Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche (1)

Numero della legge: 18
Data: 11 luglio 2002
Numero BUR: 21 S.O. 3
Data BUR: 30/07/2002

L.R. 11 Luglio 2002, n. 18
Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche (1)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare l’inalienabile diritto al gioco del bambino, così come sancito dall’articolo 31 della "Convenzione dei diritti del fanciullo" approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove l’istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.
Art. 2
(Caratteristiche delle ludoteche)

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i diciassette anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l’educazione all’autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce di età, devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l’animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, l’educazione all’integrazione multiculturale.

3. La ludoteca deve essere posta, di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche, e deve essere provvista di:
a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
b) un’area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;
c) uno spazio minimo all’interno di quattro metri quadrati per utente;
d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
e) un’area per la permanenza dei genitori;
f) un’area separata per i servizi amministrativi.

Art.3
(Ubicazione delle ludoteche)

1. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi

Art.4
(Inizio attività)

1. Il privato che intende aprire uno ludoteca, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, deve presentare, al comune dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 ed all’articolo 5, commi 1 e 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il comune entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia dispone l’autorizzazione all’esercizio dell’attività oppure, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

2. Il comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all’adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva.

3. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l’altro, le indicazioni per l’integrazione dei bambini portatori di handicap.
Art. 5
(Personale)

1. Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d’asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell’educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all’età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari.

3. La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso ludoteche.

4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche sia private, devono assicurare al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

Art. 6
(Contributi)

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui all’articolo 7, concede contributi per il potenziamento di servizi per il gioco infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all’aperto, al Comune di Roma ed ai comuni associati negli ambiti territoriali d’intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) ed individuati dal piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), determina i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art.7
(Norma transitoria)

1. Le ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’articolo 2 ed all’articolo 5, commi 1 e 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)


Art.8 (3)
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è stanziata per l’anno 2002 la somma di euro 103 mila 300, gravante sull’unità previsionale di base H41, mediante l’istituzione di apposito capitolo.

2. All’onere di cui al comma 1, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base H41 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2002, n. 21, S.O. n. 3

(2) Comma modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H41900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.