L.R. 15 Marzo 1973, n. 6 |
Funzionamento dei gruppi consiliari. (1) (2) |
(2) [Art. 1 La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari. Art. 2 (2) 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Presidente della Giunta, cura l’assegnazione ai vari gruppi consiliari delle sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo. 2. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’allestimento ed all’arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ivi compresi i macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi Art. 3 (3)
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento determinato: a) da una quota fissa di euro 1.291,00 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica; b) da una quota variabile pari ad euro 620,00 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare. Art. 3-bis (4) 1. Ciascun gruppo consiliare ha inoltre diritto ad un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all’elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale. (4a) 2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente e assegnato ai gruppi consiliari, nell’ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al Comitato regionale di controllo contabile una relazione dettagliata sull' impiego dei fondi erogati. Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l’automatica sospensione del contributo. (6) 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto. (7) Art. 6 (7) (2) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (3) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (4) Articolo aggiunto a far luogo dal 1° gennaio 1979 dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1979, n. 55 e poi sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (4a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (5) Articolo sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16 (7) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 23 marzo 1973, n. 7. (2) Legge abrogata dall'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |