L.R. 23 Aprile 1980, n. 24 |
Forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla Regione Lazio (1).
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Art. 1 (Forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla Regione Lazio) I mandati di pagamento emessi dalla Regione Lazio e gli ordinativi diretti emessi dai dipendenti funzionari delegati a fronte di aperture di credito, sia individuali e sia collettivi, sono estinti dalla tesoreria regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio in termini di cassa, mediante: a) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo; b) accreditamento in conto corrente postale per conto del creditore o dei creditori; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile in favore del creditore o dei creditori, da spedire agli stessi a mezzo raccomandata; d) accreditamento in conto corrente bancario presso un istituto di credito designato dal creditore; e) assegno postale localizzato; f) commutazione in quietanza d' entrata a favore della Regione per trasferimenti contabili e, nei casi ritenuti necessari, per ritenute a qualsiasi titolo effettuate sui pagamenti. Per l' esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), occorre l' esplicita richiesta dei creditori. Nelle forme di pagamento di cui alle lettere c) e d), costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo della tesoreria regionale. I titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale dipendente dalla Regione, oltre che con la forma ordinaria di cui alla precedente lettera a), possono estinguersi anche mediante l' accreditamento in conto corrente bancario di cui alla lettera d), purche' il conto stesso sia intestato unicamente alla persona del dipendente. Art. 2 (Agevolazione per la riscossione dei titoli di spesa rimasti inestinti alla fine dell' esercizio) Al fine di agevolare la riscossione dei titoli di spesa da parte dei beneficiari, attraverso la riduzione delle operazioni di trasporto o riproduzione del nuovo esercizio dei titoli rimasti inestinti alla fine dell' anno finanziario, i titoli di spesa emessi dalla Regione recheranno, tra l' altro, l' indicazione della data ultima in cui interverra' la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa. I titoli di spesa inestinti alla chiusura dell' esercizio resteranno disponibili presso la tesoreria per la riscossione da parte dei beneficiari fino alla data, indicata ai sensi del precedente comma, in cui interverra' la prescrizione o la perenzione amministrativa. Nel rispetto del principio dell' annualita' del bilancio, a corredo del proprio conto ed in luogo della restituzione dei titoli inestinti, la tesoreria regionale trasmettera' alla ragioneria della Regione Lazio l' elenco degli stessi ovvero della quota rimasta inestinta agli effetti delle contabilizzazioni nel conto dei residui passivi e per la rendicontazione generale. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 maggio 1980, n.14 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |