Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio (1) (2)

Numero della legge: 4
Data: 19 gennaio 1993
Numero BUR: 3
Data BUR: 01/02/1993

L.R. 19 Gennaio 1993, n. 4
Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio (1) (2)


[ Art. 1


1. La Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio, promuove e finanzia attività di soggetti pubblici rivolte ai comuni di Cassino ed Anzio, nonchè a quelli interessati dallo sfondamento della linea Gustav e dallo sbarco anglo-americano, che abbiano come finalità le celebrazioni degli avvenimenti e la diffusione di una cultura di pace e di fratellanza fra i popoli.


Art. 2


1. L'iniziativa potrà comprendere:
a) convegni, seminari, dibattiti, mostre sulla storia, l'economia la società delle comunità interessate anche in riferimento ai rapporti internazionali;
b) stampa o ristampa di atti o volumi, realizzazioni di filmati riferiti alla storia locale o che contribuiscono ad una migliore conoscenza della storia e della vita dei territori interessati agli eventi bellici;
c) istituzione di borse di studio per giovani studenti per contribuire all'approfondimento ed alla conoscenza della realtà che furono teatro degli avvenimenti bellici;
d) realizzazione o completamento di musei storici, monumenti per le manifestazioni celebrative;
e) iniziative volte a favorire l'interscambio tra i giovani di Cassino, Anzio e degli altri comuni interessati con i giovani dei paesi i cui eserciti parteciparono alle battaglie, nonchè gemellaggi fra comuni per sviluppare l'ideale di pace e di fratellanza fra i popoli;
f) iniziative promosse da associazioni culturali, da istituti scolastici di ordine e grado, da associazioni combattentistiche, enti morali volte alla valorizzazione della libertà e della fratellanza.

2. Quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) deve avere una prima selezione dal comune e fatto proprio nel programma.


Art. 3


1. Il programma raccolto e selezionato dalle amministrazioni comunali sarà da queste inviato entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale, Assessorato alla cultura ed Assessorato al turismo i quali entro i successivi trenta giorni approveranno con propria deliberazione i programmi previo pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti.


Art. 4


1. Non oltre i quindici giorni da quello in cui è resa esecutiva la deliberazione di approvazione del programma la Giunta regionale mette a disposizione delle amministrazioni interessate le somme ammesse.



Art. 5


1. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi sul cap. n. 16594 che viene istituito nel bilancio di previsione con la denominazione: "Interventi regionali per iniziative connesse per il cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio".

2. Alla copertura si provvede con lo stanziamento di cui al cap. n. 29852, elenco n. 4, lettera g):

3. Per gli anni successivi si provvederà con la copertura già prevista nel bilancio pluriennale 1992/1994.

Art. 6


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 1 febbraio 1993, n. 3 (S.O. n. 5).

(2) Legge abrogata dal numero 10) dell'allegato M alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.