L.R. 09 Ottobre 1996, n. 40 |
Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL) (1). |
Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e successive modificazioni, nonché ad integrazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modificazioni, istituisce il Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio di seguito denominato "SIARL". Art. 2
(Finalità del SIARL) 1. Il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di: a) razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale; b) elaborare previsioni meteorologiche a scala locale; c) disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole; d) valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie. 1. Le attività svolte dal SIARL sono: a) costituzione e gestione della rete agrometeorologica; b) acquisizione, validazione, archiviazione, elaborazione e diffusione dei dati meteoclimatici; c) costituzione e gestione della banca dati agrometeorologici compreso il recupero delle serie storiche dei dati meteorologici prodotti anche da altri organismi pubblici e privati; d) attivazione di collegamenti con strutture fornitrici e fruitrici di dati ed informazioni di carattere meteoclimatico e con strutture aventi competenza in materia di organizzazione e gestione di archivi connessi al sistema informativo del mondo agricolo; e) previsione degli eventi meteorologici anche tramite collegamenti satellitari ed utilizzo di radar; f) sperimentazione delle innovazioni tecnologiche in agrometeorologia; g) promozione, formazione ed aggiornamento in materia di agrometeorologia; h) rilevazione dei dati bioagronomici e realizzazione dei giardini fenologici; i) elaborazioni agronomiche correlate ai dati meteorologici e loro relativa diffusione; l) studi pedo-agronomici, verifiche agronomiche dei modelli previsionali, produzione di carte tematiche anche tramite telerilevamento satellitare. 2. Il SIARL svolge, altresì, ogni altra attività connessa a quelle individuate al comma 1. 1. Le attività di cui all'articolo 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'Agenzia stessa. 2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall’articolo 13 della l.r. 2/1995 e successive modifiche. (3) 1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l'ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell’Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente. (5) Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 ottobre 1996, n. 29, s.o. n. 1 (2) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (3) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (4) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 3 della legge regioanale 13 febbraio 2009, n. 1 (5) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |