| L.R. 18 Gennaio 1985, n. 9 |
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Modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 12, 13, 14 e 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87. (1)
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Art. 1 L' articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' integrato con l' aggiunta della seguente lettera f): << Omissis >>. Art. 2 L' articolo 12 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Omissis >>. Art. 3 L' articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Omissis . >>. Art. 4 L' articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Omissis >>. Art. 5 L' articolo 32 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, e' cosi' sostituito: << Omissis >>. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 febbraio 1985, n. 4 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |