L.R. 30 Luglio 2002, n. 28 |
Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici (1) |
Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta disposizioni urbanistiche per la installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici. Art. 2
(Definizione) 1. Ai fini della presente legge è considerata edicola ogni manufatto adibito prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici posto sul territorio comunale e privo di ancoraggi a terra, con esclusione di quelli relativi a cavi telefonici, cavi elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie. 2. Per l’installazione delle edicole di cui al comma 1 non è fatto obbligo di servizi igienici, anche chimici, considerato il fatto che tali edicole sono praticabili solo dagli operatori addetti alla vendita.
1 bis. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, all’interno dei centri abitati nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni adottano un piano di ricollocazione per le edicole già installate ma la cui ubicazione sia in contrasto con il d.lgs. 285/1992. Nelle more dell’approvazione di detto piano di ricollocazione le edicole possono permanere nell’attuale ubicazione, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. (2) Art .4
(Autorizzazione edilizia) 1. Per l’installazione delle edicole di cui all’articolo 2, che rispettino gli strumenti urbanistici e le disposizioni tecniche di cui all’articolo 3, è richiesta l’autorizzazione edilizia. 2. Resta fermo l’obbligo della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 5
(Variante automatica) 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale generale ed alle relative norme tecniche di attuazione. Art. 6
(Disposizione transitoria)
(2) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |