Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni farmaceutiche nell'anno 1989 (1).

Numero della legge: 6
Data: 23 gennaio 1990
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1990

L.R. 23 Gennaio 1990, n. 6
Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni farmaceutiche nell'anno 1989 (1).

Art. 1
1. Al fine di garantire nella Regione Lazio per l'anno 1989 la continuità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate con il servizio nazionale, le unità sanitarie locali RM/4, LT/3, RI/1 e VT/3 cui è affidato, per l'intero territorio provinciale di appartenenza, il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a prevedere, in corrispondenza del capitolo n. 057, titolo I, parte uscita, categoria III dei rispettivi bilanci, per l'esercizio finanziario 1989, gli stanziamenti di seguito indicati determinati sulla base dell'entità degli impegni già assunti e del conseguente prevedibile ammontare della spesa per assistenza farmaceutica riferito all'intero ano 1989:
USL RM/4 L. 662.000 milioni;
USL FR/4 L. 95.500 milioni;
USL LT/3 L. 96.000 milioni;
USL RI/1 L. 35.000 milioni;
USL VT/3 L. 61.500 milioni;
per un totale complessivo di L. 950.000 milioni.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina, in relazione all'andamento della spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica, l'ammontare delle anticipazioni di cassa
che le unità sanitarie locali indicate al precedente comma sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere per garantire la continuità nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica entro il limite massimo derivante dalla differenza tra la spesa prevista per l'intero anno 1989 e le somme provenienti dal fondo sanitario nazionale parte corrente a destinazione indistinta, assegnate alle medesime unità sanitarie locali per la spesa relativa all'assistenza farmaceutica convenzionata e comunque per un importo complessivo non superiore a L. 115.000 milioni.

3. La Giunta regionale, con la stessa deliberazione, provvederà a destinare i criteri di utilizzazione delle anticipazioni di cassa da parte delle unità sanitarie locali di cui al precedente secondo comma, previa definizione di un accordo quadro con gli istituti bancari tesorieri delle medesime unità sanitarie locali diretto a regolamentare le condizioni, i tempi e le modalità di concessione delle anticipazioni.

4. L'accordo quadro di cui al precedente terzo comma sarà definito su proposta dell'Assessore regionale alla sanità di concerto con l'Assessore regionale al bilancio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2

1. Gli oneri relativi agli interessi passivi che matureranno negli anni 1989 e successivi, a seguito degli interventi posti in essere con la presente legge e con la legge regionale 11 novembre 1988, n. 69, concernente: "Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni di assistenza farmaceutica nell'anno 1988", verranno fronteggiati dalla Regione con propri mezzi finanziari e restano conseguentemente a carico della Regione medesima.

2. La Regione promuove iniziative e adotta comportamenti finalizzati al contenimento della spesa derivante dagli oneri finanziari indicati al precedente comma agendo sulla durata delle esposizioni bancarie e sulla determinazione della misura del tasso di interesse da applicare alle anticipazioni utilizzate dalle unità sanitarie locali ai sensi e per gli effetti della presente legge e della legge regionale 11 novembre 1988, n. 69.

3. In sede di utilizzazione della quota di ripiano del disavanzo 1987/1988 da parte dello Stato, la Giunta regionale terrà conto, compatibilmente con le esigenze generali e con le eventuali istruzioni ministeriali, della situazione creditoria dell'Amministrazione regionale derivante dall'applicazione della presente legge.

4. La Regione è comunque autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore delle unità sanitarie locali RM/4, FR/4, LT/3, RI/1 e VT/3 a copertura della regolazione del credito vantato dagli istituti bancari tesorieri delle unità sanitarie locali anzidette per le anticipazioni di cassa previste dalla presente legge.

5. Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della predetta fidejussione si provvederà con le modalità di cui all'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

6. Alla quantificazione ed alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge da iscrivere al capitolo n. 30701 si provvederà con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1990.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1990, n. 3 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.