Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 febbraio 1974, n. 17 e 17 agosto 1974, n. 42, recanti norme sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.

Numero della legge: 29
Data: 28 luglio 1977
Numero BUR: 21
Data BUR: 02/08/1977

L.R. 28 Luglio 1977, n. 29
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 febbraio 1974, n. 17 e 17 agosto 1974, n. 42, recanti norme sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.


Art. 1
(Omissis) (2).


Art. 2

(Omissis) (3).


Art. 3

Al personale inquadrato nei ruoli organici, provenienti da enti disciolti, che cessi o sia cessato dal servizio e, in caso di decesso, alla vedova o, in mancanza anche di quest'ultima, agli orfani minorenni è concessa, a carico del bilancio regionale, una indennità supplementare di fine servizio.
Il diritto alla indennità supplementare di fine servizio si stabilisce tenendo conto e dei servizi prestati alle dipendenze dell'ente di provenienza che non siano stati riscattati ai fini delle indennità premio di servizio dell'INADEL e di quelli utili resi con iscrizione all'INADEL stesso o riscattati.
La misura di detta indennità supplementare di fine servizio si determina per la totalità dei servizi valutabili in base alle norme dell'ordinamento dell'INADEL ed il relativo importo è ripartito in quote proporzionali alla durata dei servizi scissi nel modo indicato dal comma precedente, considerando le durate dei servizi stessi espressi in mesi e trascurando le frazioni di mese.
L'indennità supplementare di fine servizio è corrisposta per la sola quota proporzionale alla durata del servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza che non sia stato riscattato ed in misura pari al settanta per cento del corrispondente importo. Da detta quota di indennità supplementare di fine servizio sono dedotte le somme già corrisposte o da corrispondere direttamente dall'ente di provenienza tramite la Regione a tito-
lo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominate. Nei casi in cui il servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza sia stato solo in parte riscattato ai fini dell'indennitò premio di servizio dell'INADEL, è dedotta la sola quota di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata, già corrisposta o da corrispondere, proporzionale alla durata del servizionon riscattato.
Al personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli organici provenienti dai disciolti enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica è data facoltà di chiedere la restituzione delle somme accantonate, per i servizi resi presso gli enti di provenienza, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate all'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 del deceeto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sempre che il personale stesso abbia chiesto il riscatto dei servizi all'INADEL ai fini della indennità premio si servizio.
Al personale collocato o da collacare a riposo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge statale 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, qualora non consegua il diritto alla indennità premio di fine servizio a carico dell'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali, la Regione corrisponde direttamente l'indennità suddetta, con le stesse modalità vigenti presso l'anzidetto Istituto, prendendo, però, a base per il calcolo, soltanto l'anzianità convenzionale di sette o dieci anni prevista dall'art. 3 delle precitata legge 24 maggio 1970, n. 336.


Art. 4

(Omissis) (4).


Art. 5

La maggiore spesa derivante per l'anno 1977 dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge rientra nello stanziamento iscritto al cap. 10302 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il recupero della maggiore spesa di cui al comma precedente sarà introitato sul corrispondente capitolo di entrata n. 6003.
La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, che si determina in L. 300.000.000 per l'anno 1977, è iscritta nell'apposito cap. n. 10328 che si istituisce nel bilancio medesimo con la seguente denominazione: "Spesa per la corresponsione dell'indennità supplementare di fine servizio".
Alla suddetta spesa di L. 300.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dal cap. n. 12688 dello stesso bilancio (elenco n. 2, partita n. 9).


Note :

(1) Pubblicata sul BUR 2 agosto 1977, n. 21 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1^ ottobre 1977, n. 276.

(2) Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42.

(3) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42.

(4) Sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1974, n. 17, sostitutivo a sua volta dell'art. 80 della legge regionale 20 maggio 1973, n. 20.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.