Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali (1) (2)

Numero della legge: 19
Data: 2 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/05/1995

L.R. 02 Maggio 1995, n. 19
Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali (1) (2)


[Art. 1
(Indennità)

1. Le indennità spettanti ai consiglieri regionali, in base all'articolo 27 dello Statuto, sono:
a) indennità di carica e indennità di funzione;
b) indennità di diaria e rimborsi spese;
c) indennità di missione;
d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.
(1a1)


Art. 2
(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento della indennità mensile lorda di carica percepita dai parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La suddetta misura può essere rideterminata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fino al limite massimo dell’80 per cento. (1b)

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.


3. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.


4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persiste nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale informa l'assemblea.



Art. 3
(Diritto all'indennità di carica)

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui ogni consigliere regionale è stato proclamato eletto e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.



Art. 4 (1b1)
(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, compete, in aggiunta alla indennità prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965:(1c)
a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 35 per cento più il trattamento stipendiale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo il periodo della legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari);(1d)
b) vice presidente della Giunta regionale: 30 per cento, vice Presidente del Consiglio regionale, assessori della Giunta regionale: 25 per cento;(1e)(1f)
c) presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidente del Comitato regionale di controllo contabile, capi gruppo consiliari: 15 per cento (2);
d) vice presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale: 10 per cento.(2a)

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.


3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.


4. La corresponsione delle indennità di carica e di funzione stabilite dalla presente legge per il Presidente, i vice presidenti ed i segretari del Consiglio regionale spetta fino alla data delle elezioni del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta regionale spetta fino alla data delle elezioni della nuova Giunta regionale e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.


Art. 5
(Variazioni delle indennità)

1. Le variazioni delle indennità di carica percepite dai parlamentari, nonché le variazioni del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2, lettera a) determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad esse ragguagliate. Le variazioni del'indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare delle variazioni è accertato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (2b)



Art. 6 (3)
(Trattenute)

1. Sulla indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del ventisette per cento per la corresponsione delle indennità assegno vitalizio. (3a)

1 bis. A decorrere dalla VII legislatura, ai consiglieri regionali che abbiano già maturato il diritto all’assegno vitalizio con la percentuale massima di cui all’articolo 11, comma 3 non si opera la trattenuta di cui al comma 1. (2b1)

2. Sulla indennità di carica di cui all'articolo 2, maggiorata dell'indennità di funzione di cui all'art. 4, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.


3. I consiglieri regi
onali che, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 (rectius: "3"; n.d.r.) febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.




Art. 6-bis (4)
(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato è corrisposta ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato.

2. Tale indennità spetta altresì:

a) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura;
b) agli aventi causa del consigliere, in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato.

3. I consiglieri regionali che cessano dalla carica per annullamento della loro elezione, possono accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente, agli stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati in applicazione dell’articolo 6, commi 1 e 2 senza attribuzione di interessi. (4a)



Art. 6-ter (4b)
(Misure dell'indennità di fine mandato)

1. La misura dell'indennità di fine mandato è pari all'ultima indennità mensile lorda di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge e dalla media delle indennità percepite ai sensi dell'articolo 4, comma 1 limitatamente ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni rapportato al periodo di mandato consiliare, per ogni anno di mandato. (5)

2. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L'indennità da corrispondere al consigliere o ai suo aventi causa è decurtata di una quota pari ai contributi da versare per il completamento dell'anno.


3. Il consigliere rieletto o subentrato ad altro nella carica, che abbia già beneficiato dell'indennità di fine mandato, ha diritto alla corresponsione di una ulteriore indennità di fine mandato fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle già percepite.


4. Il consigliere che ha già espletato il mandato in legislature precedenti può optare, come riferimento della indennità mensile, a quella più favorevole.



Art. 7


(6)




Art. 8
(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età, che abbiano corrisposto i contributi di cui all'articolo 6 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 10 (6a).

2.
La corresponsione dell' assegno puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato fino al cinquantesimo anno di eta', ma in tal caso la misura dell' assegno e' proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al cinquantacinquesimo anno di eta' fino al raggiungimento dell'età di cui al comma 1. Qualora l'assegno vitalizio anticipato venga sospeso in ragione di sopravvenuta elezione dell'ex Consigliere a nuova carica, Regione, Parlamento nazionale, Parlamento europeo, la detrazione del 5 per cento [di cui al presente punto e) ] e' recuperata alla data di cessazione della carica stessa. L'assegno vitalizio, alla cessazione della carica, e' pertanto reintegrato del 5 per cento annuo, frazionabile in dodicesimi, per ogni anno di sospensione del vitalizio stesso o frazione di anno. Le detrazioni gia' operate precedentemente sull'assegno vitalizio anticipato non sono restituibili (6b) (6c)

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui all'articolo 6.


Art. 9
(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali divengano totalmente o permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale o permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.


3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere regionale svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. Tali decisioni spettano all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il quale può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'ufficio di presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.


4. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il consigliere regionale esercita una attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno è inoltre sospeso se il consigliere regionale percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia superiore alla misura dell'assegno stesso; nel caso invece di ammontare inferiore verrà erogata la differenza fino alla concorrenza dell'assegno stesso.


5. Qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo di cui alla tabella dell'articolo 11.

6. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.


7. In caso di riconoscimento di inabilità di cui al presente articolo, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.




Art. 9-bis (7)
(Rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali)

1. La Regione Lazio provvede alla copertura assicurativa per i consiglieri in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.

2. La copertura dei rischi e delle responsabilità deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli Assessori dopo la loro cessazione dalla carica sempre per i fatti riferiti al periodo della loro carica.

3. Gli oneri relativi all'assicurazione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale; i consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del 50% del premio riferibile ai rischi di cui al comma 1.


4. Gli oneri connessi alla copertura assicurativa di cui ai precedenti commi, prevista in lire 100 milioni per l'anno 1998, rientrano nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale
.



Art. 10.
(Contributi volontari)

1. Il consigliere regionale che abbia versato il contributo di cui all'articolo 6 per un periodo inferiore a cinque anni, ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo (7aa) anno di età.

1 bis. Il consigliere regionale subentrato o comunque cessato dal mandato, che abbia versato il contributo di cui all'articolo 6 per un periodo inferiore a trenta mesi, ha facoltà di effettuare i versamenti per completare la legislatura stessa.
(7a)

2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1ed al comma 1 bis, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale. Il versamento può avvenire in una unica soluzione entro centoventi giorni dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica. Il versamento della prima rata bimestrale deve essere effettuato entro sessanta giorni dall’accoglimento della domanda da parte dell’ufficio di presidenza (8)

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.


4. Il Consigliere cessato dalla carica che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del Consigliere nel caso di decesso dello stesso. (9)

4 bis. (9a)

5. Al consigliere che subentri a seguito di decisione della Magistratura amministrativa è riconosciuto utile, per la corresponsione dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio, il periodo intercorso dall'inizio della legislatura al momento della proclamazione, senza versamento dei contributi
(9b)




Art. 11(10)
(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile di cui all'art. 2 ed all'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 spettante ai consiglieri regionali e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di cui al precedente art. 8, comma 1.

2.
(10a)

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:


ANNI DI CONTRIBUZIONE PERCENTUALI INDENNITA'

MENSILE LORDA

5 30 per cento
6 35 per cento
7 40 per cento
8 45 per cento
9 50 per cento
10 55 per cento
11 57 per cento
12 59 per cento
13 61 per cento
14 63 per cento
15 anni ed oltre 65 per cento
(10b)




Art. 12
(Quota aggiuntiva alla trattenuta per la reversibilità)

1. Il consigliere regionale ha diritto di determinare l'attribuzione, post mortem, di una quota pari al 65 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, ai seguenti soggetti: (10c)
a) il coniuge;
b) i figli;
c) il convivente more uxorio con i requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. (11)

1 bis. Condizione perché si determini l'attribuzione di cui al comma 1 è che il consigliere regionale, nel momento del decesso, abbia i requisiti di contribuzione e di età prescritti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio.
(11a)

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuito congiuntamente a uno o più soggetti di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, essa è suddivisa in parti uguali fra gli stessi. La perdita del diritto da parte di uno o più soggetti alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra i rimanenti. Nel caso in cui la quota od una parte di essa sia attribuita ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, questi hanno diritto alla stessa fino al compimento del diciottesimo anno di età, esteso al ventiseiesimo se studenti universitari, salvo il caso di totale inabilità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 9. (11b)

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla comunicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.


4.
(12)

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere regionale.


6. L'assegno di reversibilità sarà erogato su domanda presentata al Presidente del Consiglio regionale dagli aventi diritto.



Art. 13
(Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere regionale per cause di servizio)

1. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'articolo 12, comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere regionale e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 6. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

1-bis. Se il decesso avviene per cause diverse da quelle previste dal comma 1 ed il consigliere regionale non abbia versato i contributi per almeno cinque anni, ma in misura comunque superiore a trenta mesi, gli aventi causa per avere i benefici di cui all'articolo 12, possono richiedere entro centottanta giorni dal decesso del consigliere regionale di poter completare i versamenti secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2
(12a)



Art. 14
(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 12 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

2. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.


3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide l'ufficio di presidenza.




Art. 15
(Opzione circa il trattamento economico)

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che hanno optato per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, conservano il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzioni di cui all'articolo 4; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.



Art. 16 (13)
(Soppressione dei fondi esistenti. Gestione assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il fondo di previdenza e il fondo di indennità di fine mandato dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e all'articolo 1 della legge regionale 1 (rectius: "7"; n.d.r.) gennaio 1987, n. 4, sono soppressi. Tutte le attività, le passività dei fondi suddetti, sono trasferite al bilancio regionale.

2. Entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività dei fondi di previdenza e di indennità di fine mandato dei consiglieri regionali, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, assistito dalla Commissione consultiva di cui al successivo comma 4 e dal Collegio dei revisori dei conti provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale dei fondi. Tutte le incombenze ad essi inerenti sono curate dall'ufficio di presidenza attraverso gli appositi uffici del Consiglio Regionale. L'Ufficio di cui al comma 1 (rectius: "al comma 3 dell'art. 1"; n.d.r.) della legge regionale 7 gennaio 1977, (rectius: "1987"; n.d.r.) n. 4, muta la dizione di "Fondi di previdenza e indennità di fine mandato" in "Liquidazione, assegni vitalizi, reversibilità e indennità fine mandato". Nello svolgimento delle proprie attività l'Ufficio di presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari ed alla associazione degli ex consiglieri regionali.


3. Dal 1^ gennaio 1996, i contributi volontari e obbligatori di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla presente normativa sono versati in conto entrate nel bilancio regionale, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge. Tali spese sono imputate rispettivamente ai capitoli 11101 e 11114 corrispondenti ai capitoli 1 e 12 del bilancio del Consiglio regionale. Il capitolo 11101 assume la denominazione: "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale (legge 6 dicembre 1973, n. 853); liquidazione indennità fine mandato dei consiglieri regionali non rieletti (legge regionale 2 maggio 1995, n. 19); pagamento premi di assicurazione consiglieri regionali (legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5)". Il capitolo 11114 assume la denominazione: "Spesa per la liquidazione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali e loro aventi causa (legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, legge regionale 2 maggio 1995, n. 19)".


4. L'ufficio di presidenza si avvale di una commissione consultiva presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da due consiglieri regionali in carica e da due consiglieri regionali cessati dalla carica nominati dal Consiglio regionale. Ai consiglieri regionali cessati dalla carica, nominati dal Consiglio regionale nella commissione di cui al presente articolo, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale
(14)

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il collegio dei revisori dei conti dei fondi di previdenza e indennità di fine mandato è sostituito dal collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio.


6. Dal 1^ marzo 1995, sono fatte salve tutte le procedure adottate per la gestione dei fondi di previdenza e di indennità di fine mandato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è consentito di seguire tali procedure fino alla data di soppressione dei fondi stessi indicata dal precedente comma 1
.



Art. 17
(Disposizione transitoria)

1. Le norme di cui all'art. 2 e seguenti relativi alle misure dell'indennità di carica e di funzione, dell'indennità di fine mandato, degli assegni vitalizi e di reversibilità, nonchè alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla VI legislatura regionale.

2.
(15)

3. Per i consiglieri regionali in carica nella V legislatura e che saranno rieletti si applicano a decorrere dalla VI legislatura le norme di cui alla presente legge. La quota di prestazioni già maturate durante le precedenti legislature sarà erogata sulla base della disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni
(16)



Art. 18
(Disposizione finale)

1. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere a restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri regionali non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica;
b) per i consiglieri regionali non in carica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 19
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:


(1) Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lazio 12 maggio 1995, n. 13, s. o. n. 6.

(2) Legge abrogata dall'articolo 36, comma 1, lettera q) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4


(1a) Per opportuno coordinamento, si precisa che le modifiche apportate all'articolo 8, 10, 12 e 13 della presente legge, hanno la medesima decorrenza prevista dall'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 , ai sensi dall'art. 88 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(1a1) L'istituto dell'assegno vitalizio è abrogato a partire dalla X legislatura regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19

(1b) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e poi modificato dall'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29; vedi anche l'articolo 10, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19

(1b1) Le indennità di funzione di cui al presente articolo sono ridotte del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

(1c) Alinea modificata dall'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(1d) Lettera modificata dall'articolo 21, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(1e) Lettera modificata dall'articolo 21, comma 2, lettera c) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(1f) Lettera modificata dall'articolo 20 , comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(2) Lettera così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43, con la decorrenza, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, di cui all'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (e cioè dall'inizio della sesta legislatura), poi modificata dall'articolo 21, comma 2, lettera d) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16

(2a) Lettera modificata dall'articolo 21, comma 2, lettera e) della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(2b) Comma modificato dall'articolo 21, comma 3 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(2b1) Comma inserito dall'articolo 62, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(3) Articolo già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(3a) Vedi anche l'articolo 10, comma 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43.

(4a) Comma sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(4b) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43.

(5) Comma modificato dall'articolo 42 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(6) Articolo soppresso dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.

(6a) Comma così modificato dall'art. 87, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(6b) Comma così sostituito, ai sensi dell'art. 87, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, con il testo della lettera e) dell'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, comprensivo dell'integrazione disposta dall'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43. Al riguardo si precisa che il testo in questione tiene conto anche della modifica apportata dall'art. 86 della stessa legge regionale n. 6/1999.

(6c) Comma modificato dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1998, n. 48.

(7aa) La parola sessantesimo è sostituita, ai sensi dell'articolo 11 , comma 1, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 con la previsione dell'articolo 87, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: "cinquantacinque"

(7a) Comma inserito dall'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e modificato dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

(8) Comma sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3 e da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43 e da ultimo sostituito dall'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.

(9a) Comma inserito dall'articolo 20, comma 3, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 poi modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 e poi abrogato dall'articolo 58 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(9b) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43

(10) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(10a) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19

(10b) Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, la misura delle percentuali dell’indennità mensile lorda è aumentata di cinque punti per ogni scaglione di anni di contribuzione

(10c) Alinea modificata dall'articolo 21, comma 4 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

(11) Comma sostituito dall'articolo 56, comma 1 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(11a) Comma inserito dall'articolo 56, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(11b) Comma così sostituito dall'articolo 56, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(12) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3 e poi abrogato dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2.

(12a) Comma aggiunto dall'art. 87, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(13) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3.

(14) Periodo aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43.

(15) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge: 13 maggio1995

(16) Periodo aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43]

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.