Riorganizzazione ed integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle unit… locali per i servizi sociali e sanitari.(1)

Numero della legge: 2
Data: 12 gennaio 1976
Numero BUR: 2
Data BUR: 24/01/1976

L.R. 12 Gennaio 1976, n. 2
Riorganizzazione ed integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle unit… locali per i servizi sociali e sanitari.(1)

Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI


Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e di quella dell'assistenza, promuove la programmazione sanitaria regionale, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi sociali e sanitari al fine di pervenire alla unificazione degli interventi diretti alla tutela globale della salute dei cittadini.
Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:
a) la costituzione di consorzi tra i comuni, le province e le comunità montane per la gestione in comune di tutti i servizi sociali e sanitari di competenza degli enti stessi;
b) la delega agli enti locali delle funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di assistenza pubblica;
c) il coordinamento di tutte le strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio;
d) il piano sanitario e ospedaliero regionale;
e) il piano regionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Art. 2

Il complesso dei servizi gestiti dai consorzi di cui all'articolo precedente costituisce l'unità locale per i servizi sociali e sanitari (U.L.S.S.S.).
Le unità locali per i servizi sociali e sanitari si articolano, di norma in aree elementari e in distretti, che costituiscono livelli diversi e integrati di assistenza sociale e sanitaria. Le aree elementari e i distretti sono individuati dai Consorzi di cui all'art. 1 e per la città di Roma, dai consigli circoscrizionali.
In particolare l'unità locale per i servizi sociali e sanitari comprende i seguenti servizi:
a) profilassi e prevenzione delle malattie;
b) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;
c) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
d) assistenza sanitaria e ospedaliera;
e) igiene e medicina preventiva del lavoro;
f) educazione alla procreazione responsabile, tutela della maternità e della infanzia e assistenza ai minori;
g) programmazione asili-nido;
h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva;
i) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;
l) recupero, riabilitazione e assistenza agli invalidi;
m) assistenza agli anziani;
n) profilassi e assistenza veterinaria e vigilanza sanitaria sulla produzione, commercio e vendita degli alimenti di origine animale;
o) formazione e aggiornamento degli operatori sanitari;
p) educazione sanitaria;
q) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio.


Art. 3

La programmazione dei servizi sociali e sanitari e il riordinamento nell'ambito delle unità locali per i servizi sociali e sanitari dovranno garantire:
a) l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'accedere ai servizi sociali e sanitari;
b) la partecipazione dei cittadini alla organizzazione, integrazione e unificazione dei servizi sociali e sanitari nonchè alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;
c) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni, e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;
d) l'articolazione territoriale dei presidi e dei servizi sociali e sanitari;
e) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nei diversi comprensori mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di dati statistici anche demografici concernenti i vari aspetti delle attività sociale e sanitarie;
f) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri, realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e di riabilitazione, quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria.



Titolo II
AZZONAMENTO COMPRENSORIALE



Art. 4

Ai fini della costituzione dei consorzi di cui al precedente art. 1, il territorio della Regione è suddiviso nei comprensori di cui alla tabella allegata alla presente legge, in armonia con i criteri del riequilibrio territoriale, avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, tenuto conto dei presidi esistenti nonchè delle esigenze delle popolazioni interessate.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni e le comunità montane possono presentare motivate proposte di variazione alla delimitazione dei predetti comprensori.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano definitivo di azzonamento (2).
Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti le province, i comuni, le comunità montane interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazioni delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali (3).


Art. 5

Il consorzio tra il comune e la provincia di Roma per la gestione dei servizi sociali e sanitari si articola funzionalmente in circoscrizioni sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative comunali.
A tal fine le funzioni amministrative attribuite al consorzio a norma degli artt. 2 e 8 della presente legge sono delegate alle circoscrizioni amministrative comunali del consorzio stesso, dal comune di Roma e dalla provincia di Roma, in relazione alle rispettive competenze.



Titolo III
COSTITUZIONE DEI CONSORZI


Art. 6

Entro un mese dall'approvazione del piano definitivo di azzonamento da parte del Consiglio regionale i comuni, le province e le comunità montane di ciascun comprensorio si associano nella forma del consorzio tra enti locali. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per la sanità ed igiene, approva la costituzione dei consorzi di cui alla presente legge, ne stabilisce la sede ed approva i relativi statuti, formati secondo le leggi vigenti.
Lo statuto deve indicare gli organi che rappresentano il consorzio nonchè le loro attribuzioni e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità della legge.
Lo statuto dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea del consorzio, la delega di funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge agli eventuali organi di decentramento amministrativo comunale, nonchè la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare mediante forme di consultazione obbligatoria e periodica e, comunque, a seguito di apposita richiesta.
In particolare, lo statuto del consorzio tra il comune e la provincia di Roma dovrà prevedere la delega ai consigli di circoscrizione della gestione dei servizi circoscrizionali e intercircoscrizionali, fatta salva la gestione dei servizi extra-ospedalieri che interessano l'intero territorio del consorzio stesso.
I consorzi di cui alla presente legge potranno identificarsi con gli organismi consortili previsti per altri servizi dalle apposite leggi regionali, al fine di assicurare l'unicità di gestione.


Art. 7

Dalla data di costituzione dei consorzi di cui alla presente legge sono soppressi i comitati provinciali antimalarici. Le relative attribuzioni sono svolte dai consorzi di cui alla presente legge.
I beni e le attrezzature nonchè il personale utilizzati dai comitati provinciali antimalarici vengono messi a disposizione, da parte della provincia, delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.
Salvo il coordinamento previsto dall'art. 11 nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi provinciali antitubercolari, di cui agli artt. 269 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.



Titolo IV
DELEGHE




Art. 8

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, di igiene e di assistenza pubblica, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai consorzi di cui alla presente legge.
Fino alla emanazione delle leggi regionali in materia restano attribuite alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) lo stato giuridico, i concorsi e le tariffe degli ufficiali sanitari, dei sanitari condotti e dei veterinari;
b) le farmacie;
c) il riconoscimento, la istituzione, la soppressione, fusione e concentrazione degli enti ospedalieri; la soppressione, e scioglimento dei relativi consigli di amministrazione; la classificazione degli ospedali;
d) le case di cura private e gli istituti privati di assistenza, esclusa la vigilanza;
e) i provvedimenti riservati alla Regione dalle leggi regionali nn. 7 e 8 del 24 gennaio 1975 e dalla legge regionale n. 15 del 4 febbraio 1975;
f) l'istituzione e l'autorizzazione per l'apertura di scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
g) la medicina nucleare, la radio-protezione, i gas tossici e le sostanze pericolose;
h) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compreso il controllo sugli atti e sugli organi.


Art. 9

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei consorzi di cui all'art. 6 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle leggi regionali in vigore.
A tal fine la Giunta regionale, a mezzo del competente Assessorato, cura e controlla l'esecuzione dei programmi generali formulati dal Consiglio regionale ed esercita, anche attraverso la richiesta di atti e documenti, la vigilanza sul coretto esercizio della delega da parte dei consorzi di cui alla presente legge.


Art. 10

Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitato nei modi previsti dall'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale- Assessorato alla sanità - le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.
Qualora i consorzi non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi, fissa un termine adeguato per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte degli enti delegatari. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale si sostituisce ai consorzi nell'emanazione degli atti.



Titolo V
COORDINAMENTO





Art. 11

I consorzi di cui alla presente legge formulano proposte alla Regione relative al funzionamento coordinato delle strutture extra-ospedaliere ed ospedaliere esistenti nel comprensorio; attuano gli indirizzi di coordinamento disposti dagli organi regionali sulla base delle proposte del comitato regionale di coordinamento, di cui alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 17, disciplinano il coordinamento di tutti i servizi sociali e sanitari esistenti nel comprensorio, compresi gli ospedali.


Art. 12

Al finanziamento dei consorzi di cui alla presente legge, per quanto riguarda le attività istituzionalmente di competenza dei comuni, delle province e delle comunità montane, provvedono i comuni, le province e le comunità montane partecipanti al consorzio, attraverso il trasferimento al consorzio stesso degli stanziamenti autonomamente iscritti nei rispettivi bilanci.


Art. 13

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione. Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.
Il finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato graverà sui fondi accreditati dallo Stato alla Regione.


Art. 14

La Regione eroga contributi ai consorzi per favorire lo sviluppo della prevenzione, con particolare riguardo all'igiene ambientale, all'igiene dei luoghi di lavoro ed all'igiene mentale.
A tal fine la Regione adotta un programma pluriennale d'intervento nella prevenzione ed annualmente il Consiglio regionale, tenuto conto anche delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare ai consorzi che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatori della Regione di cui al I comma del presente articolo.
La Regione concede, altresì, ai consorzi contributi una tantum per le spese di istituzione e di primo impianto delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.
La concessione dei contributi di cui al precedente comma è disposta dal Consiglio regionale sulla base del piano di ripartizione predisposto dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.


Art. 15

Per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al primo comma dell'art. 14 i consorzi devono presentare all'Assessorato regionale alla sanità, una domanda nella quale siano dettagliatamente indicate le finalità cui saranno destinati i finanziamenti stessi, accompagnata da una relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e le altre eventuali iniziative in atto da parte di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati, per i fini previsti dalla presente legge.
I consorzi hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da apposita relazione tecnica illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.
Per essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al III comma dell'art. 14, i consorzi devono presentare all'Assessorato regionale alla sanità una domanda, corredata da una dettagliata relazione tecnica nonchè dai preventivi di spesa e dai progetti di massima relativi alle opere da eseguire ed agli altri interventi da effettuare per la istituzione ed il primo impianto delle unità medesime.


Art. 16


Per il rimborso ai consorzi delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate di cui al I comma dell'art. 13 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni che sarà iscritta al capitolo 1408 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975 con la seguente denominazione: "Assegnazione ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza".
All'onere di L. 15 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolato si farà fronte mediante la soppressione del capitolo 1469 (sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975.


Art. 17

Per l'erogazione dei contributi di cui al I comma dell'art. 14 è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1975 che sarà iscritta al capitolo 1471 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo con la seguente denominazione: "Contributi ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per il finanziamento di iniziative di medicina preventiva".
All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1975, si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento del capitolo n. 1963 del bilancio regionale per l'anno medesimo (4).


Art. 18

Per provvedere alla concessione dei contributi sulle spese di istituzione e di primo impianto di cui al III comma dell'art. 14, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nel capitolo 2448, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1975, con la seguente denominazione: "Contributi una tantum ai consorzi tra comuni, province e comunità montane per le spese di istituzione e di primo impianto delle unità locali per i servizi sociali e sanitari".
All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione del comma precedente, si farà fronte utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità del capitolo 2982 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


Art. 19

Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1975, eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio stesso, potranno essere utilizzati anche nel corso dell'esercizio finanziario 1976.


Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, VI comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



PROVINCIA DI VITERBO

Comprensorio n. 1 - 1 pop. tot. 60.966 ab.
Valentano - Gradoli - Latera - Ischia di Castro - Cellere - Farnese - Acquapendente - Proceno - S. Lorenzo Nuovo - Grotte di Castro - Onano - Montefiascone - Bolsena - Marta - Capodimonte - Bagnoregio - Lubriano - Castiglione in Teverina - Civitella d'Agliano - Graffignano - Celleno.

Comprensorio n. 1 - 2 pop. tot. 73.911 ab.
Viterbo - Vitorchiano - Soriano nel Cimino - Vignanello - Vallerano - Canepina.

Comprensorio n. 1 - 3 pop. tot. 44.414 ab.
Orte - Bassano in Teverina - Vasanello - Gallese - Bomarzo - Civitacastellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Calcata - Nepi - Castel Sant'Elia.

Comprensorio n. 1 - 4 pop. tot. 41.893 ab.
Ronciglione - Carbognano - Caprarola - Bassano Romano - Capranica - Sutri - Oriolo Romano - Veiano - Monterosi - Vetralla - Villa San Giovanni in Tuscia - Blera - Barbarano.

Comprensorio n. 1 - 5 pop. tot. 35.800 ab.
Tarquinia - Monteromano - Tuscania - Piansano - Arlena di Castro - Tessennano - Montalto di Castro - Canino.



PROVINCIA DI RIETI

Comprensorio n. 2 - 1 pop. tot. 60.398 ab.
Rieti - Labro - Morro - Rivodutri - Poggio Bustone - Cantalice - Cittaducale - Montenero Sabino - Contigliano - Greccio - Colli di Labro - Monte San Giovanni - Leonessa.

Comprensorio n. 2 - 2 pop. tot. 13.393 ab.
Amatrice - Accumoli - Cittareale - Antrodoco - Posta - Borbona - Micigliano - Borgo Velino - Castel S. Angelo.


Comprensorio n. 2 - 3 pop. tot. 31.318 ab.
Fiamignano - Petrella Salto - Borgorose - Pescorocchiano - Mercetelli - Varco Sabino - Concerviano - Castel di Tora - Belmonte in Sabina - Roccasinibalda - Longone Sabino -Colle di Tora - Ascrea - Paganico Sabino - Collegiove - Nespolo - Collalto Sabino - Turania - Pozzaglia Sabino - Poggio Moiano - Torricella in Sabina - Monteleone Sabino - Orvinio - Frasso Sabino - Casaprota - Poggio S. Lorenzo - Poggio Nativo.

Comprensorio n. 2 - 4 pop. tot. 36.692 ab.
Fara in Sabina - Toffia - Poggio Mirteto - Poggio Catino - Salisano - Mompeo - Castelnuovo di Farfa - Montopoli Sabino - Stimigliano - Forano - Magliano Sabino - Montebuono - Torano - Selci - Collevecchio - Cottanello - Configni - Montasola - Casperia - Torri in Sabina - Vacone - Roccantica - Cantalupo.



PROVINCIA DI ROMA

Comprensorio n. 3 - 1 pop. tot. 2.832.103 ab.
I Circoscrizione - II Circoscrizione - III Circoscrizione - IV Circoscrizione - V Circoscrizione - VI Circoscrizione - VII Circoscrizione - VIII Circoscrizione - IX Circoscrizione - X Circoscrizione - XI Circoscrizione - XII Circoscrizione - XIII Circoscrizione - XIV Circoscrizione - XV Circoscrizione - XVI Circoscrizione - XVII Circoscrizione - XVIII Circoscrizione - XIX Circoscrizione - XX Circoscrizione.

Comprensorio n. 3 - 2 pop. tot. 59.820 ab.
Civitavecchia - Santa Marinella - Tolfa - Allumiere.

Comprensorio n. 3 - 3 pop. tot. 36.966 ab.
Cerveteri - Ladispoli - Bracciano - Trevignano Romano - Anguillara Sabazia - Manziana - Canale Monterano.

Comprensorio n. 3 - 3 4 pop. tot. 37.642 ab.
Campagnano di Roma - Mazzano Romano - Magliano Romano - Sacrofano - Formello - Morlupo - Riano - Castelnuovo di Porto - Rignano Flaminio - Sant'Oreste - Ponzano Romano - Filacciano - Torrita Tiberina - Nazzano - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Capena.

Comprensorio n. 3 - 5 pop. tot. 57.691 ab.
Palombara Sabina - Montelibretti - Nerola - Scandriglia (RI) - Monteflavio - Moricone - Montorio Romano - Monterotondo - Mentana.

Comprensorio n. 3 - 6 pop. tot. 43.13 ab.
Vicovaro - Percile - Licenza - Cineto Romano - Mandela - Saracinesco - Roccagiovine - Arsoli - Vivaro Romano - Vallinfreda - Riofreddo - Camerata Nuova - Cervara - Agosta - Marano Equo - Anticoli Corrado - Roviano - Subiaco - Rocca Canterano - Canterano - Vallepietra - Jenne - Arcinazzo Romano - Affile - Gerano - Cerreto Laziale - Olevano Romano - Rocca Santo Stefano - Bellegra - Roiate.

Comprensorio n. 3 - 7 pop. tot. 38.227 ab.
Cave - Genazzano - Palestrina - Zagarolo - Gallicano nel Lazio.

Comprensorio n. 3 - 8 pop. tot. 55.015 ab.
Valmontone - Labico - Artena - Colleferro - Gavignano - Gorga - Carpineto Romano - Montelanico - Segni.

Comprensorio n. 3 - 9 pop. tot. 42.784 ab.
Velletri - Lariano.

Comprensorio n. 3 - 10 pop. tot 47.868 ab.
Anzio - Nettuno.

Comprensorio n. 3 - 11 pop. tot. 24.728 ab.
Pomezia - Ardea.

Comprensorio n. 3 - 12 pop. tot. 61.893 ab.
Genzano - Ariccia - Lanuvio - Nemi - Albano - Castelgandolfo.

Comprensorio n. 3 - 13 pop. tot. 50.342 ab.
Marino.

Comprensorio n. 3 - 14 pop. tot. 53.700 ab.
Grottaferrata - Rocca di Papa - Montecompatri - Rocca Priora - Monte Porzio Catone - Frascati - Colonna.

Comprensorio n. 3 - 15 pop. tot. 98.594 ab.
Tivoli - Marcellina - San Polo dei Cavalieri - Castel Madama - Ciciliano - San Gregorio - Casape - Poli - Guidonia Montecelio - Sant'Angelo Romano - Pisoniano - San Vito Romano - Capranica - Rocca di Cave - Castel San Pietro.



PROVINCIA DI FROSINONE

Comprensorio n. 4 - 1 pop. tot. 40.731 ab.
Paliano - Serrone - Piglio - Fiuggi - Filettino - Trevi nel Lazio - Acuto - Anagni.

Comprensorio n. 4 - 2 pop. tot. 55.030 ab.
Alatri - Guarcino - Vico nel Lazio - Collepardo - Torre Caietani - Trivigliano - Fumone - Veroli - Boville.

Comprensorio n. 4 - 3 pop. tot. 35.571 ab.
Isola del Liri - Castelliri - Arpino - Santopadre - Monte San Giovanni Campano.

Comprensorio n. 4 - 4 pop. tot. 53.96 ab.
Sora - Pescosolido - Campoli Appennino - Broccastella - Alvito - San Donato Vicalvi - Posta Fibreno - Fontechiari - Casalvieri - Casalattico - Atina - Settefrati - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina - Belmonte Castello - Gallinaro.

Comprensorio n. 4 - 5 pop. tot 61.298 ab.
Cassino - Cervaro - S.Vittore del Lazio - Piedimonte San Germano - Villa Santa Lucia - Terelle - Sant'Elia Fiumerapido - Viticuso - Acquafondata - Vallerotonda - San Giorgio al Liri - Pignataro Interamna - Sant'Apollinare - Sant'Ambrogio nel Gargano - Sant'Andrea del Gargano - Castelnuovo Parano - Ausonia - Coreno Ausonio.

Comprensorio n. 4 - 6 pop. tot. 33.49 ab.
Pontecorvo - Aquino - Esperia - Pico - Roccasecca - Colle San Magno - Castrocielo.

Comprensorio n. 4 - 7 pop. tot. 27.286 ab.
Arce - Fontana Liri - Rocca D'Arce - Colfelice - Ceprano - San Giovanni Incarico - Pastena - Falvaterra - Strangolagalli.

Comprensorio n. 4 - 8 pop. tot. 41.534 ab.
Castro dei Volsci - Vallecorsa - Amaseno - Ceccano - Arnara - Po fi - Villa Santo Stefano - Giuliano di Roma.

Comprensorio n. 4 - 9 pop. tot. 48.729 ab.
Frosinone - Ripi - Torrice.

Comprensorio n. 4 - 10 pop. tot. 27.340 ab.
Ferentino - Supino - Sgurgola - Morolo - Patrica.



PROVINCIA DI LATINA

Comprensorio n. 5 - 1 pop. tot. 67.47 ab.
Cisterna di Latina - Cori - Rocca Massima - Aprilia.

Comprensorio n. 5 - 2 pop. tot. 86.587 ab.
Latina Scalo (Borgo Faiti, Borgo Varso) - Sermoneta - Norma - Latina.

Comprensorio n. 5 - 3 pop. tot. 73.279 ab.
Priverno - Roccagorga - Maenza - Prossedi - Roccasecca dei Volsci - Sonnino - Pontinia - Sezze - Bassiano - Sabaudia - San Felice Circeo.

Comprensorio n. 5 - 4 pop. tot. 70.239 ab.
Fondi - Lenola - Monte San Biagio - Campodimele - Sperlonga - Terracina.

Comprensorio n. 5 - 5 pop. tot. 84.078 ab.
Formia - Itri - Minturno - Spigno Saturnia - SS. Cosma e Damiano - Castelforte - Gaeta - Ventotene - Ponza.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 24 gennaio 1976, n. 2 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U della Repubblica 5 aprile 1976, n. 89.

(2) Termine prorogato al 30 novembre 1976 dall'art. 1 della legge regionale 8 dicembre 1976, n. 61.

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 61.

(4) Comma così modificato dall'articolo unico della legge regionale 9 aprile 1976, n. 14.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.