente relazione di spesa;
c) la relazione sulle attività svolte nell’anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, dei sussidi didattici eventualmente prodotti, dall’indicazione del numero dei frequentanti e dal consuntivo finanziario;
d) l’indicazione delle strutture utilizzate, quali l’ufficio di segreteria, le aule, le palestre, i laboratori;
e) l’indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attività associative nonché le domande di ammissione ai contributi regionali.”.



Art. 62
(Modifiche alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 "Università della terza età")


l. Alla l.r. 53/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“a) attuazione di corsi e/o realizzazione di laboratori e di altre attività culturali collegate o collaterali, nonché di attività integrative ai corsi di apprendimento informali quali, in particolare, viaggi, visite culturali, seminari e conferenze;";
b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Regolamento)


1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione, emanato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, disciplina, in particolare:
a) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di iscrizione all'albo;
b) l'iter istruttorio per l'accesso ai contributi;
c) l'iter istruttorio per la cancellazione dall'albo;
d) i criteri e le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi;
e) le modalità di rendicontazione;
f) i controlli regionali.”;

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:


"Art. 8 bis
(Disposizione transitoria)


l. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, le domande di ammissione ai contributi regionali devono contenere:
a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico con l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1;
c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.";

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. I contributi vengono erogati con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione nelle seguenti misure massime:
a) fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al cinquanta per cento delle spese di affitto e di manutenzione delle sedi.".



Art. 63
(Modifica alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per
l'attuazione del diritto allo studio” e successive modifiche)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 29/1992 è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dell'assegnazione di cui al comma 3, privilegia l’acquisto, da parte dei comuni, di scuola-bus ecologici con alimentazione a metano, gas petrolio liquido, idrogeno, biodiesel, elettrica o bifuel.”.



Art. 64
(Centenario della giornata dedicata alle donne)


1. In occasione della ricorrenza, nell’anno 2008, del centenario della giornata dedicata alle donne, la Regione promuove iniziative sul tema della condizione delle donne.

2. I criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano per 500 mila euro sullo stanziamento del capitolo F31529.



Art. 65
(Festival della fiction di Roma)


1. Al fine di promuovere gli interventi di cui al Festival della fiction di Roma, è istituito, nell'ambito dell’UPB R31, un apposito capitolo denominato: "Interventi per la realizzazione del festival della fiction di Roma - Roma Fiction Fest", con uno stanziamento per il 2008 pari a 4 milioni 200 mila euro. Le risorse sono assegnate all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, che le gestisce secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia.




CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE




Art. 66
(Interventi in materia di mobilità integrata e sostenibile)


1. Al fine di promuovere una mobilità integrata e sostenibile su tutto il territorio regionale, in coerenza con l’articolo 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’accessibilità ed a seguito dell’ulteriore assegnazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), la Regione avvia un programma di interventi specifici sul problema del pendolarismo.

2. Gli assessorati regionali competenti in materia di mobilità, affari istituzionali, enti locali e sicurezza, elaborano di concerto un piano specifico ed integrato per la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico ferroviario e dei residenti nelle aree contermini ai siti ed alle stazioni, redigendone le linee operative con completezza dei parametri e con particolareggiata articolazione degli interventi e delle misure in sede di:
a) redazione del previsto programma di interventi specifici sul problema del pendolarismo;
b) definizione del contratto di servizio con le aziende preposte alla gestione del trasporto pubblico ferroviario e alla predisposizione dei relativi servizi, alla ristrutturazione ed alla manutenzione dei siti e dei nodi del trasporto medesimo.

3. Alla realizzazione del piano integrato per la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico ferroviario e dei residenti nelle aree contermini ai siti ed alle stazioni è destinata una quota del capitolo “Anticipazioni fondi FAS per interventi in materia di pendolarismo”; tale quota è destinata al finanziamento di progetti particolareggiati per la sicurezza delle stazioni, delle fermate e delle aree contermini, da redigersi secondo linee operative adottate, di concerto, dagli assessori regionali competenti in materia di mobilità, affari istituzionali, enti locali e sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.


4. Nelle more dell’assegnazione delle risorse FAS è istituito nell’ambito dell’UPB D44, un capitolo denominato “Anticipazioni fondi FAS per interventi in materia di pendolarismo”, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2009 e pari a 50 milioni di euro per l’anno 2010. Tali fondi sono utilizzati a partire dal potenziamento della linea ferroviaria Roma-Latina-Fondi.

5. Al recupero delle risorse FAS di cui al comma 4 si provvede all’atto della formale assegnazione delle risorse medesime.





Art. 67
(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale” e successive modifiche. Disposizione transitoria)


1. Il comma 3 ter dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“3 ter. E’ istituita un’agevolazione speciale per i cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro, i quali hanno diritto alla libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane nei comuni di residenza che ne facciano richiesta. La Giunta regionale, previo accordo con i comuni interessati e nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale, provvede a disciplinare le modalità per usufruire dell’agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale ai comuni stessi.”.

2. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 e successive modifiche è inserito il seguente:
“3 ter.1. E’ altresì istituita un’agevolazione speciale per i pensionati ex dipendenti delle aziende del trasporto pubblico della Regione con non meno di quindici anni di anzianità di servizio. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, in caso di trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione speciale ed il corrispondente onere a carico dei soggetti fruitori.”.

3. Gli abbonamenti gratuiti rilasciati dai comuni dal 1° gennaio 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane ai cittadini ultrasettantenni ed ai mutilati ed invalidi di guerra e rientranti nello scaglione di reddito imponibile individuale sino a 15 mila euro, sono considerati validi. Con deliberazione di cui all’articolo 31, comma 3 ter della l.r. 30/1998, come modificato dal presente articolo, sono stabilite le modalità e la misura per il rimborso regionale ai comuni interessati.



Art. 68
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 "Interventi straordinari regionali
per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina resi dalla società concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione")


1. All'articolo 3 della l.r. 28/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "L'Amministrazione provinciale di Latina" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione regionale,";
b) il comma 4 è abrogato.

2. All’articolo 4 della l.r. 28/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni di Ponza e di Ventotene formulano le proposte di piano tenendo conto delle necessità primarie da garantire alle comunità isolane. Le previsioni del piano devono contenere indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità delle corse, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e del volume del trasporto merci e passeggeri.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della determinazione del contributo si tiene conto dei costi delle navi come determinati dai parametri in uso dal Ministero dei Trasporti e della previsione degli introiti da traffico.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le modalità di esercizio delle linee, gli orari e le tariffe da applicare sono determinati dai relativi programmi d'esercizio.".

3. L'articolo 5 della l.r. 28/1996 è abrogato.

4. L’ articolo 6 della l.r 28/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Erogazione del contributo)


1. La Regione, sulla base delle disponibilità di bilancio, provvede ad erogare il corrispettivo dei contratti di servizio, in sei rate bimestrali, come segue:
a) le prime cinque sono corrisposte in acconto entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi all'inizio di ogni bimestre di riferimento;
b) la sesta a saldo, riferita all'ultimo bimestre, è corrisposta, previa presentazione della fattura da emettersi all'inizio del sesto bimestre, come segue:
1) l’80 per cento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della fattura;
2) il residuo 20 per cento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto annuale sull'attività svolta, ivi compresa la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi ed assistenziali relativi al personale dipendente.”.

5. All’articolo 7 della l.r. 28/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "della provincia di Latina." sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.

6. All’articolo 8 della l.r. 28/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Lo svolgimento del servizio, finanziato con la presente legge, è subordinato alla stipula di apposito contratto di servizio del quale è parte integrante il programma di esercizio che contiene:
a) l'elenco delle linee ed il relativo percorso;
b) il mezzo con il quale la linea stessa deve essere esercitata, la cui idoneità deve essere preventivamente documentata;
c) gli orari e le tariffe che devono essere praticati in relazione anche a quelli determinati dalla società con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
d) il divieto di apportare variazioni o interruzioni, anche temporanee, al programma dei servizi autorizzati se non con le modalità e nei casi, espressamente previsti nel contratto di servizio;
e) l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;
f) l'obbligo di osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro e sicurezza per il personale addetto;
g) le procedure, modalità e documentazioni che devono essere predisposti al fine di consentire l'accertamento, a mezzo di pubbliche autorità, dell'effettivo adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.”;
b) al comma 2 la parola: "convenzionato" è soppressa;
c) il comma 3 è abrogato.
d) il comma 4 è abrogato.

7. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 28/1996 le parole: "opere e reti di servizi e mobilità" sono sostituite dalla seguente: "competente".



Art. 69
(Disposizione transitoria relativa alle domande di contributo per le attività di
autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente )


1. Le domande di contributo di cui alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente) presentate nel periodo di vigenza delle modifiche apportate all'articolo 4, comma 1 della stessa l.r. 32/1997, dall'articolo 94, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, sono considerate valide e la relativa istruttoria è effettuata presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive.




CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LA CASA




Art. 70
(Sportelli per l'emergenza abitativa)


1. La Regione, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa nel territorio regionale, garantisce e sostiene l'attivazione di appositi sportelli informativi, attraverso la concessione di specifici contributi.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i municipi del Comune di Roma, i comuni con popolazione superiore ai cinquanta mila abitanti secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche per la casa, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un capitolo denominato: “Contributi per l’attivazione di sportelli per l’emergenza abitativa”, nell'ambito dell' UPB E61, con uno stanziamento complessivo pari a 500 mila euro per ciascuna delle annualità del triennio 2008-2010. (11a)



Art. 71
(Sostegno alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa)


1. La Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, attua una politica sociale di sostegno alle giovani coppie finalizzata a favorire l’acquisto della prima casa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le garanzie previste dall’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, istitutivo del “Fondo speciale di garanzia per la casa”, sono estese alle giovani coppie con un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, per favorire l’acquisto della prima casa.

3. La convenzione di cui all’articolo 75, comma 3, della l.r. 4/2006 è adeguata alle finalità del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le finalità del presente articolo è incrementato il “Fondo speciale di garanzia per la casa” con uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.



Art. 72
(Contributi alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica -ATER- per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l’utenza)


1. La Regione al fine di promuovere l’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini, contribuisce all’istituzione di strutture territoriali delle ATER per garantire un contatto diretto con l’utenza a livello locale, nonché per il monitoraggio permanente della situazione abitativa.

2. Nell’ambito dell’UPB E62, al fine di consentire l’apertura di sportelli territoriali da parte delle ATER, è modificata la denominazione del capitolo E62512 con la seguente: “Contributi alle ATER per la realizzazione di sportelli informativi territoriali con l’utenza e per il monitoraggio permanente della situazione abitativa”.

3. Ai fini del comma 2 lo stanziamento del capitolo E62512 è stabilito nell’importo di 1 milione 500 mila euro per l’esercizio 2008.



CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE




Art. 73
(Misure straordinarie per la sicurezza
e la tutela della salute nei luoghi di lavoro)


1. La Regione, in attuazione delle linee guida indicate anche nello schema del decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) ed al fine di potenziare le attività per la sicurezza e la tutela nei luoghi di lavoro, istituisce presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro con il compito di coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la verifica della regolarizzazione dei rapporti di lavoro quale condizione fondamentale e concorrente all’attuazione delle norme di sicurezza.

2. A tal fine, l'ufficio speciale per la sicurezza coordina le attività che fanno capo ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali con gli enti che a vario titolo si occupano della stessa materia, quali l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), la direzione provinciale del lavoro, i vigili del fuoco, quelle di competenza specifica dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, attraverso l'assorbimento e la riorganizzazione dell'Area D4- Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, con quelle dell'assessorato regionale competente in materia di lavoro e tutte le iniziative derivanti da norme statali e da direttive europee volte a contrastare gli infortuni sul lavoro e le patologie ad esso correlate.

3. Per l’implementazione delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 1 e 2, facendo proprio l'orientamento del Governo di introdurre una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del servizio sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, così come di quelle di verifica della regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché per le funzioni di coordinamento e monitoraggio poste in essere dall'ufficio speciale per la sicurezza, è istituito nel bilancio di previsione 2008 un apposito capitolo denominato "Spese per l’implementazione, la qualificazione e il monitoraggio delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la costituzione e gestione di un numero unico regionale dedicato alla sicurezza sul lavoro", nell'ambito dell'UPB H13, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. (11b)

4. Nel caso in cui l'orientamento del Governo all'introduzione di una deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 3 venga meno, ovvero vengano riproposti i limiti del piano di rientro dal deficit regionale anche per misure straordinarie quali quelle poste dalle evidenze degli infortuni e delle morti sul lavoro, la Giunta regionale, al fine di implementare un'azione capillare di prevenzione e controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costituisce, anche avvalendosi dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L), un nucleo ispettivo di elevata qualificazione autorizzato ad accedere nei luoghi di lavoro esercitando attività di vigilanza a sostegno e incremento delle attività poste in essere dai servizi e segnalando le irregolarità in tema di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'ufficio speciale per la sicurezza, le aree di intervento, i compiti nonché gli obbiettivi da perseguire annualmente.

6. L'ufficio speciale per la sicurezza presenta alle commissioni consiliari competenti, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalle attività per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, attuate in modo coordinato dagli enti e servizi di cui al comma 2.

7. Il fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è rifinanziato con una dotazione per l'anno 2008, pari ad 1 milione di euro con l'istituzione di un nuovo capitolo denominato: "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro", nell'ambito UPB F31. (12)

8. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, disciplina le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al comma 7, prevedendo altresì l'assistenza e la tutela legale gratuita in favore dei familiari delle vittime di incidenti nei luoghi di lavoro che ne facciano richiesta.



Art. 74
(Stabilizzazione personale precario)


1. La Regione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e della razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti e delle agenzie regionali, entro il 30 aprile 2008, in coerenza con gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, adotta un piano per la stabilizzazione del personale con contratti precari utilizzati dalla Regione, dalle agenzie regionali e dagli enti pubblici dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione ed in conformità alla normativa vigente in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo si provvede mediante le leggi di bilancio.



Art. 75
(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)


1. Il comma 3 dell' articolo 32 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:
"3. Al personale inquadrato nei ruoli del Consiglio compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi nazionali per il personale regionale. La contrattazione integrativa è distinta per il personale della Giunta e del Consiglio. A tal fine la Giunta e l'Ufficio di presidenza definiscono, ciascuno per il proprio ambito, la composizione della parte pubblica abilitata alle trattative per il personale appartenente, rispettivamente, al ruolo della Giunta e del Consiglio.".



Art. 76
(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 15/2007 è inserito il seguente:
"2 bis. I limiti di età per il collocamento a riposo di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fini del conferimento o del rinnovo di incarichi dirigenziali apicali, con contratto a tempo determinato, a persone esterne all'amministrazione dotate di un’elevata e peculiare qualificazione professionale, acquisita anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni correlate agli incarichi stessi.".




Art. 77
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del
comitato regionale per le comunicazioni" e successive modifiche")



(13)


Art. 78
(Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 " Istituzione del
garante dell'infanzia e dell’adolescenza " e successive modifiche)


1. Dopo il comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2002, è inserito il seguente:
"1bis. Il garante può avvalersi, altresì, delle strutture di cui all'articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.".




Art. 79
(Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il Consiglio regionale, previo accordo con la Giunta regionale e su richiesta dei soggetti interessati, può procedere all’assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma 1 espletati dalla Giunta regionale, già appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, nell'ambito del numero di assumendi definito dalla competente struttura della Giunta regionale e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.".



Art. 80
(Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale)


1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2 della l.r. 15/2007, fermo restando quanto stabilito nei relativi accordi sindacali già recepiti, devono essere intese nel senso che può fruire del beneficio ivi previsto anche il personale regionale che, pur avendo presentato domanda di collocamento a riposo in data anteriore a quella di entrata in vigore della l.r. 15/2007, risulti comunque in servizio alla data del 30 giugno 2007.

2. Per il personale di cui al comma 1, la quantificazione del beneficio decorre dal 31 dicembre 2007.



CAPO XII
DISPOSIZIONI VARIE




Art. 81
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)


1. L’articolo 35 bis della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:


“Art. 35 bis
(Modalità di attuazione delle deroghe previste dall’articolo
9 della direttiva 79/409/CEE)


1. In attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l’osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 2003, n. 15 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL), e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, definisce i criteri, in relazione ad ogni singola stagione venatoria, per il prelievo in deroga qualora siano perseguite una o più delle seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca ed insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono specificate:
a) le specie oggetto di deroga;
b) i soggetti autorizzati al prelievo;
c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;
d) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per il prelievo, restando esclusi i siti d’importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
e) il numero massimo di capi prelevabili giornalmente, che comunque non può superare i venti capi complessivi a persona, nonché il numero totale di capi prelevabili nel periodo consentito;
f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43.

3. Le Province accertano e dichiarano la sussistenza delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2, ne definiscono i periodi di attuazione ed i relativi orari giornalieri, sentito l’INFS e l’osservatorio faunistico regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

4. Le Province provvedono a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate.

5. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base dell’elaborato fornito dall’osservatorio faunistico regionale, che tiene conto in particolare dei dati acquisiti per mezzo dei moduli di cui ai commi 4 e 5, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, ai Ministri competenti in materia agricola, ambientale e per le politiche comunitarie, nonché all’INFS, una relazione sull’attuazione del prelievo in deroga di cui al presente articolo.”.



Art. 82
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva
sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche)


1. All’articolo 7 ter comma 1, della l.r. 22/1995 e successive modifiche le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2007.”,

2. All’articolo 7 quater, comma 1 della l.r. 22/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’alinea dopo la parola: “attuative” sono inserite le seguenti: “e integrative”;
b) la lettera b) le parola da : “ sulla base della valutazione” a: “successive modifiche” sono soppresse;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) le procedure per le cessioni, le alienazioni e le concessioni di cui alla presente legge nonché per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.”.”

3. Dopo l’articolo 7 quater della l.r. 22/1995 è inserito il seguente:

“Art. 7 quater 1
(Gestione delle fasce frangivento di
proprietà regionale in Agro Pontino)


1. La gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, in considerazione della configurazione delle stesse quale patrimonio di pubblica utilità assimilabile a tutti gli effetti ad altre opere di bonifica, è affidata al consorzio di bonifica dell’Agro Pontino.

2. L’ente gestore di cui al comma 1, in particolare:
a) provvede agli interventi di taglio e di manutenzione straordinaria sulla base di un apposito piano di manutenzione adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”);
b) collabora con la struttura regionale competente nelle attività istruttorie finalizzate alle cessioni, alle alienazioni e alle concessioni delle servitù di passaggio di cui alla presente legge in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater.”.

4. All’articolo 7 sexies della l.r. 22/1995, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 7 quater 1 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, nell’ambito dell’UPB E44, un apposito capitolo denominato “Oneri di gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale” con lo stanziamento, relativamente all’anno 2008, di 350 mila euro”



Art. 83
(Consorzio Acilia-Dragona)


1. Nel comprensorio industriale artigianale di Acilia-Dragona è possibile destinare ad attività commerciale una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie totale realizzabile pari a circa 300 mila metri quadrati. La superficie massima da destinare alle attività commerciali non può essere superiore a 30 mila metri quadrati complessivi.

2. Fermo restando la regolarizzazione delle attività già insediate alla data del 31 gennaio1998, il Comune di Roma, previa definizione di idonea regolamentazione da parte dello stesso, individua le eventuali altre superfici da destinare all'esercizio delle attività commerciali fino alla concorrenza della superficie complessiva di cui al comma 1, dandone comunicazione al consorzio Acilia-Dragona.

3. In caso di cessione o di affitto dei manufatti di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza del diritto di superficie, è indispensabile l'acquisizione del parere preventivo del consorzio Acilia-Dragona per l'esercizio della nuova attività produttiva da insediarsi.

4. Per le assegnazioni in diritto di superficie antecedenti alla data del 31 dicembre 2002, indipendentemente dalla data di stipula della convenzione di concessione, i cui concessionari non avessero ancora provveduto al completamento del fabbricato produttivo ed all'avvio dell'attività produttiva stessa, atteso l'interesse collettivo che ha portato all’assegnazione delle aree, il Comune di Roma procede alla revoca d'ufficio delle assegnazioni.

5. Le aziende titolari del diritto di superficie e proprietarie dell'immobile ivi costruito, soggette a decadenza del diritto di superficie, possono regolarizzare la loro posizione a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano a cedere l'immobile alle seguenti condizioni:
a) ad aziende produttive individuate con i criteri di cui alla deliberazione del consiglio comunale di Roma 213/2000;
b) il valore del prezzo di cessione sia determinato, cosi come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 213/2000, anche alla luce dei costi di costruzione, medi, applicati nel comprensorio per la realizzazione di edifici analoghi;
c) nell'eventualità di decadenza del diritto di superficie per affitto non preventivamente autorizzato, sia data la prelazione all'acquisto, alle condizioni di cui alle lettere a) e b), all'azienda conduttrice;
d) venga versata al Comune di Roma una sanzione economica pari a 20 euro per metro quadrato di superficie coperta realizzata.




Art. 84
(Istituzione di un fondo regionale per la class-action)


l. La Regione, in conformità alla normativa statale in materia di azione collettiva risarcitoria, garantisce, attraverso l'istituzione di un fondo denominato: "Fondo a tutela della class-action", la possibilità per i cittadini, anche con l'ausilio delle associazioni di tutela dei consumatori, di partecipare a cause unificate contro società fornitrici di beni e servizi, attraverso un'azione collettiva di risarcimento.

2. L'azione collettiva risarcitoria di cui al comma l può essere attivata, mediante richiesta al tribunale del luogo dove ha sede l'impresa, per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti, qualora si verifichino atti illeciti extracontrattuali, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 gravano nell'ambito dell'UPB R31, sullo stanziamento del capitolo, di nuova istituzione, denominato: "Fondo a tutela della class-action", di importo pari a 200 mila euro per l'esercizio 2008. (14)



Art.85
(Modifica all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla sospensione dell’addizionale regionale sul gas metano per uso industriale)


1. Al comma 3, dell'articolo 30 della l.r. 11/2004, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".



Art. 86
(Modifica all’articolo 186 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4)


1. Il comma 3 dell’articolo 186 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis cessano di avere efficacia alla scadenza dell’ottava legislatura.”.





CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 87
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Clausola di sospensione. Opportune misure)


1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/l998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma l, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/l999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. I regimi di aiuto di Stato da considerarsi esistenti ai sensi dell'articolo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/l999 del Consiglio, esclusi i regimi a favore di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, sono concessi conformemente alle seguenti comunicazioni della Commissione europea:
a) orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 319, del 27 dicembre 2006, secondo le indicazioni di opportune misure di cui al punto VIII.F;
b) disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323, del 30 dicembre 2006, secondo le indicazioni di opportune misure di cui al punto 10.2.



Art. 88
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione Lazio.




Allegato (15)

omissis




Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 dicembre 2007, n. 36, s.o. n. 6

(1.1) Articolo 56, comma 3, lettera n), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11

(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa C11900

(1b) Articolo abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera m), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

(1c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R45900

(1d) Articolo abrogato dall'articolo 24, comma 1, lettera q), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2

(2) Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6

(2.1.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa R41900

(2.1) Articolo abrogato dall'articolo 16bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

(2.2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa C11900

(2.2.1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera c) della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10

(2.3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 115, lettera a), numero 1) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa B41900

(2a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e, successivamente,dall' articolo 2, comma 115, lettera a), numero 2) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9


(2a.1) Articolo abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera bb), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(2a.2) Comma abrogato dall'articolo 16bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 4

(2b) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera a), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(2c) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera a), numeri 2) e 3), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(2d) Comma modificato dall'artcolo 1, comma 62, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(2e) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(2f) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera b), numeri 3) e 4), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(2f1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 95, lettera g) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(2g) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera c), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 e da ultimo dall'articolo 1, comma 62, lettera c), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(3a) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 62, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(3b) Comma modificato dall'articolo 1, comma 62, lettera c), numero 4), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(3c) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 12 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(3c1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 52, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(3c2) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 115, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(3c3) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 122, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(4)Articolo sostituito a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 gennaio 2008, n. 2; si riporta di seguito il testo originario pubblicato sul Bollettino Ufficiale :



"Art. 43
(Determinazione dei livelli massimi di finanziamento
delle prestazioni sanitarie per il settore privato)


1. Il livello massimo di finanziamento e di remunerazione del livello di assistenza ospedaliera per acuti, per riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica, ambulatoriale, riabilitativa e di altre tipologie per il settore privato per l’anno 2008, è determinato complessivamente in 2 miliardi 483 milioni di euro, di cui:
a) 1.465 milioni di euro per l’asssistenza ospedaliera;
b) 448 milioni di euro per la specialistica ambulatoriale;
c) 252 milioni di euro per la riabilitativa;
d) 318 milioni per altre tipologie.

2. Entro il 31 gennaio 2008, la Giunta regionale delibera le tariffe e i tetti di produzione per ogni singolo erogatore di prestazioni sanitarie di cui al comma 1.

3. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano al 1° gennaio 2008 le tariffe in vigore nel 2007 e una riduzione pari al 2 per cento delle prestazioni fornite nel 2007 per ogni singolo erogatore."

(4a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H13900

(4b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H13900

(4c) Articolo abrogato dal numero 33) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(5a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(5b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F11900

(6) Rubrica modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(7) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(8) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(8a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, letter b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(11) Comma modificato dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20

(11a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E61900

(11b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa H13900

(12) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa F31900

(13) Articolo abrogato dall'articolo 35, comma 3, lettera l), della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13

(14) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R31901

(15) L' allegato relativo al "Quadro A"- Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con leggi di bilancio 2008 (articolo 2) è riportato nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.