Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

Numero della legge: 1
Data: 23 gennaio 2006
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/2006

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1
Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)


SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali
Art. 4 - Requisiti per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità
Art. 5 - Individuazione
Art. 6 - Piano di distretto
Art. 7 - Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità
Art. 8 - Regolamento
Art. 9 - Disposizioni finanziarie
Art. 10 - Clausola di sospensione


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l’integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).


Art. 2
(Definizioni)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi economici territoriali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.


Art. 3
(Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali)

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:
a) la presenza di attività e funzioni proprie dell’agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell’agriturismo, dell’artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una comune base territoriale ed organizzate in funzione della scelta del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali;
b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o significative per l’economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale e di rilevante interesse sociale e culturale;
c) l’esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;
d) un’offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;
e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria locale;
f) un’identità storica e paesaggistica omogenea, anche determinata dalla presenza di aziende agricole a conduzione familiare radicate nel territorio.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 necessari ai fini dell’individuazione, i distretti rurali possono essere caratterizzati dalla presenza di:
a) aree di programmazione integrata individuate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e successive modifiche;
b) percorsi realizzati ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e successive modifiche.

3. Possono far parte dei distretti rurali aree agricole periurbane che, pur in contesti di forti dinamiche insediative extragricole, presentano uno spiccato interesse agricolo di carattere multifunzionale coerente con le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 4
(Requisiti per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I distretti agroalimentari di qualità, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:
a) una produzione, legata ad una o più filiere significative per l’economia locale nonché ad uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici;
b) l’esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari, considerato in tutte le componenti della filiera: produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
c) un’offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché di assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole ed agroalimentari del territorio;
d) la presenza di un sistema consolidato di scambi ed integrazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari ed i fenomeni culturali e turistici locali;
e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese agricole ed agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.


Art. 5
(Individuazione)

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, previo confronto con le province, gli altri enti locali interessati e le rappresentanze economiche e sociali nonché con le autonomie funzionali.

Art. 6
(Piano di distretto)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, elabora, previo confronto con le province e gli altri enti locali interessati nonché con le rappresentanze economiche e sociali, un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

2. Il piano di cui al comma 1 è elaborato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 8 ed è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’individuazione del distretto.

3. Il piano di distretto, in particolare:
a) indica la forma organizzativa prescelta, il soggetto gestore nonché le relative funzioni;
b) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, anche in riferimento alle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;
c) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo al consolidamento dell’agricoltura biologica, allo sviluppo dell’ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;
d) propone interventi per l’ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione, anche al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità certificati secondo la normativa vigente.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 8.

Art. 7
(Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroaIimentari di qualità)

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all’articolo 6, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui al comma 1 che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all’articolo 6, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all’interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;
b) sostenere la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell’occupazione;
e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell’esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

3. La Regione non ammette a finanziamento i soggetti di cui al comma l che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 8
(Regolamento)

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di integrazione e di attuazione.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:
a) i requisiti dei soggetti gestori;
b) i criteri e le modalità per l’elaborazione e la presentazione dei piani di distretto, nonché per il loro aggiornamento;
c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nonché i criteri di valutazione degli stessi per la conseguente formazione di una graduatoria;
d) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;
e) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
f) le modalità per l’effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell’amministrazione regionale sui distretti rurali e sui distretti agroalimentari di qualità e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nell’ambito della UPB C 12 di un apposito capitolo di spesa denominato “Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità” e con lo stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 di euro 2.000.000,00.

2. Alla istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede con legge di bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008.


Art. 10
(Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’avviso concernente la relativa autorizzazione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 30 gennaio 2006, n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.