L.R. 25 Novembre 1999, n. 36 |
Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, n. 8. (1) |
1. E’ istituita l’Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio. (2) 2. L’area è classificata parco naturale ed è definita di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 2 (Finalità) 1. L’istituzione del parco naturale del complesso lacuale Bracciano-Martignano, di seguito denominato parco, è finalizzata: a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali del complesso vulcanico Sabatino e dei laghi di Bracciano e Martignano; b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali; c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando che: 1) in riferimento alle attività agricole, forestali ricettive, ricettive, ricreative, termali e turistiche vengano promossi processi di trasformazione da attività agricole ad attività agrituristiche, turistico-rurali e turistiche; 2) la promozione e l’incentivazione dell’attività forestale tenga conto di consolidate forme di governo e di utilizzazione dei boschi cedui anche in riferimento all’ampiezza delle tagliate, da prevedersi preferibilmente all’interno di piani di gestione forestale; d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi. Art. 3 (Perimetrazione) 1. Il parco comprende i territori dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri e Trevignano Romano individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all’allegato A nonché i territori del comune di Manziana riferiti alla Caldara di Manziana individuati dai confini riportati nella cartografia 1:4.000 di cui all’allegato A1 e descritti nella relazione di cui all’allegato B che sono parti integranti della presente legge. Art. 4 (Misure di salvaguardia) 1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. 2. Fino alla data di cui al comma 1 si applicano altresì, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni: a) i divieti specifici stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1997, n. 466 per l’area di Pantane e Lagusiello come perimetrate e zonizzate dal decreto stesso; b) i divieti stabiliti dall’articolo 4 della legge regionale 26 settembre 1988, n. 64 per l’area della Caldara di Manziana; c) la disciplina dei natanti a motore nei laghi di Bracciano e di Martignano stabilita dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni. 3. All’interno del perimetro del parco è comunque vietata l’attività venatoria salvo quanto previsto dall’articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 5 (Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni) 1. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano”, cui è affidata la gestione del parco. 2. Per l’organizzazione dell’ente di cui al comma 1 e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 4 e della disciplina del piano del parco si applicano le disposizioni del capo IV della citata legge regionale. 3. I Presidenti delle province di Roma e Viterbo, i Sindaci dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri, Trevignano Romano, o loro delegati, costituiscono la comunità del parco. 4. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all’articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 5. L’ente di cui al comma 1 provvede a definire, secondo le specificità dell’area, le figure professionali cui affidare la redazione del piano. Art. 6 (Strumenti di gestione) 1. L’ente di gestione del parco adotta un piano stralcio del parco in cui procede unicamente alla definizione della perimetrazione definitiva dell’area protetta e formula la proposta di aree contigue. 2. Gli strumenti di gestione del parco, devono dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 2. Il piano del parco, nel definire l’organizzazione generale del territorio, deve in particolare disciplinare quanto contenuto nel comma 1, lettera c) dell’articolo 2. 3. Nelle more di approvazione degli strumenti di gestione del parco l’ente di gestione, di concerto con gli enti locali, gli imprenditori, i lavoratori e le loro rappresentanze promuove tutti quegli atti di programmazione concertata e di accordi volontari che possono favorire lo sviluppo economico e sociale locale ed in particolare le finalità della presente legge. Art. 7 (Disposizione transitoria) 1. Fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto dell’ente di cui all’articolo 5, comma 1, il comune di Manziana continua a gestire l’area di cui all’allegato A1 alla presente legge ed il comune di Trevignano Romano continua a gestire l’area Pantane e Lagusiello di cui al d. Pres. Giunta reg. 466/1997. Art. 8
(Disposizioni abrogative ) 1. Le leggi regionali 2/1987, 64/1988, 37/1997 e 8/1998, sono abrogate. 2. L’abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 64/1988 e dell’articolo 1 della l.r. 2/1987 e successive modificazioni decorre dalla data di pubblicazione del piano del parco. 3. Il d. Pres. Giunta reg. 466/1997 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del piano del parco. Art. 9
(Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 10
(Disposizioni finanziarie) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento del parco. 2. L’onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l’anno 1999 sullo stanziamento del capitolo n. 52152 denominato: “Fondo regionale per l’ambiente (art. 3, comma 27, L. 549/1995)” dell’articolo 48 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Allegato B Parco Naturale “Complesso lacuale Bracciano-Martignano” RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PERIMETRO La perimetrazione del Parco Naturale Complesso lacuale Bracciano-Martignano per la parte ricadente nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri, Trevignano Romano.è riportata su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 Sezioni 355150, 355160, 364020, 364030, 364040, 364060, 364070, 364080, 365050, 364110, 364120, 365090, per la parte relativa alla Caldara di Manziana in Comune di Manziana è riportata su cartografia in scala 1:4000, Allegato A1. Descrizione del perimetro riportato in Allegato A Zona A Partendo dal casello ferroviario a quota 220,5, in comune di Anguillara Sabazia, segue la linea ferroviaria Roma-Viterbo, esterna alla perimetrazione, fino al confine comunale tra Anguillara Sabazia e Bracciano; da qui segue a Nord il confine suddetto per 700 metri fino al margine del bosco con le aree agricole, e prosegue fino al rio Lobbra; segue il rio suddetto fino a ricongiungersi con la strada provinciale Anguillarese in località Grotta della Lobbra; da qui costeggia per 700 metri la strada circumlacuale, esterna alla perimetrazione, devia a sinistra lungo la strada che corre ai margini del bosco di S. Celso, prosegue a sinistra lungo una stradina in loc. Quarto del Lago per circa 250 mt. poi devia a destra lungo un confine poderale fino al fosso, lo segue in direzione Nord, continua seguendo il limite del bosco in loc. Monte Tonico fino alla provinciale Anguillarese, che segue verso nord per circa 250 mt. Gira a destra e segue la stradina fino al lago in loc. il Calvario continua seguendo tutta la linea di costa del lago fino alla loc. Pontevecchio dove rientra all’interno seguendo una stradina interna fino ad incrociae nuovamente la S.P. Anguillarese. La percorre in direzione Bracciano per 250 mt. devia a destra fino ad incontrare la S.P. Cassia -Bracciano al km. 21,500 la percorre sul lato Ovest fino al km. 22,100 da qui devia verso Ovest verso la strada che corre lungo le pendici di Monte Perpignano, segue il margine del bosco e raggiunge la strada che corre lungo le pendici Sud-Ovest del monte suddetto; da qui prosegue lungo i confini poderali e la strada che scende verso il fosso di Grotte Renara, che costeggia fino a Ponte di Boccadilupo; si allinea al margine Ovest della strada che delimita la macchia della Fiora fino al confine comunale di Manziana lungo il quale prosegue, oltrepassando la località S. Fiora, continua lungo il confine tra Oriolo Romano e Bracciano per circa 800 mt., prosegue sulla strada che costeggia il bosco in località La Faggeta e Monte Raschio, in comune di Oriolo Romano, fino al confine con il comune di Bassano di Sutri; segue il confine in direzione Est-Sud-Est fino alla loc. Fonte Petrella, da quì prosegue lungo il confine provinciale in direzione Nord-Est per circa 300 mt. poi devia a sinistra seguendo prima un tratto del Fosso dei Valloni, poi la strada interpoderale e in linea retta fino a ritornare sulla strada proveniente da Poggio Carrarecce. Gira a destra e segue il limite del bosco in loc. Poggio Stracciacappello; prosegue diagonalmente in linea retta verso Sud-Est e lungo i margini del bosco di Monte Termine, fino a raggiungere il confine provinciale tra Viterbo e Roma; da qui prosegue lungo tale confine fino a incontrare il fontanile sul fosso della Calandrina; prosegue lungo le strade poderali che limitano il bosco di Monte Calvi fino al confine comunale tra Bassano Romano e Sutri; in località Piano Mola segue il margine del bosco Stoppino e il vallone, fino a raggiungere Poggio Macino, e si riallinea al margine del bosco fino a ricongiungersi con la strada provinciale Romana a quota 340 metri; da qui prosegue lungo la strada suddetta, devia ad Est verso il fosso del Campidoglio e segue il margine del bosco fino alla località Poggio Clemente, dove costeggia prima la scarpata verso Nord fino a quota 275,9 metri, poi il margine del bosco di Monte Guerrano, fino a raggiungere la strada poderale a quota 345,5; da qui prosegue lungo la viabilità locale, esterna alla perimetrazione, e lungo il percorso in località Monte del Mastro fino a quota 362,4; gira a sinistra, prosegue per 700 metri lungo la strada, esterna alla perimetrazione, gira a destra e poi lungo il margine della macchia di Monterosi fino alla strada poderale; da qui prosegue lungo la strada suddetta fino al confine tra la provincia di Roma e Viterbo, segue il confine per circa 350 mt. devia verso sud lungo una stradina poderale, continua sulla stessa direzione fino a incontrare nuovamente la stessa stradina, la segue per 100 mt., gira ancora verso Sud e segue l’isoipsa a quota 320 mt. fino ad incontrare il muro a secco su Monte dell’ Olmo. Lo segue fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale tra Viterbo e Roma, continua lungo il confine suddetto verso Sud fino al Casale Marchizza; prosegue verso Sud lungo il confine comunale di Trevignano Romano e Campagnano di Roma fino a quota 243,5 metri, dove devia ad Est lungo la strada che conduce al Casale Costantini; da qui prosegue lungo la strada poderale, esterna alla perimetrazione, poi costeggia le scarpate fino a quota 303 metri e prosegue lungo la stessa strada poderale fino alla strada statale Cassia a quota 271 metri, esterna alla perimetrazione; segue la strada suddetta fino allo svincolo a quota 233,9 e la strada che cinge la valle di Baccano, anch’essa esterna alla perimetrazione, fino al Fontanile dell’Oppio; da qui prosegue lungo la viabilità poderale e i confini dell’insediamento di Pian del Carro fino a raggiungere la strada che costeggia il fosso della Merla; prosegue a Sud della strada suddetta per 350 metri fino al confine comunale tra Roma e Campagnano di Roma. Gira di 90° verso Est fino al fosso della Merla, lo segue in direzione Sud, continua lungo il confine comunale fino alla S.S. Cassia, la costeggia in direzione Sud fino al Km. 25,500 circa, gira a destra seguendo la strada che conduce a Monte la Comunità fino al fosso di Cesano, segue verso Sud la stradina che costeggia il fosso stesso, fino a Casale Monti, risale in direzione Nord seguendo l’isoipsa a quota 200 mt. costeggia il Borgo di Cesano, prosegue costeggiando l’abitato fino ad incontrare la strada per Anguillara Sabazia da qui prosegue lungo la strada, esterna alla perimetrazione, fino alla Mola Vecchia e da qui ridiscende lungo il fosso Arrone fino alla strada circumlacuale; prosegue lungo la strada suddetta fino al centro storico di Anguillara Sabazia, che esclude dalla perimetrazione, e prosegue sul lato Ovest dell’abitato lungo la strada circumlacuale fino al limite dell’insediamento; da qui segue le scarpate boscate che delimitano l’insediamento e poi risale il fosso fino alla strada; prosegue lungo la strada suddetta, escludendo l’area di pertinenza dell’ippodromo, fino al casello ferroviario della linea Roma-Viterbo. Zona B Comune di Anguillara Sabazia Partendo dal casello ferroviario, segue la linea ferroviaria Roma-Viterbo fino al casello a quota 249,8 metri; da qui prosegue lungo la strada di accesso al casello fino a quota 259,5 metri dove devia verso Est lungo la strada poderale, fino a ricongiungersi alla strada in località Piana delle Crocette a quota 221,9; da qui prosegue lungo la strada verso Sud, escludendo l’area di pertinenza dell’ippodromo, fino al casello ferroviario. Dal margine Est dell’insediamento di Vigna di Valle segue la strada provinciale Anguillarese fino al margine Ovest dell’insediamento stesso, dove si allinea alla scarpata e segue in linea retta fino al lago, dove prosegue lungo la linea di costa fino alla strada provinciale. Comune di Bracciano Dalla località Grotta della Lobbra, partendo dal rio Lobbra, segue la strada provinciale Anguillarese per circa km 1,1 e devia in linea retta verso il lago, dove prosegue lungo la linea di costa fino al rio Lobbra. Dal margine del bosco di S.Celso segue la strada provinciale Anguillarese e poi, dalla località Pontevecchio, la strada provinciale Cassia-Bracciano fino al km 19,6, e devia in linea retta lungo il confine poderale fino al lago, dove prosegue lungo la linea di costa fino a ricongiungersi alla strada provinciale Anguillarese. Comune di Trevignano Romano Dalla località Fontana del Pantanello segue la strada provinciale Cassia-Bracciano e poi il limite dell’insediamento residenziale in località Lo Sportello; da qui ridiscende nell’oliveto lungo il percorso poderale fino al fosso del Pianoro, che risale per oltre 300 metri; prosegue a mezzacosta in località Favaro lungo il margine dell’insediamento esistente, lungo la viabilità poderale e per 200 metri lungo il fosso, e devia verso Sud lungo i confini poderali fino alla strada rurale che si ricongiunge alla strada provinciale Cassia-Bracciano; raggiunge il Ponte della Casa e prosegue lungo la strada provinciale Polline fino all’insediamento in località Mosciano, da dove si allinea prima ai confini poderali, poi al margine del bosco fino al confine comunale tra Roma e Trevignano Romano, segue fino al lago il confine suddetto e prosegue lungo la linea di costa al margine delle Pantane, dove devia in linea retta verso Fontana del Pantanello. Dalla loc. Monte di Puzzerago segue la strada veso Nord per 500 mt. circa, devia a destra, continua per 200 mt. gira verso Nord seguendo il limite di proprietà fino ad incontrare il confine tra le province di Roma e Viterbo, segue il confine in direzione Ovest fino alla S.P. Trevignano-Cassia, la percorre in direzione Sud fino ad incontrare la stradina per Fontanile Cerro, prosegue verso Sud a distanza media di circa 150 mt. dal fosso dei Castagni fino ad incontrare la strada che da Trevignano conduce alla S.P. Cassia-Trevignano, prosegue in direzione Sud-Ovest escludendo le abitazioni, risale lungo il fosso della Fontanella fino a Monte Puzzerago. Dalla loc. S. Bernardino segue verso Ovest il limite del bosco per circa km. 1 fino all’altezza delle abitazioni antistanti il lago, da qui seguendo i confini di proprietà sul lungolago torna alla loc. S. Bernardino. Dalla S.P. Trevignano-Cassia in loc. Possesso, il confine segue verso Sud descrivendo una linea di forma arcuata fino ad incontrare la S.P. Cassia-Bracciano al km. 13,150, la percorre in direzione Bracciano per circa 400 mt. devia a sinistra risale fino a Costa S. Pietro prosegue verso Nord-Est fino alla S.P. Trevignano-Cassia in prossimità di Fontanile S. Martino. Dal km. 5,120 della S.P. Cassia-Bracciano il confine segue detta strada in direzione Bracciano per circa 200 mt. devia a sinistra verso Sud seguendo la stradina poderale, continua verso sinistra in direzione del nucleo abitato di Poggio delle Ginestre lungo il confine di proprietà per 600 mt. circa, gira ancora a sinistra in direzione Nord fino a tornare sulla S.P. Cassia-Bracciano seguendo la stradina poderale. Oltrepassa detta S.P. e prosegue in loc. Vallicella lungo il confine di proprietà per circa 180 mt., gira a sinistra, continua per 360 mt. sempre seguendo il limite di proprietà e gira di nuovo a sinistra fino a tornare sulla S.P. Descrizione del perimetro del parco riportato in Allegato A1 Zona A Include interamente le particelle catastali del foglio 20 del catasto dei terreni del Comune di Manziana, contrassegnate dai numeri 4, 5 e 12 parzialmente la particella numero 11. Descrizione del perimetro delle aree escluse allegato A Comune di Anguillara Sabazia L’insediamento del Consorzio Colle dei Pini in località Piana delle Crocette L’area di pertinenza dell’ippodromo in località Piana delle Crocette Comune di Trevignano Romano e Bracciano Sulla strada provinciale Cassia-Bracciano in prossimità di S. Bernardino il confine prosegue a 10 metri dalla linea di costa fino al centro abitato di Trevignano Romano; da qui prosegue lungo il margine verso il lago dell’abitato e poi al margine del lungolago fino al limite Ovest dell’insediamento balneare, in comune di Bracciano; da qui si allinea al margine dell’insediamento, raggiunge la strada provinciale Cassia-Bracciano e prosegue lungo il confine poderale dell’oliveto fino al fosso del Bagnatore; risale il fosso suddetto e prosegue lungo la viabilità che limita l’insediamento e, in direzione Est, lungo il confine poderale dell’insediamento suddetto fino al confine comunale tra Bracciano e Trevignano Romano; si allinea al confine per 150 metri e prosegue lungo la viabilità che limita l’insediamento in località Possesso, da qui gira a destra seguendo il limite della zona B fino a tornare sulla S.P. Trevignano-Cassia, in prossimità del Fontanile S. Martino. Costeggia la S.P. fino all’altezza degli impianti sportivi; devia di 90° in direzione Nord-Nord Ovest in linea retta per 250 metri e segue le scarpate soprastanti l’area sportiva fino a ricongiungersi con la strada provinciale Trevignano-Cassia a quota 359,4 metri; prosegue seguendo il perimetro della zona B fino al Monte del Puzzerago, continua verso Sud lungo la strada in località fino a raggiungere l’abitato di Trevignano Romano per poi ricongiungersi con la S.P. Cassia-Bracciano in prossimità di S. Bernardino. I N D I C E
Art. 1 - IstituzioneArt. 2 - Finalità Art. 3 - Perimetrazione Art. 4 - Misure di salvaguardia Art. 5 - Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni Art. 6 - Strumenti di gestione Art. 7 - Disposizione transitoria Art. 8 - Disposizioni abrogative Art. 9 - Disposizioni finali Art. 10 - Disposizioni finanziarie Note : (1) Pubblicata sul BUR 10 dicembre 1999, n. 34, s. o. 4 (2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |